Sentenza n. 73 del 2013

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SENTENZA N. 73

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Luigi                           MAZZELLA                                     Presidente

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Giudice

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) e dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 13-17 luglio 2012 e il 23-27 agosto 2012, depositati nella cancelleria della Corte il 17 luglio e il 31 agosto 2012 e iscritti ai numeri 105 e 117 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vittorio Triggiani per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 luglio 2012, depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 105 del 2012, ha impugnato l’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale).

1.1.– Il ricorrente premette che la Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 1° ottobre 2010, n. 163, l’accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, individuando gli interventi necessari per perseguire l’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). Tale accordo, con il relativo piano di rientro, è stato successivamente approvato dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).

1.2.– In questo contesto, la disposizione censurata – art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 – ha stabilito che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato, del personale selezionato in base all’esito delle procedure indicate all’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte, con sentenza n. 42 del 2011, e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011.

La disposizione regionale impugnata, secondo il ricorrente, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non rispetterebbe alcuni principi fondamentali posti dal legislatore statale.

Anzitutto, la norma impugnata sarebbe incompatibile con il cosiddetto “blocco delle assunzioni” di personale per il triennio 2010-2012, previsto dal Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012, punto B.3.4., e dall’art. 2 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti).

Inoltre, la legge regionale censurata contrasterebbe con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, potrebbero avvalersi di personale a tempo determinato solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Ancora, secondo il ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe con l’ulteriore vincolo di contenimento della spesa complessiva per il personale previsto all’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo il quale gli enti del servizio sanitario nazionale concorrerebbero a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino, per ciascun anno, l’ammontare stanziato per l’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. La norma regionale censurata non disporrebbe la riduzione delle spese complessive per il personale, come previsto invece dal legislatore statale.

In definitiva, la disposizione regionale impugnata, confliggendo con puntuali previsioni, statali e regionali, volte a risanare la situazione finanziaria della Regione sottoposta a piano di rientro sanitario, sarebbe suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal piano e, quindi, si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, le quali, vincolando il legislatore regionale al rispetto di quanto stabilito nel piano di rientro, si configurerebbero quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, inoltre, un altro ordine di censure in relazione alla medesima norma regionale in oggetto. Il ricorrente, infatti, ritiene che la disposizione impugnata, riferendosi alle graduatorie formatesi all’esito delle procedure di cui all’art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, e dunque non più vigente, determinerebbe una situazione d’incertezza giuridica, violando il principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.– La Regione Puglia si è costituita in giudizio con atto depositato nella cancelleria il 31 agosto 2012, deducendo l’infondatezza della questione promossa dal ricorrente, sotto tutti i profili evocati.

2.1.– La resistente considera, innanzitutto, l’incidenza della norma censurata sul conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di rientro e la sua compatibilità con l’art. 2 della legge reg. Puglia n. 12 del 2010, evidenziando che quest’ultimo articolo prevede, al comma 3, la possibilità di effettuare assunzioni in deroga, a condizioni che sarebbero in questo caso sussistenti, nell’ambito dei limiti di spesa previsti all’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, limiti che sarebbero stati rispettati dalla Regione Puglia.

2.2.– La difesa regionale, inoltre, nota che la legge reg. n. 2 del 2011, con la quale è stato recepito l’accordo sottoscritto per la realizzazione del piano di rientro, prevede il blocco del turn over soltanto in relazione al personale assunto a tempo indeterminato, come specificato al paragrafo B.3.4. del medesimo piano, mentre la norma oggetto del presente giudizio riguarda la diversa ipotesi di personale a tempo determinato. Inoltre, osserva la Regione, la disposizione impugnata subordina espressamente l’impiego di personale a tempo determinato al rispetto dei limiti consentiti dalle norme nazionali in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2.3.– L’intervenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 (sentenza n. 42 del 2011), non inficerebbe la legittimità della norma censurata. Quest’ultima, infatti, non mirerebbe a reiterare o consolidare gli effetti delle procedure di stabilizzazione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; al contrario, essa sarebbe volta a individuare una platea di medici suscettibili di essere immediatamente impiegati per far fronte a una situazione di grave emergenza organizzativa e assistenziale causata dal blocco del turn over e aggravata dalle norme statali in materia di collocamento a riposo intervenute nel 2011. Pertanto, il richiamo al personale già stabilizzato si giustificherebbe in base alla comprovata qualificazione e all’esperienza maturata da tali medici nell’ambito delle strutture del servizio sanitario regionale, ove essi verrebbero impiegati solo in via transitoria.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27 agosto 2012, depositato nella cancelleria della Corte il 31 agosto 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 117 del 2012, ha impugnato l’art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012).

