ORDINANZA
N. 169
ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Alfonso QUARANTA Presidente
-
Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
-
Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
-
Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato -
sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il
Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011,
iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che il Consiglio di Stato - sezione VI
giurisdizionale ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2011, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato) ‒ a tenore del quale
«L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato. Il
capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l’impiegato a
risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare
adempimento d’ogni altro suo dovere» − denunciandone il contrasto con gli
articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione;
che, come emerge
dall’ordinanza di rimessione, il giudice a
quo è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due insegnanti pubbliche
proposto per ottenere, al fine della indennizzabilità
di un grave “infortunio in itinere”,
da loro subìto, il riconoscimento della causa di servizio, negato
dall’amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che esse risiedevano,
senza averne chiesto l’autorizzazione, in luogo (sia pur di pochi chilometri)
distante dal comune ove era la scuola di loro destinazione;
che, ad avviso del
rimettente, la censurata disposizione – in quanto legata ad un contesto,
urbano, delle comunicazioni e della disponibilità di mezzi propri, ormai
superato e non più attuale – sancirebbe (per di più per le sole categorie di
pubblici dipendenti non interessati da successive sue parziali abrogazioni) un
obbligo divenuto ora “irragionevole” e «inconferente al fine di assicurare il
rispetto del canone di buona amministrazione», dal che, appunto, l’evocata
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della non giustificata
disparità di trattamento di situazioni omogenee e della irragionevolezza per
sopravvenuto anacronismo, e degli artt. 97 e 98 Cost., oltreché l’ipotizzato vulnus al precetto dell’art. 16 Cost.,
«perché ormai senza una plausibile ragione restringe[rebbe]
anche la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio
nazionale»;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza,
in ogni suo profilo, della questione, per essere la disposizione denunciata
tuttora giustificata da «preminenti esigenze istituzionali e di servizio
generale, il cui soddisfacimento trova naturale supporto nella pronta
reperibilità [del pubblico dipendente] in situazioni in cui si renda necessaria
la sua presenza».
Considerato che, in relazione al
sopra evidenziato oggetto del giudizio a
quo, siccome assunto nell’ordinanza di rimessione, il rimettente dà per
presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza, di cui al citato
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), oltre alle possibili ricadute sul piano disciplinare, abbia
anche, di per sé, effetto ostativo alla indennizzabilità
dell’infortunio subìto, per recarsi al lavoro, dal pubblico dipendente;
che, tuttavia, così
opinando, il giudice a quo ha omesso
di prendere in esame, anche ai fini di una eventuale estensione dell’oggetto
della denuncia di illegittimità costituzionale, sia la normativa di riferimento
(e, prima di tutte, quella applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di cognizione) sul
riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in
ipotesi, dovrebbe giustificare
l’incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla
norma impugnata ai fini di detto riconoscimento,
sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, che, dopo una risalente elaborazione giurisprudenziale,
si è tradotta in apposita disposizione inserita, da parte dell’articolo 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nel corpo
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così che risulta
trascurata anche quella giurisprudenza (segnatamente, della Corte di
cassazione) che, quanto all’infortunio in
itinere, nel delibare l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento e la
percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di
“abitazione”, per tale ha inteso, in termini di effettività, non solo il luogo
di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si
trovi la sua famiglia;
che, dunque, la
prospettata questione va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di
motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli
3, 16, 97 e 98 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.