Sentenza n. 289 del 2012

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SENTENZA N. 289

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                               Presidente

-           Franco                         GALLO                                                              Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                                            "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                                "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                                    "

-           Giorgio                       LATTANZI                                                               "

-           Aldo                           CAROSI                                                                    "

-           Marta                          CARTABIA                                                              "

-           Sergio                         MATTARELLA                                                        "

-           Mario Rosario             MORELLI                                                                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-22 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 15 febbraio 2011 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

La norma censurata dispone che, nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), sono prorogati i contratti di collaborazione in essere presso l’Ufficio BURA fino a completa copertura della relativa pianta organica.

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

Sarebbe leso anche l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga prevista dalla norma impugnata.

Infine, la difesa dello Stato lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la norma impugnata, considerata la sua genericità, contrasta con la disposizione – avente natura di principio fondamentale nella predetta materia – contenuta nell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall’anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, stabilendo che, nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso quell’ufficio fino a completa copertura della relativa pianta organica, vìola gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

La difesa dello Stato denuncia anche la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

Il ricorrente sostiene, infine, che la norma censurata vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica, poiché essa, considerata la sua genericità, contrasta con la disposizione – avente natura di principio fondamentale nella predetta materia – contenuta nell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall’anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».

2.– La questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.

Tale disposizione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata.

Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevedeva la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, affermando che una simile disposizione, attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incideva sulla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 170 del 2011).

Questo è anche il caso della norma oggetto dell’attuale questione, la quale prevede una proroga, senza un limite massimo prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento degli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.