L’art. 5, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012 introduce, all’art. 1 della legge reg. n. 11 del 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i quali prevedono per il 2012 rispettivamente che i limiti derivanti dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico vengano determinati su base aggregata regionale; che gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale procedano a comunicare alla Regione i dati relativi alla spesa per il personale; che, infine, la Giunta regionale provveda a quantificare la spesa aggregata regionale consentita e ad assegnare agli enti e alle aziende del servizio le quote di spesa residua. Il successivo comma 2 dell’art. 5 dispone che sia fatto divieto agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale di avvalersi di personale a tempo determinato in mancanza di preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

In questo contesto normativo si inserisce il comma 3, prevedendo che, fermi restando i vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari e delle procedure indicati ai commi precedenti, non siano assoggettate all’autorizzazione della Giunta le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012.

3.1.– Il ricorrente richiama quanto affermato nel ricorso n. 105 del 2012, avente ad oggetto proprio l’art. 1, comma 2, della legge regionale citata, rammentando che, in attuazione del piano di rientro sanitario e ai sensi dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 12 del 2010, per il triennio 2010-2012 opererebbe il blocco del turn over di personale a tempo indeterminato e determinato, nell’ambito del servizio sanitario regionale. Quanto al personale con rapporto di lavoro flessibile, vigerebbe inoltre la disposizione di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.

Inoltre, graverebbe sull’intero sistema sanitario nazionale quanto disposto dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, secondo cui le spese del personale non debbono superare per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 l’ammontare del 2004 diminuito del 1,4 per cento.

3.2.– Anche per l’art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012 varrebbero, perciò, i medesimi motivi di censura prospettati con riferimento all’art. 1, comma 2, della legge reg. n. 11 del 2012, in quanto tale norma implicitamente consentirebbe alla Regione di prorogare i contratti a tempo determinato previsti da quella disposizione, per di più senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta regionale, pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro e ponendosi, pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 e, conseguentemente, con l’art. 117, terzo comma, Cost., che imporrebbe alle Regioni di rispettare i principi di coordinamento finanziario fissati dal legislatore statale.

Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione impugnata, richiamando l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012, presupporrebbe il riferimento alle procedure di cui all’art. 3, comma 40, della legge reg. n. 40 del 2007, già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, determinando di conseguenza una violazione dell’art. 97 Cost. Infatti, la norma qui censurata protrarrebbe nel tempo gli effetti di un meccanismo di reclutamento già dichiarato illegittimo, perché lesivo del principio del pubblico concorso.

Infine, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., poiché, utilizzando una disposizione già dichiarata illegittima, e dunque non più in vigore, risulterebbe «monca ed insuscettibile di ricevere applicazione».

4.– Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto depositato nella cancelleria il 1° ottobre 2012, deducendo l’infondatezza della censura prospettata.

4.1.– La difesa regionale preliminarmente richiama gli argomenti già sviluppati a sostegno dell’infondatezza del ricorso n. 105 del 2012, in particolare rammentando il carattere derogatorio della norma di cui all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012, il suo esplicito rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal legislatore statale e la circostanza che i risparmi considerati dalla citata legge reg. n. 2 del 2011 sarebbero riferiti al blocco del turn over per il personale a tempo indeterminato. La norma oggetto del ricorso n. 105 del 2012, invece, individuerebbe una platea di medici immediatamente impiegabili per far fronte ad una situazione di grave emergenza organizzativa ed assistenziale, da assumersi a tempo determinato.

4.2.– La medesima difesa poi evidenzia che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012 assicura il rispetto dei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, con riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato.

4.3.– L’art. 5, comma 3, oggetto di censura, garantirebbe che non siano superati i limiti di spesa posti dal legislatore statale – in particolare quelli di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 – poiché prevede che le proroghe possano avvenire solo all’esito della ricognizione delle disponibilità finanziarie, fermi restando i vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari invalicabili. Nessuna violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., ossia dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale, potrebbe, dunque, essere addebitata alla disposizione regionale portata all’esame della Corte.

4.4.– Il richiamo al personale già interessato dalla procedura di stabilizzazione indetta a suo tempo in base all’art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 e dichiarata illegittima non configurerebbe, infine, una violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La norma regionale impugnata riguarderebbe un’ipotesi eccezionale di avvalimento a tempo determinato, laddove la norma dichiarata illegittima riguardava la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale. Pertanto, non si produrrebbe alcuna reiterazione degli effetti delle procedure di stabilizzazione, in violazione dell’obbligo del pubblico concorso.

Infine, la norma in questione non sarebbe viziata nemmeno per irragionevolezza, poiché si limiterebbe a prevedere un rimedio eccezionale a garanzia d’interessi primari, come il diritto alla salute, attraverso l’impiego di personale già qualificato, senza sconfinare dai limiti di spesa vigenti né compromettendo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro.

