SENTENZA
N. 111
ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Alfonso QUARANTA Presidente
-
Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
-
Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
-
Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 145, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
promosso dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra Castucci Renato e l’Axa Assicurazioni s.p.a. ed altra, con
ordinanza del 18 maggio 2010, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto in
fatto
1.― In giudizio civile
risarcitorio, promosso da un pedone nei confronti della società assicuratrice
del veicolo dal quale assumeva di essere stato
investito, subendo lesioni personali, l’adito Giudice di pace di Roma – al fine
del decidere sulla eccezione pregiudiziale della convenuta di improponibilità
della domanda per vizi di contenuto della richiesta stragiudiziale di cui
all’articolo 145, comma
2.― È intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello
Stato, eccependo l’inammissibilità della questione per la omessa
previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata
della normativa denunciata, nel senso che la correlativa finalità di
incentivare la conclusione della vicenda in sede stragiudiziale «non comprime
le possibilità di difesa offerte al soggetto danneggiato, ma anzi le
incrementa».
Nel merito, l’Autorità intervenuta ha concluso per la non fondatezza, per ogni aspetto, della
questione sollevata, sostanzialmente sul rilievo che «non può ritenersi lesiva
dei diritti costituzionali d’azione e difesa in giudizio una disciplina che a contrario preveda un condizionamento
della tutela giurisdizionale alla congruità
dell’offerta di liquidazione da parte dell’assicuratore» come quella
prevista nel comma 1 dello stesso denunciato articolo 148 c.d.a.
Considerato
in diritto
1.― Il Giudice di pace di Roma
dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 145 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di
seguito c.d.a.) nella parte in cui, al comma 1,
subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno
alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del
c.d. spatium deliberandi
di 90 giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il
danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
«avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148 c.d.a.». Il quale, a sua volta, appunto, al comma 2,
prescrive che «la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle
quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati
relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, o, in caso
di decesso, dallo stato di famiglia della vittima».
La questione è sollevata in riferimento
agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, ed all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le
modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con
legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Sostiene, infatti, in premessa, il
giudice a quo che, dal combinato
disposto delle due riferite disposizioni, derivi «un indubbio svantaggio per il
danneggiato, su cui grava un maggior onere di allegazione e di prova ai fini
dell’accesso alla giurisdizione», che, ai sensi del previgente articolo 22
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), gli
era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche
incompleta o di meri atti equipollenti.
Ed in ragione di ciò, appunto, dubita il
rimettente che l’«inasprimento del filtro all’azione giudiziaria», così, a suo
dire immotivatamente, operato dal legislatore delegato, violi:
– l’articolo 76 della Costituzione, in
quanto non rispondente ai criteri della delega di cui agli articoli 1 e 4 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione
2001), ed anzi in contrasto con i principi, da essa recepiti, finalizzati alla
tutela del soggetto debole nelle procedure di liquidazione, di cui alla
direttiva 11 maggio 2005, n. 2005/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli), oltreché non sorretto da parere, né preventivo né
successivo, del Consiglio di Stato;
– l’art. 117, primo comma, Cost., per
contrasto con i canoni dell’equo processo e della effettività della tutela
giurisdizionale, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e
all’art. 47 della Carta dell’Unione europea;
– gli artt. 2, 24, 32 e 111 Cost.,
risultandone compromesso il diritto di azione e di difesa nel giudizio, a
tutela del diritto alla salute;
– l’art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che ne conseguirebbe, per un verso, tra danneggiato e impresa
assicuratrice (la seconda «automaticamente avvantaggiata dagli oneri di richiesta
imposti al primo»); e, per altro verso, tra soggetti danneggiati, secondo che
esercitino (come nella specie) l’azione nei confronti della compagnia di
assicurazione del responsabile del sinistro, ovvero esercitino le azioni per
«risarcimento diretto» (nei confronti della propria assicuratrice o di quella
del trasportante) di cui agli artt. 144 e 141 c.d.a.,
ovvero ancora agiscano nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, ai sensi degli artt. 283 e 287 dello stesso codice, per essere solo i
primi, e non anche gli altri, tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 148 c.d.a. nella formulazione dell’istanza
risarcitoria stragiudiziale.
2.― La questione, rilevante (in
quanto – come osservato dal rimettente – dalla applicazione, ove non rimossa,
della normativa denunciata deriverebbe, in concreto, l’improponibilità della
domanda al suo esame) ed ammissibile (poiché quel che, in via di eccezione,
l’Avvocatura deduce omessa dal giudice a
quo non è, in realtà, una possibile diversa «interpretazione», bensì una
diversa «valutazione», sul piano della conformità a Costituzione, delle
disposizioni di cui trattasi, in ragione della ratio, che le ispira, di maggiore tutela del danneggiato), è però, nel
merito, non fondata.
I numerosi profili di censura, in
relazione ai molteplici parametri evocati dal rimettente, ruotano tutti,
infatti, intorno alla medesima argomentazione: quella, cioè, per cui l’onere di
conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti prescritti dall’art. 148 c.d.a. menomi, sul piano sostanziale e processuale, la
tutela del danneggiato.
