Ordinanza n. 126 del 2012

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ORDINANZA N. 126

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

-           Aldo                            CAROSI                                                    "

-           Marta                           CARTABIA                                              "

-           Sergio                          MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, nel procedimento relativo a M.M., con ordinanza del 17 ottobre 2011, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2012.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 ottobre 2011, il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ha sollevato – in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), limitatamente all’inciso «o sconsiglino»;

che il rimettente riferisce che – ricevuta richiesta da parte del locale Consultorio familiare di autorizzare una minorenne a decidere l’interruzione della gravidanza (date le difficoltà economiche della famiglia e l’immaturità della giovane) – sentita la minore, questa ha ribadito la volontà di interrompere la gravidanza e di non volerne informare il padre in ragione del suo carattere “rigido” e “tradizionalista”; ed osserva, quindi, che, nella specie (anche sulla base delle allegazioni della minore stessa e della madre), seppure «risultano seri motivi che certamente non impediscono, ma semmai “sconsigliano” di informare il padre della minore», sarebbe applicabile la disposizione censurata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l’interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori;

che tuttavia – sottolineato che il diritto e dovere del genitore (sancito dall’art. 30 Cost.) di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, comprende anche quello di correre in ausilio alla minore, che si trovi di fronte alla grave scelta di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza, e che l’intervento della pubblica autorità, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 Cost., è ammesso solo in via sussidiaria, ove i genitori risultino incapaci di assolvere ai compiti loro affidati – per il giudice tutelare la norma impugnata, precludendo al genitore di essere informato e di manifestare il suo avviso, appare in contrasto sia con l’art. 29 Cost. (che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la tutela nei confronti di qualsiasi interferenza esterna, specialmente di quella statale), sia con il successivo art. 30, secondo comma (che permette l’attribuzione della potestà a persone diverse dai genitori esclusivamente nei casi di incapacità degli stessi);

che, inoltre – poiché la locuzione «seri motivi» appare estremamente generica e suscettibile delle più discordanti valutazioni, per l’assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro –, il rimettente evidenzia che, stando al tenore letterale della norma impugnata, non è prevista la possibilità per il giudice tutelare di consultare il genitore non informato, per acquisirne l’assenso o il dissenso, ove lo ritenga opportuno; laddove, poi, anche ammettendo tale possibilità, non si può ritenere che essa assicuri sufficiente tutela al diritto soggettivo del genitore, che non può essere il risultato di una «benevola concessione» dell’autorità giudiziaria, ma che deve godere di una garanzia incondizionata e non solo eventuale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost., giacché l’audizione del genitore, in assenza di motivi che la impediscano, si pone come strumento necessario per una adeguata istruttoria sulla situazione della minore, sul suo nucleo familiare, nonché sulle motivazioni che l’hanno condotta alla decisione, onde escludere eventuali indebiti condizionamenti, e consentire di verificare che la volontà della minore si sia liberamente formata;

che il rimettente – nonostante sia a conoscenza delle pronunce n. 109 del 1981, n. 47 del 1982 e n. 14 del 1989, con cui questa Corte ha dichiarato non fondate analoghe questioni, sull’assunto che la deroga alla previsione di una qualche presenza o consultazione del genitore nel sistema dei procedimenti avanti l’organo anzidetto, o analoghi altri, sarebbe pur sempre legittima, perché giustificata dall’intento, perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l’aborto clandestino – rileva tuttavia come il contesto socio culturale sia profondamente cambiato, poiché, da un lato, «l’evoluzione del costume ha fatto sì che ormai una gravidanza fuori da quelli che – un tempo – erano i canoni sociali (fuori dal matrimonio, e in età minore) non è più avvertita quale grave fonte di discredito, tale da indurre la minore alle pratiche dell’aborto clandestino, pur di non informarne neanche i genitori»; e poiché, dall’altro lato, «il fenomeno dell’aborto clandestino (lungi dallo scomparire, purtroppo) è comunque un fenomeno ormai circoscritto a tristi realtà di forte illegalità collegate allo sfruttamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina, e alla tratta di esseri umani, laddove si evita il ricorso alle procedure di legge non certo per impedirne la conoscenza ai genitori, ma per impedire che emergano tali situazioni di turpe illegalità»;

