Sentenza n. 238 del 2012

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SENTENZA N. 238

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                        Presidente

-           Franco                        GALLO                                 Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                     “

-           Gaetano                      SILVESTRI                                      "

-           Sabino                        CASSESE                                         “

-           Giuseppe                    TESAURO                                       "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                "

-           Giuseppe                    FRIGO                                              “

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                   "

-           Paolo                          GROSSI                                           "

-           Giorgio                       LATTANZI                                      "

-           Aldo                           CAROSI                                            "

-           Marta                          CARTABIA                                      "

-           Sergio                         MATTARELLA                                "

-           Mario Rosario             MORELLI                                         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Capo dell’ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 12 agosto 2011, depositato in cancelleria il 22 agosto 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— La Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 12 agosto 2011 e depositato il successivo 22 agosto, ha sollevato ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell’ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, con il quale è stato riconosciuto al sig. Marco Oddera il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, ai fini dell’esercizio in Italia della professione, ed il medesimo è stato autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci nel quale svolgerà la professione.

La Provincia di Bolzano premette in fatto che, con domanda presentata il 10 giugno 2011, allegando il decreto di riconoscimento del titolo da parte del Capo dell’ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio, il sig. Oddera ha chiesto alla Provincia l’ammissione al colloquio previsto dall’art. 8, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), al fine di ottenere l’iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci e l’abilitazione all’esercizio della professione in Alto Adige.

La Provincia ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze costituzionalmente tutelate in base all’art. 6 della Costituzione, in quanto l’art. 8, numeri 1) e 20), e l’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevedono la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di maestri di sci e l’art. 1 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo e industrie alberghiere), attribuisce alla medesima le relative competenze amministrative.

A sostegno ulteriore delle proprie argomentazioni, con memoria depositata il 1° febbraio 2012, la Provincia autonoma ha depositato due decreti nei quali il medesimo ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio, in presenza di richieste di autorizzazione analoghe a quella oggetto dell’odierno conflitto, ha negato il riconoscimento del titolo di maestro di sci proprio in base al difetto di competenza dello Stato, essendo stata richiesta la iscrizione al collegio dei maestri di sci della Provincia di Bolzano.

2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la inammissibilità del ricorso, non essendosi verificata alcuna lesione della sfera di competenza della Provincia.

Infatti, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, il decreto impugnato ha ad oggetto il riconoscimento di un titolo professionale straniero nel territorio nazionale, adottato, quindi, dall’ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio in base alla disciplina statale che regola la materia, ferma restando la particolare competenza della Provincia di Bolzano in caso di domanda di iscrizione all’albo dei maestri di sci della Provincia medesima.

L’Avvocatura dello Stato sostiene comunque la infondatezza del ricorso, in quanto la competenza dell’ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio per il riconoscimento dei titoli professionali nel territorio nazionale deriva all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

Considerato in diritto

1.— La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato l’indicato ricorso per conflitto di attribuzione lamentando la lesione delle proprie competenze costituzionalmente tutelate in base all’art. 6 della Costituzione, in quanto l’art. 8, numeri 1) e 20), e l’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevedono la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di maestri di sci e l’art. 1 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo e industrie alberghiere), attribuisce alla medesima le relative competenze amministrative.

2.— Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato, ai fini dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione, la necessità del livello costituzionale del medesimo. Ai sensi dell’art 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), infatti, le Regioni possono sollevare conflitto di attribuzione qualora la loro «sfera di competenza costituzionale» sia invasa da un atto dello Stato; l’atto oggetto del conflitto, dunque, deve aver provocato una lesione della sfera costituzionale di competenza.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte non sussiste la lesione della competenza costituzionale della Provincia di Bolzano, in quanto l’atto oggetto di conflitto non ha invaso una sfera costituzionalmente garantita alla ricorrente.

Alla Provincia autonoma di Bolzano è indubbiamente attribuita competenza legislativa primaria, con la relativa competenza amministrativa, in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci ai fini dell’esercizio della professione nel suo territorio; tuttavia, in base all’art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), ed alla disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), si deve ritenere che tale competenza si eserciti a partire dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all’albo provinciale dei maestri di sci di quella Provincia, ai fini dell’esercizio della professione nel suo territorio.

Il presupposto per l’applicazione della disciplina provinciale è costituito, infatti, dalla richiesta di iscrizione al relativo albo, condizione per «l’esercizio stabile dell’attività di maestro di sci in provincia di Bolzano» (art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2001), presupposto fatto salvo dal provvedimento impugnato, tramite la espressa indicazione della necessità di «previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale eserciterà la professione»; iscrizione che, nella Provincia ricorrente, è disciplinata autonomamente dalla legge provinciale con le relative previsioni di prove attitudinali.

La Provincia di Bolzano, quindi, avrebbe potuto respingere la domanda, presentata ai sensi dell’art. 8, comma 2, della citata legge provinciale n. 5 del 2001, che disciplina l’iscrizione dei maestri di sci, in quanto il richiedente non risultava già iscritto all’albo di altra Regione; oppure avrebbe potuto considerarla proposta ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, che riguarda i maestri in possesso di titolo professionale rilasciato da Stato estero, e richiedere il superamento delle relative prove, nell’ambito della sua indiscussa competenza.

La competenza della Provincia di Bolzano non è contestata dalla Presidenza del Consiglio con il provvedimento impugnato, che è stato rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci dove svolgerà la professione».

Risulta, del resto, dai decreti depositati in giudizio dalla difesa della Provincia ricorrente, che l’ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio, in altri casi, ha respinto le domande di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, proprio in quanto collegate alla richiesta di iscrizione all’albo della Provincia di Bolzano, affermando la propria incompetenza.

Non vi è stata, dunque, lesione di competenza costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell’ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro dal sig. Marco Oddera, ai fini dell’esercizio in Italia della professione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.