5.– Successivamente all’instaurazione del presente giudizio, con l’art. 14 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia) è stato abrogato l’intero art. 5 della legge reg. Puglia n. 18 del 2012, comprensivo del comma 3, censurato dal ricorso n. 117 del 2012.

6.– Il Presidente del Consiglio ha depositato nella Cancelleria il 20 febbraio 2013 ulteriore memoria, con riferimento al ricorso appena citato.

Il ricorrente ripercorre le argomentazioni già svolte, insistendo per l’accoglimento della questione promossa ed evidenziando che l’abrogazione dell’art. 5 della legge reg. Puglia n. 18 del 2012 da parte dell’art. 14, comma 1, della successiva legge reg. n. 45 del 2012 non avrebbe fatto venire meno l’interesse al ricorso, non potendosi escludere che la norma abbia ricevuto attuazione durante il periodo di vigenza.

7.– Nel corso dell’udienza pubblica la difesa regionale ha depositato documentazione proveniente dalla Giunta della Regione Puglia (area delle Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità), attestante che la norma di cui all’art. 5, comma 3, della predetta legge reg. n. 18 del 2012, successivamente abrogata, non ha ricevuto medio tempore applicazione.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 luglio 2012, depositato presso la cancelleria il 17 luglio 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 105 del 2012, ha impugnato l’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale).

1.1.– La disposizione impugnata prevede che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011, del personale selezionato in base all’esito delle procedure indicate all’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con sentenza n. 42 del 2011.

Secondo il ricorrente, la norma censurata contrasterebbe con numerosi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale, anche in riferimento al piano di rientro al quale la Regione Puglia è tuttora assoggettata e, di conseguenza, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 97 Cost., considerato che la disposizione censurata consente l’assunzione di personale selezionato in base a una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27 agosto 2012, depositato nella cancelleria della Corte il 31 agosto 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 117 del 2012, ha poi impugnato l’art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), che consente, a certe condizioni, di prorogare i contratti a tempo determinato previsti dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 11 del 2012, senza previa autorizzazione della Giunta regionale, a differenza di quanto il medesimo articolo dispone per altre ipotesi di assunzione di personale. Tale norma violerebbe i medesimi parametri evocati dal precedente ricorso (artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.) e per le medesime ragioni.

3.– In ragione della connessione oggettiva tra le due disposizioni censurate, i due giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.

4.– Occorre preliminarmente ricostruire il contesto normativo nel quale le disposizioni in esame si inseriscono.

L’art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 ha previsto una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, per contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., considerando che essa disponeva «una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico» e ritenendo che «la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione» non fosse una ragione sufficiente a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso.

In seguito, l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 ha previsto che il personale, già selezionato ai sensi di tale procedura dichiarata costituzionalmente illegittima, fosse impiegato a tempo determinato e fino all’espletamento di procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti, per un periodo non superiore ai sei mesi.

L’art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012 ha successivamente disposto che debbano essere sottoposte ad una autorizzazione della Giunta regionale tutte le procedure di assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, con l’eccezione delle proroghe dei contratti previsti all’art. 1 della legge reg. n. 11 del 2012, già censurati.

Il predetto art. 5 della legge reg. n. 18 del 2012 è stato poi abrogato dall’art. 14 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

5.– Alla luce di questo quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 deve dichiararsi fondata, per violazione dell’art. 97 Cost.

5.1.– Il legislatore regionale, infatti, con l’impugnato art. 1, comma 2, della legge reg. n. 11 del 2012, ha previsto l’avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio.

Né la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa, addotta dalla resistente, è ragione di per sé sufficiente a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso.

Contrasta, infatti, con l’art. 97 Cost. l’utilizzazione delle graduatorie formatesi all’esito di procedure non rispondenti al principio del pubblico concorso, sia quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, sia quando l’intendimento è, come nel presente giudizio, quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato.

5.2.– La Corte ha già notato «con preoccupazione che la Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare ai giudicati costituzionali» (sentenza n. 245 del 2012). Questo ricorso, ormai relativamente frequente da parte della Regione, a procedure dichiarate costituzionalmente illegittime, rappresenta, tra l’altro, una violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost. Infatti, «il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (sentenze n. 245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963), come avviene nel caso in esame, in cui la legislazione regionale, pur non riproducendo formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio ai principi enunciati da questa Corte.

5.3.– Restano assorbite le ulteriori ragioni di censura.

6.– Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che la norma oggetto di censura è stata abrogata dall’art. 14 della successiva legge reg. n. 45 del 2012 e medio tempore non ha ricevuto applicazione (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2013 e n. 192 del 2011).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale);

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 117 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.