che infine, per il rimettente, la rilevanza della questione sussisterebbe in re ipsa, giacché (venuto meno l’inciso censurato) esso giudice «allo stato dovrebbe rigettare la richiesta»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità della sollevata questione o, comunque, per la sua non fondatezza, sulla base delle argomentazioni già sviluppate da questa Corte nelle citate precedenti pronunce;

che, in ordine alla richiesta di superamento di tale giurisprudenza, la difesa erariale osserva che la sia pur innegabile profonda evoluzione della coscienza sociale nei confronti delle gravidanze “fuori dai canoni tradizionali” non assume alcuna rilevanza ai fini dello scrutinio di costituzionalità di una norma come quella in esame, attributiva al giudice di un (sia pur ampio) potere di decidere di non consultare i genitori secondo le circostanze del caso concreto; e che l’evoluzione dei costumi sociali non esclude che nei singoli casi portati all’attenzione dell’autorità giudiziaria permanga l’opportunità, che è compito dell’autorità giudiziaria accertare, di non interpellare i genitori che, se coinvolti nella delicata situazione in cui si trova la minore, potrebbero vanificare l’intento fatto proprio dalla legge di assicurare una scelta circa l’interruzione della gravidanza quanto più possibile consapevole e non condizionata da influenze esterne.

Considerato che il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, censura – limitatamente all’inciso «o sconsiglino» – l’articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), che prevede che, «Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza»;

che il rimettente – rilevato che, non essendo «prevista la possibilità per il giudice tutelare di consultare il genitore non informato, per acquisirne l’assenso o il dissenso, ove lo ritenga opportuno», essendogli viceversa consentito di autorizzare la minore a decidere l’interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori, qualora sussistano «seri motivi», non solo che «impediscano», ma che anche, appunto, semplicemente «sconsiglino» la consultazione di questi ultimi o di uno di essi – deduce che la norma censurata violerebbe, da un lato, gli articoli 29 e 30 della Costituzione, in ragione della preclusione al genitore di essere informato e di manifestare il suo avviso, anche in ausilio alla minore, e della sua sostituzione senza ragione con un organo statale; e, dall’altro lato, l’articolo 24 della Costituzione, in quanto la consultazione del genitore da parte del giudice tutelare, in assenza di motivi che la impediscano, si pone come strumento necessario per una adeguata istruttoria della situazione, vulnerandosi altrimenti il diritto soggettivo del genitore, che deve godere di una garanzia incondizionata e non solo eventuale;

che il rimettente propone l’incidente di costituzionalità pur sottolineando che analoga questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 109 del 1981, e manifestamente infondata dalle ordinanze n. 47 del 1982 e n. 14 del 1989, con le quali questa Corte ha ritenuto insussistente la violazione: a) sia dell’art. 30 Cost. – sul presupposto che, «se la consultazione del genitore non è prescritta, essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata alla valutazione del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia: e in definitiva, ciò che più importa, al prudente apprezzamento del giudice», in conformità all’intento «nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l’aborto clandestino» (sentenza n. 109 del 1981) – e di conseguenza, sulla base del medesimo presupposto; b) sia dell’art. 24 Cost. (ordinanza n. 14 del 1989);

che, tuttavia, il giudice a quo ritiene che tali precedenti siano superabili, poiché (a suo dire) il contesto socio culturale è da allora profondamente cambiato, in quanto l’evoluzione del costume ha fatto sì che ormai una gravidanza fuori da quelli che un tempo erano i canoni sociali «non è più avvertita quale grave fonte di discredito, tale da indurre la minore alle pratiche dell’aborto clandestino, pur di non informarne neanche i genitori»; e d’altra parte «il fenomeno dell’aborto clandestino (lungi dallo scomparire, purtroppo) è comunque un fenomeno ormai circoscritto a tristi realtà di forte illegalità collegate allo sfruttamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina, e alla tratta di esseri umani, laddove si evita il ricorso alle procedure di legge non certo per impedirne la conoscenza ai genitori, ma per impedire che emergano tali situazioni di turpe illegalità»;

