Ordinanza n. 157 del 2012

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ORDINANZA N. 157

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                       Presidente

-           Franco                         GALLO                                                  Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                                 "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                                   "

-           Sabino                         CASSESE                                                      "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                             "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                           "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                                "

-           Paolo                           GROSSI                                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, 9 e 14 della delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 5 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, 9 e 14 della delibera legislativa del 28 dicembre 2011 dell’Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 829, recante «Disposizioni in materia di contabilità e patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», per violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione;

che il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, cui l’art. 81 Cost. si ispira (sentenza n. 359 del 2007) e la copertura di nuove spese, come quelle previste dagli articoli oggetto di gravame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, nonché in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sentenza n. 141 del 2010);

che, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente rileva come il precetto dell’art. 81 Cost. sia applicabile anche alle Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, trovando pieno vigore il principio unitario espresso all’art. 5 Cost., nonché il vincolo della legislazione della Regione siciliana alle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato di cui all’art. 1 dello statuto speciale siciliano, con conseguente obbligo di mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, in vista anche della stretta correlazione in cui l’attività e le risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (sentenze n. 54 del 1958, n. 123 del 1975, n. 331 del 1988, n. 26 del 1991, n. 446 del 1994);

che il ricorrente rileva che l’art. 7 della delibera legislativa n. 829 del 2011 (d’ora in avanti «art. 7»), intitolato «Credito d’imposta», stabilisce che «1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, da conseguire secondo i termini e le modalità procedurali previste dai provvedimenti attuativi della medesima legge, richiamati all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 20, è autorizzato a valere sull’esercizio finanziario 2011, l’utilizzo dell’ulteriore importo di 70.000 migliaia di euro, cui si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L’impegno di spesa derivante dall’attuazione del comma 1 può essere assunto entro quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che la dotazione del fondo di cui all’articolo 3 della legge della Regione siciliana 26 ottobre 2001, n. 15 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2001 – Assestamento) – osserva il ricorrente – è costituita, per espressa previsione del medesimo art. 3, «da una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per il medesimo esercizio, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari»;

che il fondo indisponibile in questione, capitolo 215713, dovrebbe essere considerato, secondo il ricorrente, una voce compensativa nelle spese di importo pari a quello dei residui attivi ritenuti di improbabile esazione e che dalla lettura dei dati riportati nei conti consuntivi dei bilanci della Regione siciliana si ricaverebbe il progressivo aumento dell’ammontare dell’avanzo di amministrazione in valore assoluto nel decennio 2000-2010;

che, a giudizio del ricorrente, persistendo nel bilancio della Regione siciliana l’esistenza di residui di incerto titolo e di dubbia riscossione per importi di notevole consistenza, la riduzione del fondo indisponibile di cui all’art. 3 della legge della Regione siciliana n. 15 del 2001 non sarebbe idonea a dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall’art. 7 del disegno di legge regionale, in quanto non riconducibile ad alcuna delle modalità di attuazione dell’art. 81 Cost. contemplate dall’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui previsioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 Cost. e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica;

che il ricorrente procede poi all’esame dell’impugnato art. 9 del medesimo disegno di legge regionale, il quale sotto la rubrica «Modifiche all’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale» dispone: «Al comma 2 dell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole da “Per gli anni successivi” sino a “27 aprile 1999, n. 10” sono soppresse»;

che la modifica prevista dall’art. 9 della delibera legislativa in esame con riguardo all’art. 132, comma 2, della legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003) sottrarrebbe l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del Fondo di garanzia per il personale della formazione professionale all’indispensabile preventiva autorizzazione legislativa e alle conseguenti indicazioni delle risorse utilizzabili per la relativa spesa;

che a tale proposito il Commissario rileva che secondo il tenore del vigente art. 132 della legge della Regione siciliana n. 4 del 2003 la spesa connessa al finanziamento del Fondo in questione è determinata annualmente dalla legge finanziaria (tab. G) ed in essa trova copertura e che il venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti consentirebbe l’iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica e puntuale copertura, in contrasto con il precetto posto dall’art. 81, terzo e quarto comma, Cost.;

che sul punto il Commissario richiama la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale non può ritenersi idonea la copertura di spese di carattere permanente, come l’attuale, con il richiamo di capitoli già previsti in bilancio (sentenza n. 123 del 1975), né con l’iscrizione della nuova o maggiore spesa in bilancio, ove non trovi corrispondenza in una preesistente legge sostanziale che preveda la quantificazione della spesa, nonché i mezzi per farvi fronte (sentenza n. 31 del 1961);

che a giudizio del ricorrente l’iscrizione della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe priva dell’indispensabile indicazione dei mezzi di copertura, di cui all’art. 81, commi terzo e quarto Cost., per effetto della proposta modifica all’art. 132, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 4 del 2003;

che, infine, il ricorrente censura l’art. 14 del medesimo disegno di legge regionale, il quale sotto la rubrica «Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione fondiaria» dispone: «1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2013”. 2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.»;

che in tal modo l’art. 14 prevede l’ulteriore proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 60 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell’esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell’imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli;

che, a giudizio del Commissario dello Stato, la quantificazione delle minori entrate determinate dalle disposte agevolazioni fiscali sarebbe ictu oculi incongrua, se raffrontata con quelle contenute nell’art. 32 della legge della Regione siciliana n. 2 del 2002 e nell’art. 60 della legge della Regione siciliana 8 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007), che disponevano entrambi le medesime agevolazioni fiscali rispettivamente nel triennio 2002-2004 e 2007-2009;

che il ricorrente si duole che, in totale assenza di elementi idonei per la determinazione e la valutazione del minore gettito nella relazione tecnica redatta dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 7 della legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), la quantificazione delle minori entrate contenute nella norma in questione sarebbe da ritenersi arbitraria, con conseguente presumibile insufficienza delle risorse individuate per farvi fronte;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, l’art. 14 violerebbe l’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.

Considerato che, successivamente all’impugnazione, la delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, come legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), con omissione delle disposizioni oggetto di censura;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia e conseguentemente fa venir meno l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 11, n. 12, n. 27 e n. 28 del 2012; n. 2 e n. 57 del 2011, n. 74, n. 155 e n. 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 229 e n. 358 del 2007, n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012.