Ordinanza n. 47 del 2013

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 ORDINANZA N. 47

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                           GALLO                                             Presidente

-           Gaetano                        SILVESTRI                                         Giudice

-           Sabino                           CASSESE                                                   "

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                          "

-           Giuseppe                       FRIGO                                                        "

-           Paolo                             GROSSI                                                      "

-           Giorgio                          LATTANZI                                                 "

-           Aldo                              CAROSI                                                      "

-           Marta                            CARTABIA                                                "

-           Sergio                            MATTARELLA                                          "

-           Mario Rosario               MORELLI                                                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra L. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 6 giugno 2012, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che con ordinanza depositata il 6 giugno 2012, R.O. n. 190 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, espone che l’attore nel giudizio principale, giudice onorario (GOT) del Tribunale di Verona, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico relativo alle esecuzioni immobiliari sino al 31 dicembre 2012, fondata sull’art. 15 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;

che detta istanza è stata respinta sulla base dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, che statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età;

che il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l’altro, l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché la legislazione europea basata sul Trattato di Amsterdam e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

che il TAR, rilevando che il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di età previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato dal citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non poter procedere alla disapplicazione dell’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, in quanto non esisterebbe una disciplina self-executing applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42-sexies del r.d. n.12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che ad avviso del TAR, stante la discrezionalità del legislatore nell’individuazione del termine di cessazione dalle funzioni giurisdizionali, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame sussisterebbe in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento;

che secondo il rimettente la situazione dei giudici onorari di tribunale sarebbe del tutto omogenea a quella di altri giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i quali è prevista la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;

che, anche in riferimento ai principi di efficienza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., il TAR dubita della legittimità della norma, la quale precluderebbe all’amministrazione di giovarsi dell’opera di un giudice già formato;

che nell’atto di intervento depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata dal TAR per il Veneto;

che, quanto al profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio osserva che rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore trattare diversamente situazioni non omogenee;

che nell’ordinamento giudiziario la disciplina inerente ai magistrati onorari appare estremamente differenziata quanto ai suddetti limiti di età.

Considerato che il TAR rimettente censura l’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell’art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati;

che in più occasioni questa Corte ha affermato che «l’invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988);

che ancora più recentemente la Corte ha chiarito che «nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati» e «che, come questa Corte ha già affermato, non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987);

che per altri magistrati onorari appartenenti all’ordine giudiziario, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, è previsto un limite di età per la cessazione dal servizio maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT, come nel caso dei giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»), ovvero coincidente con il suddetto limite come per i vice procuratori (art. 71, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non è previsto alcun limite, come per gli esperti che compongono il tribunale per i minorenni, previsti all’art. 50 del r.d. n. 12 del 1941;

che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati nella legge sull’ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati (GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento del settantaduesimo anno di età (art. 4 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari») e che per figure assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono le sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320, recante «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie»), e il Tribunale di sorveglianza (art. 70, commi 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), non è stabilito alcun limite di età per la durata dell’ufficio; mentre i componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età (art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);

che nell’ambito del comparto unitariamente considerato dei giudici onorari e delle figure ad essi assimilabili, in quanto distinto da quello dei giudici di carriera, nel rispetto dell’esigenza costituzionale di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale, è presente una pluralità di figure tra loro differenti quanto alla ratio ispiratrice della loro istituzione e correlativamente alla posizione assunta nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, sia per i profili amministrativi che per quelli retributivi, e che tali diversità non possono ritenersi indifferenti ai fini della determinazione dei limiti di età per la cessazione dell’incarico;

che relativamente al prolungamento dell’età pensionabile si deve riconoscere un’ampia discrezionalità al legislatore con il solo limite della manifesta arbitrarietà (ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994);

che deve dunque escludersi l’esistenza di un limite unico di età generale per l’intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994);

che da quanto argomentato emerge che la disciplina assunta come tertium comparationis dal giudice rimettente è eterogenea e che il legislatore ha differenziato l’età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità;

che pertanto  non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza e le censure riferite all’art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;

che è altresì manifestamente infondata la censura riferita all’art. 97 Cost;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocata se non per l’arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all’art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993);

che tale manifesta irragionevolezza non ricorre nel caso di specie, non essendo la diversa determinazione dell’età pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiché l’avvicendarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.