Ordinanza n. 306 del 2012

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ORDINANZA N. 306

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alfonso                  QUARANTA                                      Presidente

-    Franco                    GALLO                                                 Giudice

-    Luigi                      MAZZELLA                                               ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                                ”

-    Sabino                    CASSESE                                                   ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Alessandro           CRISCUOLO                                               ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio, sul reclamo proposto da A. D. P., con ordinanza del 23 marzo 2012, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Sondrio, con ordinanza depositata in data 23 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che la domanda per la corresponsione delle indennità in favore degli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di cento giorni dall’espletamento dell’incarico;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sul reclamo proposto avverso il provvedimento col quale era stata rigettata, perché tardivamente presentata, la domanda della dott.ssa A. D. P. – incaricata, unitamente ad altri consulenti tecnici, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Sondrio di svolgere attività di consulenza medico-legale nel corso di una indagine penale – volta ad ottenere la liquidazione dei compensi a lei spettanti;

che, come precisato dal giudice a quo, il rigetto della domanda presentata dalla reclamante era dovuto alla circostanza che essa era pervenuta alla locale Procura della Repubblica in data 18 agosto 2010, là dove l’elaborato, collettivamente redatto dal collegio dei consulenti, era stato depositato in data 12 marzo 2010;

che, pertanto, sebbene l’istante avesse avuto notizia dell’avvenuto deposito solo il 7 luglio 2010, la sua domanda era stata rigettata «essendo decorso il termine di cento giorni dalla presentazione prescritto a pena di decadenza»;

che, osserva il rimettente, sulla base dei ricordati dati di fatto ed applicata la normativa vigente, costituita dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, siffatta decisione era corretta, tuttavia, egli aveva avvertito «il senso dell’ingiustizia» nel confermare la decadenza dal diritto al compenso della ausiliaria del pubblico ministero, a causa del mancato rispetto del «brevissimo termine» previsto;

che, conseguentemente, onde ovviare alla ingiustizia della legge, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui introduce, per l’esercizio del diritto alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato, un termine di decadenza irragionevolmente breve;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, essendo il diniego della liquidazione espressamente fondato sulla decadenza prevista dalla disposizione censurata, l’esito del giudizio a quo è condizionato dalla definizione del dubbio di costituzionalità;

che, sulla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente, rilevato che, in sede di redazione del testo unico sulla spese di giustizia, il legislatore delegato si era limitato a sostituire con l’espressione «decadenza» l’espressione «prescrizione», contenuta nella disposizione che sino a quel momento aveva disciplinato, per il resto negli stessi termini cronologici, la fattispecie – vale a dire nell’art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte) – dubita della logicità della disposizione censurata, poiché questa, in assenza di un’apprezzabile ratio prevede termini temporali «assolutamente irrisori» per la presentazione della richiesta di corresponsione dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato;

che il rimettente prosegue ricordando come, con sentenza n. 268 del 1991, questa Corte già ha esaminato, ma sotto altro profilo, la compatibilità costituzionale dell’art. 24 del r.d. n. 1043 del 1923, rilevando che in quell’occasione era rimasto impregiudicato il tema della ragionevolezza del predetto termine di cento giorni;

che, a suo avviso, le esigenze di celerità del processo, che in linea di principio giustificano la apposizione del termine in questione, non appaiono, però, tali da giustificarne la brevità – definita «eccessivamente penalizzante» – neppure ove essa venga posto in relazione al compimento delle attività volte alla liquidazione dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato;

che, pertanto, si tratterebbe di una disposizione intrinsecamente irragionevole, cioè incoerente, contraddittoria od illogica rispetto alla finalità perseguita dal legislatore (ravvisata dal rimettente nell’esigenza di non «dover riesumare procedimenti oramai definiti ed archiviati per provvedere a tardive istanze di liquidazione»), la quale sarebbe adeguatamente tutelata anche applicando le ordinarie disposizioni civilistiche in materia di prescrizione dei compensi professionali;

che, ad avviso del rimettente, la irragionevolezza della disposizione denunziata emergerebbe anche in relazione agli altri interessi costituzionali da essa coinvolti: da un lato l’esigenza di un ordinato esercizio della amministrazione della giustizia, presidiato dall’art. 97 della Costituzione, dall’altro il diritto, costituzionalmente rilevante, al «rispetto del lavoro prestato» tutelato dagli artt. 1 e 35 della Costituzione;

