Sentenza n. 129 del 2012

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SENTENZA N. 129

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                            ”

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 settembre 2011, depositato in cancelleria il 29 settembre 2011, ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato per la notifica il 26 settembre 2011, ricevuto dall’ente destinatario il 29 settembre 2011 e depositato in pari data, ha promosso – in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione – questioni di legittimità costituzionale concernenti «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».

2.— Il ricorrente deduce che l’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n.3 del 1998 disciplina le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che la nomina stessa avvenga nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1).

L’art. 12-bis, comma 2, definisce poi i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facoltà di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.

Tali disposizioni regionali, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell’art. 12, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio stabilito dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, alla stregua del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, «acquisita l’intesa con il rettore dell’università».

Le citate disposizioni, dunque, «oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell’art. 117 Cost., ledono altresì l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.».

Inoltre, l’art. 12-ter, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). La norma stabilisce, altresì, al comma 4, che, ai fini della valutazione dell’attività compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale acquisisca il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Le suddette disposizioni, nella parte in cui comprendono tra i loro destinatari anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, contrasterebbero con i principi dettati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con il disposto dell’art. 4, comma 2, di tale normativa, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, e le relative procedure di conferma e revoca, «sono disciplinati da protocolli d’intesa tra regioni ed università».

Infatti, le disposizioni medesime, non rinviando ai detti protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della citata Conferenza permanente, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione de qua.

Pertanto, anche tali norme regionali, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost. (sono richiamate le sentenze di questa Corte nn. 217 e 68 del 2011 e n. 233 del 2006).

Il ricorrente conclude, dunque, per la declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa censurata.

La Regione Umbria non ha svolto attività difensiva.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha impugnato, in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».

L’indicazione della normativa censurata non è precisa, perché gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6) sono stati inseriti dall’art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l’art. 12 della citata legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), della quale dunque sono parte.

Tale imprecisione, tuttavia, non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impugnate, e, quindi, non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione, perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo (ex multis: sentenze n. 67 del 2011 e n. 307 del 2009).

2.— L’art. 12-bis della normativa in esame dispone nel comma 1 che «La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione». Il comma 2 aggiunge che «Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire».

Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall’art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il rettore dell’università.

Pertanto le disposizioni indicate, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost., lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

2.1.— La questione, nei limiti in cui è proposta, è fondata.

Le norme impugnate disciplinano le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, comprendendo in tale espressione anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.

Ciò si evince in modo chiaro dall’ampiezza della formula adottata, che non prevede alcuna esclusione per gli enti ora menzionati. Il dettato normativo, poi, rende palese che la nomina (affidata al Presidente della Giunta dall’art. 9 della stessa legge regionale n. 6 del 2011, norma che ha sostituito l’art. 12 della legge regionale n. 3 del 1998) deve avere luogo nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, istituito dalla medesima Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1), alla quale, ai fini della formazione di tale elenco, è demandata la definizione dei criteri necessari, con la facoltà di prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire (art. 12-bis, comma 2).

La normativa qui richiamata, nella parte in cui si applica alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, va ricondotta nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale (sentenza n. 233 del 2006).

Al riguardo, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 dispone, tra l’altro, che il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università. Inoltre, l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999 dispone che «L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio»; e il comma 2 aggiunge che tali protocolli sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti d’indirizzo e coordinamento emanati nelle forme previste dalla norma stessa, che detta anche appositi criteri e principi direttivi.

Orbene, la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo ed unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento d’intesa con il Rettore (pure previsto dall’art. 12, comma 3, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998) soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale, cui è, altresì, demandata la definizione dei criteri per la verifica dei requisiti necessari.

Detta normativa, dunque, da un lato, si è posta in contrasto con i citati principi fondamentali della legislazione statale e, dall’altro, ha leso l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., sottraendo all’Università ogni forma di effettiva partecipazione alla nomina dei direttori generali delle aziende ora indicate, con violazione altresì del principio di leale collaborazione tra Regione e Università stessa (sentenze n. 217 e n. 68 del 2011).

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n. 3 del 2008, aggiunto dall’art. 10 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.

3.— L’art. 12-ter della normativa in esame, sotto la rubrica «Valutazione dell’attività del direttore generale», prevede nel comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma 4, dispone che la Giunta regionale, ai fini della valutazione medesima, acquisisca preventivamente i pareri di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; nel comma 6 stabilisce che, all’esito della verifica, la Giunta regionale disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.

La difesa dello Stato sostiene che tale normativa, nella parte in cui comprende anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universtarie, contrasti con i principi fissati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con la statuizione dettata dall’art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d’intesa tra Regioni e Università.

Infatti, le suddette disposizioni, non rinviando ai protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione in questione, con conseguente violazione degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, nonché del principio di leale collaborazione.

3.1.— Anche tale questione è fondata.

Richiamate le considerazioni in precedenza svolte (punto 2.1.), si deve qui ribadire che la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999 (che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost.), è affidata ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio (sentenza n. 233 del 2006, punto 12.1 del Considerato in diritto). Si deve poi aggiungere che, a norma dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto legislativo «I protocolli d’intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

In contrasto con tali disposizioni, la normativa censurata affida in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali, prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d’intesa tra gli enti interessati.

Sussistono, dunque, le denunziate violazioni degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione tra Università e Regione.

Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, aggiunto dall’art. 10 della legge della Regione Umbria n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.

Ogni altro profilo di censura resta assorbito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto  dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.