Ordinanza n. 84 del 2013

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ORDINANZA N. 84

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                        GALLO                                 Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili) approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 gennaio 2013, depositato nella cancelleria il 10 gennaio 2013 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 3 del 2013, ha impugnato l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili) approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che il comma censurato autorizza sino al 30 aprile 2013 la proroga di contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e previa verifica dell’esigenza del fabbisogno di risorse umane, nel rispetto del combinato disposto delle norme statali in materia di proroga dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

che, secondo il Commissario dello Stato, la disposizione censurata non limiterebbe la suddetta proroga ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, come consentito dall’art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), ma, tramite il riferimento all’art. 5, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2012, la estenderebbe anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato. In particolare, la tipologia di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa interessata dal disegno di legge regionale potrebbe, secondo la legislazione statale in materia, essere oggetto di proroga solo in ipotesi delimitate ed eccezionali;

che la norma censurata, non distinguendo tra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e richiedendo una previa verifica da parte dei dirigenti generali dell’amministrazione del fabbisogno di risorse umane, si discosterebbe da quanto consentito dall’art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo l’ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che un secondo motivo d’illegittimità della norma oggetto di ricorso, secondo il Commissario dello Stato, sarebbe da individuare nella modificazione della causa e dell’oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. Infatti, la proroga di tali contratti, non essendo espressamente subordinata alla necessità di completare i progetti per i quali essi erano stati attivati, muterebbe la causa e l’oggetto dei contratti medesimi e alimenterebbe aspettative di stabilizzazione, in conflitto con la natura dei rapporti contrattuali e con l’art. 97 Cost.;

che, infine, la disposizione risulterebbe censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., poiché consentirebbe un trattamento più favorevole per i lavoratori in servizio presso l’amministrazione regionale, rispetto a quello riservato alle restanti pubbliche amministrazioni, cui si applicherebbe l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come integrato dall’art. 1, comma 147, della legge n. 228 del 2012.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di costituzionalità con riferimento all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che, successivamente al ricorso, il disegno di legge è stato promulgato e pubblicato come legge della Regione siciliana 22 gennaio 2013, n. 4 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), con omissione della disposizione impugnata, come rilevato dal Commissario dello Stato con nota depositata nella cancelleria il 12 marzo 2013;

che, in base alla giurisprudenza costante di questa Corte, la promulgazione parziale del testo, con omissione delle disposizioni impugnate, realizza «l’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea (ordinanza n. 27 del 2012);

che, dunque, tale promulgazione sul piano processuale «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e n. 11 del 2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.