che, infatti, per il giudice a quo, un ulteriore profilo di illegittimità della norma censurata risiederebbe nell’irragionevole subvalenza di tali interessi, in favore di un criterio temporale (non funzionale alla celerità del processo) ed a scapito della possibilità di richiedere entro termini adeguati il compenso per il lavoro prestato;

che l’eventuale espunzione dall’ordinamento della disposizione censurata non determinerebbe l’esistenza di incolmabili lacune normative data l’immediata applicazione dell’art. 2956, numero 2), del codice civile il quale fissa i termini prescrizionali per i compensi professionali;

che è intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che, per un verso, la difesa erariale osserva che la disposizione non è affatto irragionevole in quanto, premesso che le spese di giustizia nel corso delle indagini preliminari sono provvisoriamente poste a carico dello Stato, essa si giustifica con l’esigenza di poter conoscere celermente e con certezza l’ammontare delle somme da anticipare, e che, per altro verso, il termine previsto dalla norma censurata per la richiesta di liquidazione dei compensi non è incongruamente breve ma adeguato alla bisogna.

Considerato che il Tribunale ordinario di Sondrio dubita, in relazione all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l’espletamento dell’incarico svolto dagli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni commissionate;

che, ad avviso del rimettente, il predetto termine decadenziale imporrebbe, in assenza di alcuna valida ragione, la presentazione della ricordata domanda entro un lasso temporale «assolutamente irrisorio», così sacrificando, in un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, la prevalente esigenza di garantire il compenso per il lavoro prestato – di cui agli artt. 1 e 35 della Costituzione – alla esigenza di assicurare l’ordinato esercizio della amministrazione della giustizia – di cui all’art. 97 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata;

che questa Corte ha più volte ribadito la ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel fissare termini temporali per l’esercizio dei diritti, anche laddove essi siano, come nel caso del diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, sorretti da garanzia costituzionale (sentenza n. 192 del 2005), col solo limite che siffatto termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo (ordinanza n. 166 del 2006) o comunque oltremodo difficoltoso (ordinanza n. 382 del 2005) l’esercizio del diritto cui esso si riferisce;

che nel caso di specie il termine, di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2005 – avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre – non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all’esercizio del diritto sottostante;

che neppure è dato riscontrare nella disposizione censurata l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto dal rimettente, consistente nell’irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l’esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio;

che, peraltro, non contestando il rimettente la apposizione del termine in quanto tale ma, semmai, la sua, ritenuta, brevità si porrebbe la esigenza di individuarne un altro di congrua ampiezza;

che, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, là dove non sia contestata la legittimità della apposizione di un termine per l’esercizio di un diritto ma soltanto la adeguatezza della sua durata, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuarne un altro che abbia le caratteristiche richieste dal rimettente (ordinanza n. 233 del 2007);

che, d’altra parte, neppure può convenirsi col rimettente, il quale ritiene incontroverso che, ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in luogo dell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 del codice civile – certamente smisurato rispetto alle ricordate esigenze sottese alla fattispecie –, sarebbe applicabile il termine triennale relativo al diritto ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai professionisti per l’opera da loro prestata, di cui all’art. 2956, numero 2), cod. civ.;

che, infatti, poiché si ritiene che tale disposizione disciplina non un’ipotesi di prescrizione breve ma, piuttosto, una di prescrizione presuntiva, caratterizzata dal fatto che in essa il decorso del tempo non spiega effetti giuridici di tipo sostanziale, comportando l’estinzione della relativa posizione soggettiva, ma di tipo processuale, comportando l’inversione, e l’aggravamento, dell’onere probatorio, vi è un consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa il citato art. 2956, numero 2), cod. civ. non applicabile alla fattispecie de qua, in quanto la disciplina della prescrizione presuntiva è estranea alle ipotesi in cui, come indubitabilmente nel caso di cui al giudizio a quo, il diritto al quale il termine prescrizionale si riferisce tragga origine da atti caratterizzati dall’uso della forma scritta (così da ultimo: Corte di cassazione 4 luglio 2012, n. 11145).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in relazione all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.