che, peraltro, il rimettente omette di considerare che già nella sentenza n. 196 del 1987 questa Corte ha precisato che il provvedimento di “autorizzazione a decidere” – «ancorché sui generis sia perché fatto salvo da reclamo, così come di regola previsto, invece, per effetto dell’art. 739 c.p.c., sia perché non decisorio bensì meramente attributivo della facoltà di decidere» – «rientra pur sempre nell’ambito degli schemi autorizzatori adversus volentem: unicamente di integrazione, cioè, della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità d’agire», rimanendo esso «esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione gravidica»; sicché «una volta che i disposti accertamenti siansi identificati quale antefatto specifico e presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli interdicendi, ad es., a sensi dell’art. 414 cod. civ.)»;

che le medesime considerazioni si trovano ribadite nelle ordinanze n. 463 del 1988 e n. 293 del 1993, in cui viene ulteriormente chiarito che la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il giudice negare l’autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza;

che, inoltre, anche successivamente questa Corte ha riaffermato che, conformemente alla come sopra identificata funzione del procedimento dinanzi al giudice tutelare, «è attribuito a tale giudice – in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso – il compito di “autorizzazione a decidere”, un compito che (alla stregua della stessa espressione usata per indicarlo dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978) non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa – alle condizioni previste – soltanto alla responsabilità della donna» (ordinanza n. 76 del 1996); e che «il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale» (ordinanza n. 514 del 2002);

che, viceversa, il rimettente muove dalla premessa (che sola potrebbe, in ipotesi, giustificare la richiesta di attribuzione al giudice della facoltà di consultare il genitore non informato mediante un autonomo accertamento istruttorio) secondo la quale ad esso sarebbe affidato anche il potere di valutazione intrinseca del contenuto della decisione che la minore intende prendere e per la quale deve essere autorizzata; ma nel contempo egli omette qualsiasi riferimento al diverso e consolidato approdo ermeneutico cui è pervenuta questa Corte in ordine alla esatta delimitazione della funzione (ed, in sostanza, della natura stessa e della estensione in materia dei poteri del giudice tutelare) del provvedimento di autorizzazione della minore a decidere l’interruzione della gravidanza;

che la mancata considerazione di tale evoluzione giurisprudenziale si traduce in una carente motivazione circa la rilevanza della questione, giacché (in assenza di considerazioni in ordine alla possibile compatibilità, sostanziale e procedimentale, della richiesta facoltà di esperire attività istruttoria nell’ámbito della procedura de qua ed in rapporto allo specifico potere attribuito al giudice tutelare) il medesimo rimettente non fornisce alcuna indicazione che consenta di valutare la sussistenza della pregiudizialità della soluzione del proposto incidente di costituzionalità rispetto alla definizione della richiesta di autorizzazione;

che ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità deriva dalla mera assertività dell’assunto circa la rilevanza in re ipsa della questione, affermata dal giudice a quo in ragione del fatto che «ove l’inciso [“o sconsiglino”] di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale non sussistesse» esso rimettente «allo stato dovrebbe rigettare la richiesta»;

che una tale argomentazione, da un lato, non consente di individuare le ragioni che porterebbero il rimettente al rigetto della domanda per il sol fatto dell’accoglimento del petitum: la qual cosa farebbe piuttosto supporre che il rimettente cerchi di utilizzare in modo improprio e distorto la proposizione dell’incidente di costituzionalità (che, interrompendo la necessaria e naturale speditezza della procedura, di fatto vanifica l’istanza di tutela del diritto fondamentale alla salute psico-fisica della minore gestante, oggetto primario delle garanzie approntate dalla legge n. 194 del 1978: sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975), non già per pervenire alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione della richiesta, quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo (ordinanze n. 26 del 2012 e n. 139 del 2011); e, dall’altro lato, essa appare anche intrinsecamente contraddittoria, poiché l’istanza di caducazione della norma in parte qua dovrebbe essere evidentemente finalizzata a consentire appunto la consultazione del genitore da parte del giudice, e solo in seguito, semmai, a rigettare la domanda di autorizzazione a decidere l’interruzione della gravidanza;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.