Da qui, invero, a cascata, l’ipotizzata
contrarietà del denunciato disposto al disegno ispiratore della delega per il
settore delle assicurazioni, nel suo carattere rafforzativo della tutela del
soggetto più debole, ed il vulnus a
tutti i parametri (anche europei, richiamati in correlazione all’art. 117,
primo comma, Cost.), posti a presidio del diritto di azione e del sottostante
diritto alla salute del danneggiato da sinistro stradale.
Ma è proprio tale premessa di fondo,
comune ad ogni sub-articolazione della sostanzialmente unica questione
sollevata, che non risulta condivisibile.
Trascura, infatti, il rimettente di
adeguatamente considerare il nesso funzionale che, all’interno della normativa
denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente,
all’«offerta congrua» che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto
obbligo all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase
stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso
giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali,
anche da liti bagatellari.
Vale a dire che – non venendo in
discussione il condizionamento ex se
dell’accesso alla giurisdizione, la cui compatibilità con il precetto dell’art.
24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata,
reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis,
sentenze n. 276
del 2000, n.
82 del 1992, n.
46 del 1974; ordinanze n. 355 del 2007,
n. 436 del 2006,
n. 67 del 2005,
n. 251 del 2003),
anche con specifico riferimento al testo della disposizione, oggetto di
riassetto, di cui al previgente art. 22 della legge n.
990 del 1969 (sentenze n. 128 del 2004,
n. 251 del 2003,
n. 24 del 1973;
ordinanze n. 25
del 1975, n.
19 del 1975 e n.
9 del 1973) – quel che il rimettente denuncia come irragionevole, ed
eccessivamente oneroso per l’interessato, e cioè l’“irrigidimento del filtro
all’accesso alla giurisdizione”, si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in
realtà, quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di
difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto
all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di
contenuto della istanza risarcitoria, non potrà
agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione
di una proposta adeguata nel quantum.
Il che – oltre, e prima ancora, che alla
razionalizzazione dell’accesso alla giurisdizione ed
alla sua funzionalizzazione, nel settore, ad una
tutela di qualità – è volto, appunto, a rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase
stragiudiziale.
3.―
Risultano, per ciò, non fondate le censure di violazione (sul piano
sostanziale) dell’art. 32 e (sul piano processuale)
degli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6,
paragrafo 1, e 13 della CEDU, per i profili (dal rimettente, per altro, solo
genericamente, evocati) del giusto processo e della effettività della tutela
giurisdizionale.
E ciò anche in considerazione del fatto
che l’eventuale pronuncia di improponibilità della
domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi
per l’assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a.
esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della
controversia) e non preclude la reiterabilità della
domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni,
mediante autonoma vocatio in ius, senza
che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di
prescrizione (articolo 2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943,
primo comma, del codice civile).
Mentre, in relazione
al pure evocato articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima
ancora che infondata, inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non
diretta applicabilità della norma europea (da ultimo, ordinanza n. 298
del 2011).
4.―
Priva di fondamento è poi, di conseguenza, anche l’ipotesi di violazione
dell’art. 76 Cost., per il profilo di contrasto con la ratio della delega (sub articoli 1
e 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e con i principi, da essa recepiti,
della direttiva 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, quale soggetto debole
nelle procedure di liquidazione, stante la verificata coerenza, invece, delle
disposizioni impugnate a quella ratio ed a quei principi. Mentre, in
relazione al procedimento di formazione legislativa, non è motivatamente
prospettata la necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno
schema di decreto legislativo al quale nell’esercizio di una delega di
“riassetto” della materia siano state, come nella specie, apportate modifiche
migliorative che non abbiano prodotto radicali mutamenti.
5.―
Neppure, infine, sussiste, in alcuno dei prospettati profili, un contrasto
della disposizione impugnata con l’art. 3 Cost.
Per un verso, infatti, le formalità di
cui all’art. 148 c.d.a. non
sono volte ad «avvantaggiare l’impresa assicuratrice del responsabile nei
confronti del danneggiato», bensì al contrario, a realizzare, come già evidenziato,
una più tempestiva ed efficace tutela di quest’ultimo.
Per altro verso, del tutto
impropriamente si postula dal rimettente una parità di disciplina tra l’azione
nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile e quelle per
«risarcimento diretto» (a carico del proprio assicuratore o dell’assicuratore
del trasportante) di cui agli artt. 141, 144, 149 dello stesso codice, una
volta che dette ultime azioni, rispetto alla prima, non sono alternative,
ma rappresentano un rimedio in più a disposizione del danneggiato (sentenza n. 180 del
2009; ordinanze n. 85 del 2010,
n. 201 e n. 191 del 2009,
n. 440 e n. 205 del 2008).
E, per analoghe ragioni, neppure può
invocarsi a parametro di riferimento il combinato disposto degli artt. 283 e
287 c.d.a., che disciplinano
la diversa e peculiare fattispecie in cui, per mancata identificazione del
veicolo investitore o per sua mancata copertura assicurativa, l’istanza
risarcitoria va rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le
vittime della strada ed alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. – CONSAP (ordinanza n. 73 del
2012).
Per cui resta, conclusivamente, sotto ogni profilo, esclusa
la fondatezza della sollevata questione di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 145, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice
di pace di Roma, con l’ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 145,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento all’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dal Giudice di pace di Roma, con la
medesima ordinanza.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI