Sentenza n. 104 del 2012

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SENTENZA N. 104

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alfonso                  QUARANTA                                      Presidente

-    Franco                    GALLO                                                  Giudice

-    Luigi                      MAZZELLA                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                   ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario       MORELLI                                                  ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata nel procedimento vertente tra l’Amministrazione provinciale di Napoli e la Cera Fish s.r.l., con ordinanza del 20 gennaio 2011, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

1.–– Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2011 il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esclude dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati.

1.1.–– Il giudice a quo, dopo aver riferito di essere chiamato a decidere in merito alla istanza di fallimento presentata dall’Amministrazione provinciale di Napoli in danno della Cera Fish s.r.l. a socio unico, precisa, in punto di fatto, che l’Amministrazione istante ha concesso ed erogato alla Cera Fish un contributo finanziario, di importo superiore ad euro 850.000,00, per la realizzazione di un impianto di allevamento di specie ittiche e che la concessione del contributo prevedeva che l’impianto, una volta realizzato, dovesse essere messo in funzione entro un dato termine. Sottolinea che, viceversa, l’impianto, a seguito di divergenze insorte fra l’appaltante Cera Fish e la ditta appaltatrice, pur completato, non è stato mai attivato e che, pertanto, l’Amministrazione provinciale ha, dapprima, revocato la concessione del contributo e richiesto la restituzione di quanto già versato, maggiorato da interessi. Quindi, stante il perdurante inadempimento della Cera Fish, ha ottenuto nei confronti della medesima un decreto ingiuntivo che, nonostante la opposizione della intimata, è stato munito della clausola della provvisoria esecuzione. Infine, vista la inutilità di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei confronti della Cera Fish – la quale, appresa la revoca della concessione del contributo, si era disfatta, cedendole ad un terzo, di buona parte delle sue attività – l’Amministrazione ha presentato l’istanza di fallimento di cui dianzi.

Aggiunge il rimettente che, radicatosi il contraddittorio, la società debitrice si era difesa, fra l’altro, deducendo la sua natura di impresa agricola (recte: ittica e come tale equiparata a quella) non suscettibile di declaratoria di fallimento.

Nella assenza di istanze istruttorie delle parti, il giudizio era stato rimesso alla decisione camerale.

1.2.–– Osserva, a questo punto, il rimettente che delle condizioni e requisiti necessari per giungere alla dichiarazione di fallimento certamente ricorreva nella fattispecie quello relativo al quantum della attuale esposizione debitoria, essendo il credito vantato dalla Amministrazione e portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo superiore a 30.000,00 euro. Riguardo ai limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, del regio decreto n. 267 del 1942 il rimettente rileva che, incombendo sul fallendo la prova del mancato superamento di detti limiti, l’inerzia istruttoria della Cera Fish ha consentito di affermare l’avvenuto superamento di detti limiti. Infine, con riferimento allo stato di insolvenza, esso era desumibile da diversi elementi in atti (pretestuosità delle difese della Cera Fish, avvenuta dismissione di parte delle sue attività, visura immobiliare negativa).

Ritiene, invece, il Tribunale di Torre Annunziata che non sussista a carico della società fallenda il requisito della natura di impresa commerciale.

Sostiene, al riguardo, il rimettente come in tal senso siano dati significativi sia la iscrizione di quella presso la Camera di commercio di Napoli quale impresa agricola sia l’oggetto sociale della medesima (attività della pesca, dell’allevamento ittico e del commercio di prodotti ittici all’ingrosso e al dettaglio) nonché la causale del contributo finanziario concessole dalla istante Amministrazione.

L’assenza del predetto requisito osterebbe in modo insuperabile alla dichiarazione di fallimento.

2.–– Sostiene, quindi, il rimettente che l’art. 1 della legge fallimentare, nell’assoggettare al fallimento solo l’imprenditore commerciale e non anche l’imprenditore agricolo si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. il quale impone di trattare in maniera diversa solo situazioni realmente, e non solo apparentemente, diverse.

2.1.–– Osserva, al riguardo, il rimettente che nell’ambito delle riforme che hanno, di recente, coinvolto le procedure concorsuali, non vi è stata l’estensione della relativa disciplina anche all’imprenditore non commerciale, sebbene essa fosse auspicata dalla dottrina giuridica la quale aveva rilevato che la figura dell’imprenditore agricolo, come «ridisegnata» dal legislatore nel 2001, non «meritava» il trattamento differenziato.

2.2.–– In particolare, il rimettente – rammentato che la predetta esenzione traeva fondamento dal fatto che, diversamente da quello commerciale, l’imprenditore agricolo era soggetto, oltre al generico rischio economico (proprio di ogni attività produttiva), anche a quello ambientale, derivante dalla influenza dei fattori naturali, non governabili dall’uomo, sul ciclo produttivo e che l’imprenditore agricolo non faceva ampio e sistematico ricorso al credito, sicché il suo eventuale dissesto non aveva ricadute economiche tali da giustificare la procedura concorsuale – rileva che tali considerazioni non rispondono più alla attuale situazione, in cui, anche per l’impresa agricola, il progresso tecnologico ha ridotto quasi del tutto il rischio ambientale mentre il ricorso al credito è divenuta pratica sempre più diffusa.

Prosegue il rimettente osservando, altresì, che l’esenzione de qua poteva giustificarsi nella vigenza dell’originario testo dell’art. 2135 del codice civile, ma, successivamente alla sua riformulazione, avvenuta per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l’affievolirsi del concreto collegamento fra l’attività d’impresa e lo sfruttamento del fondo, l’ampliamento del novero delle attività connesse e l’abbandono del criterio della loro riconducibilità all’esercizio normale della agricoltura, hanno reso ingiustificata la esenzione dell’imprenditore agricolo dalle procedure fallimentari.

Nell’esaminare le modifiche apportate alla nozione di imprenditore agricolo il rimettente sottolinea – oltre alla avvenuta sostituzione della locuzione «bestiame» con quella di «animali» (significando essa che ad oggi ogni forma di allevamento rientra nella attività agricola) – che, attraverso l’uso dell’espressione «o possono utilizzare» – riferita al rapporto tra fondo agricolo e attività svolta – il legislatore ha inteso affermare che è possibile svolgere un’attività agricola anche senza l’effettiva utilizzazione del fondo, essendo, perciò, possibile che questo non eserciti più un ruolo produttivo, potendo «assurgere a mero strumento di conservazione delle piante».

A seguito della intervenuta parificazione legislativa, rientrano, pertanto, nel paradigma dell’art. 2135 del codice civile non solo le ipotesi di coltura tradizionale ma anche quelle in cui la coltivazione è operata non sul terreno ma in soluzioni chimiche e nelle quali i fattori climatici sono condizionati dall’intervento umano. Allo stesso modo la possibile limitazione dell’opera dell’imprenditore agricolo ad una sola «fase necessaria del ciclo vegetale ed animale» consente l’attribuzione di tale qualifica anche a chi, secondo i precedenti schemi, agiva nell’ambito dell’impresa commerciale, limitandosi, ad esempio, ad attendere alla incubazione delle uova e, alla loro schiusa, alla vendita dei pulcini.

2.3.–– Aggiunge il rimettente che la non assoggettabilità alle procedure concorsuali dell’imprenditore agricolo apparirebbe ancor più irrazionale ove si tengano presenti le innovazioni normative introdotte nell’art. 2135 cod. civ. con riferimento allo svolgimento delle «attività connesse». Infatti queste, in passato, erano riconosciute come tali solo là dove sussistesse un vincolo soggettivo ed oggettivo con l’attività propriamente agricola, nel senso che le prime dovevano non solo essere compiute da chi svolgeva la seconda, ma anche essere legate al fondo da un rapporto di accessorietà e di strumentalità, mentre, attualmente, è considerato imprenditore agricolo anche chi «manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza» prodotti che siano «prevalentemente» ottenuti dall’esercizio della attività agricola principale.

Ritiene il rimettente che l’abbandono del criterio del «normale esercizio dell’agricoltura» e l’adozione di quello della «prevalenza», per l’«evanescenza» di quest’ultimo, renderà arduo il «concreto riscontro dell’attività agricola per connessione», potendosi considerare, ad esempio, agricola anche la attività di chi commerci, trasformi o conservi, unitamente a quelli da lui prodotti, anche frutti naturali provenienti da altri fondi non da lui coltivati.

2.4.–– Quanto alla rilevanza della questione, ad avviso del rimettente, non svolge alcun ruolo il fatto che l’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, ee, della legge 7 marzo 2003, n. 38), abbia previsto che le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali quando, oltre ad avere quale oggetto lo svolgimento della impresa agricola, almeno uno degli amministratori abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Siffatta disposizione, infatti, non avrebbe abrogato l’art. 2135 cod. civ., ma avrebbe giustapposto alla categoria dell’imprenditore agricolo a titolo principale, quella, di nuova istituzione, di imprenditore agricolo professionale.

2.5.–– Conclude il Tribunale di Torre Annunziata osservando che, stante l’espressa equiparazione normativa operata dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è irrilevante che la Cera Fish s.r.l. sia un imprenditore ittico e non agricolo.

3.–– È intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

3.1.–– Quanto alla inammissibilità, l’interveniente difesa rileva che il rimettente, che pur dà atto della circostanza che la società fallenda ha ceduto a terzi gran parte delle sue attività, non ha motivato, riguardo alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, né sulla rilevanza della cessazione della attività da parte della Cera Fish s.r.l. né sulla inefficacia degli atti dispositivi compiuti da questa dopo la notificazione della revoca del contributo.

3.2.–– Riguardo al merito, l’Avvocatura concorda col rimettente nell’affermare che il nuovo art. 2135 cod. civ. contiene una nozione di imprenditore agricolo più ampia della precedente, essendo state recepite sul piano giuridico le modifiche intervenute su quello tecnologico. L’impresa agricola non ha, infatti, più come suo obiettivo lo sfruttamento della naturale produttività della terra, ma si connota in senso «industriale». In tale mutata realtà economica, in cui possono darsi ipotesi di impresa agricola con struttura organizzativa anche più complessa dell’impresa commerciale, si pone la questione della conciliabilità coi principi costituzionali della esenzione dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali.

Analoghe problematiche non sono sfuggite in passato all’attenzione del giudice delle leggi, il quale ha ritenuto non in contrasto con l’art. 3 Cost. la soggezione alle procedure concorsuali delle piccole società commerciali e non delle società artigiane, precisando, nell’occasione, che il diverso trattamento era frutto di una scelta discrezionale del legislatore, operata fra varie soluzioni possibili ed espressione di scelte attinenti alla generale politica economica e giudiziaria, precisando, altresì, che la disciplina della impresa artigiana costituisce un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non riconducibili esclusivamente al tema della soggezione o meno alle procedure concorsuali.

Ritiene l’Avvocatura che tali considerazioni siano pertinenti anche al caso presente, attesa la contiguità fra l’impresa artigiana e quella agricola; figure ambedue caratterizzate da una molteplicità di regole singolari, espressione della politica economica del legislatore. In tale ottica, prosegue la difesa erariale, nella quale si inquadrano una serie di interventi, espressivi di una politica «beneficiante», volti a permettere all’imprenditore agricolo di fronteggiare la concorrenza mondiale dei paesi emergenti, non è irragionevole sottrarre il medesimo alle «pesanti conseguenze delle procedure concorsuali».

In tal senso, già con la sentenza n. 145 del 1982, questa Corte, chiamata a scrutinare la disparità delle conseguenze derivanti dalla insolvenza dell’imprenditore commerciale e di quello agricolo, osservò che compete al Parlamento interrogarsi sul fatto che altre legislazioni di paesi europei ed extraeuropei disciplinano in maniera diversa dalla nostra le conseguenze della insolvenza.

3.3.–– Rileva, da ultimo, la difesa statale, che il dubbio sulla opportunità di continuare a sottrarre l’impresa agricola dalle procedure concorsuali si è posto al legislatore delegato in occasione della recente riforma del diritto fallimentare: allora si è ritenuto di doverlo risolvere nel senso di conservare la regola previgente in ossequio al criterio, contenuto nella legge di delega, secondo il quale vi era l’esigenza di «semplificare la disciplina del fallimento attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto», criterio che, evidentemente, sarebbe stato disatteso se, fra i soggetti suscettibili di fallire, fosse stato ricompreso anche l’imprenditore agricolo.

Considerato in diritto

1.–– Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), dubitando della sua conformità all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, nella parte in cui esso, prevedendo che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento […] gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale», esclude che siano soggetti al fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati.

1.1.–– Afferma, infatti, il rimettente che – a seguito della dilatazione della nozione di imprenditore agricolo fornita dall’art. 2135 del codice civile, conseguente alle modificazioni apportate al testo di tale norma dall’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) – sono venute meno le ragioni che, stante la precedente differenziazione fra le due figure imprenditoriali, giustificavano la predetta esenzione.

Cessate, pertanto, le ragioni di distinzione fra l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo (e quelli ad esso equiparati), sarebbe a questo punto, ad avviso del rimettente, contrario al principio di eguaglianza il diverso trattamento normativo riservato alla due situazioni giuridiche.

2.–– Deve, preliminarmente, darsi atto, in quanto sotto diversi aspetti essa deve essere esaminata ai fini della completezza della presente decisione, della circostanza che l’imprenditore della cui assoggettabilità a fallimento si discute nel giudizio a quo è qualificato dal Tribunale rimettente come imprenditore ittico.

In linea di principio tale qualificazione non sarebbe ostativa all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata, sebbene la questione stessa sia argomentata con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disposizione questa in vigore al momento in cui è stata sollevata la presente questione di legittimità costituzionale, «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo».

2.1.–– Nessun rilievo sostanziale ha, poi, il fatto che, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione del Tribunale di Torre Annunziata, la disposizione legislativa ora richiamata sia stata espressamente abrogata per effetto della entrata in vigore dell’art. 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), dato che l’art. 4, comma 4, del citato d.lgs. n. 4 del 2012, a sua volta, prevede nuovamente che «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo».

D’altra parte, la circostanza che l’acquacoltura, tipicamente svolta dall’imprenditore ittico, sia riconducibile ad un’attività imprenditoriale agricola costituisce un dato già da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 190 del 2001).

Da quanto sopra esposto, in punto di astratta rilevanza della presente questione, risulta evidente che là dove essa fosse accolta, dal venir meno della caratteristica inassoggettabilità alla procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo deriverebbe, in assenza di diverse disposizioni derogatorie dettate al riguardo in maniera specifica per l’imprenditore ittico, la possibilità per quest’ultimo di essere sottoposto a procedura fallimentare.

3.–– La questione è inammissibile.

Ritiene questa Corte di doversi interrogare, sempre in riferimento alla rilevanza nel giudizio a quo della presente questione, in merito alla esaustività delle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione sulla effettiva possibilità di  inquadrare il soggetto, della cui suscettibilità ad essere dichiarato fallito si controverte nel detto giudizio, nella categoria dell’imprenditore ittico piuttosto che nell’ambito di quella dell’imprenditore commerciale.

Motiva, infatti, sul punto il Tribunale di Torre Annunziata affermando espressamente che «i pochi elementi [acquisiti in sede di istruttoria prefallimentare] inducono ad escludere che la resistente rientri nell’alveo della impresa commerciale». «Oltre alla iscrizione presso la Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura di Napoli come impresa agricola, avvalora[no] la relativa presunzione l’oggetto sociale (attività della pesca, dell’allevamento ittico e del commercio dei prodotti ittici all’ingrosso e al dettaglio) e la causale del contributo richiesto».

3.1.–– L’affermata esclusione operata dal giudice rimettente – palesemente decisiva in merito alla rilevanza della questione sollevata – appare, alla luce vuoi degli altri elementi di fatto riportati nell’ordinanza, vuoi alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’argomento, viziata da una fragilità argomentativa tale da impedire che la stessa possa dirsi meritevole di quella valutazione di «plausibilità» che, secondo la più volte ribadita giurisprudenza di questa Corte, segna il limite di fronte al quale deve arrestarsi l’indagine del giudice delle leggi sulla rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata (sul punto, ex plurimis: sentenze nn. 178, 161 e 125 del 2009, nonché ordinanza n. 179 del 2003).

Infatti, il rimettente – sebbene chiarisca, nel descrivere minuziosamente i prodromi della vicenda che ha portato alla presentazione della istanza di fallimento, che l’impresa fallenda, realizzata la piscina per l’allevamento ittico in relazione alla quale aveva goduto del contributo finanziario erogato dalla Amministrazione provinciale di Napoli, non aveva posto in funzione la predetta infrastruttura produttiva, provvedendo, anzi, quale sua unica attività economica, alla dismissione dei propri cespiti immobiliari, tanto che l’ente erogante aveva revocato il finanziamento chiedendone, invano, la restituzione – ritiene, tuttavia, di dover qualificare come imprenditore ittico il detto operatore economico sulla base del solo dato formale costituito dalla sua iscrizione con tale qualificazione presso la Camera di commercio di Napoli e dall’oggetto sociale.

3.2.–– Trascura, però, il rimettente di dare conto dell’avvenuta verifica della sostanziale congruità dell’attività effettivamente svolta dall’impresa fallenda rispetto ai predetti dati formali. Tale verifica si sarebbe dovuta imporre con tanta maggiore evidenza in quanto, da un lato, l’oggetto sociale dichiarato si caratterizza per la sua ridotta univocità (si parla, infatti, di commercio, all’ingrosso ed al dettaglio, di prodotti ittici, senza che sia precisato se i medesimi siano frutto dell’attività di pesca ed allevamento ovvero siano acquisiti presso terzi), e, d’altro lato, nell’ordinanza di rimessione l’unica attività economica ascritta alla fallenda (la dismissione, tramite cessione a terzi, dei propri cespiti immobiliari) è certamente riconducibile più ad un’impresa commerciale che ad una società operante nel settore ittico.

Tanto più decisiva – deve, infine, osservarsi – è la omissione argomentativa del rimettente ove si tenga presente l’orientamento, anche di recente ribadito, della Corte di cassazione, secondo il quale l’iscrizione di un’azienda nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un’attività commerciale rientrante nei parametri di cui all’art. 1 della legge fallimentare (Corte di cassazione, sezione I civile, 10 dicembre 2010, n. 24995). Né la circostanza che la società in questione non avesse ancora iniziato a svolgere alcuna attività – salvo quella relativa alla dismissione di alcuni immobili – poteva essere considerata elemento ostativo per la sottoposizione alla procedura fallimentare, dato che il giudice di legittimità ha affermato che l’«identità» atta a ritenere applicabile tale normativa è, dalla società ad oggetto commerciale, acquisita «nel momento in cui si costituisce» (Corte di cassazione, sezione I civile, 28 aprile 2005, n. 8849).

3.3.–– L’insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato per quanto ora di interesse a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rendendo, quanto meno, non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo della presente questione di legittimità costituzionale – in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell’imprenditore ricavare in «relazione all’attività svolta, all’organizzazione dei mezzi impiegati, all’entità dell’impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell’economia generale» (sentenza n. 570 del 1989) ed affermato che l’individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione (sentenza n. 54 del 1991) – ne comporta la inammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.