Ordinanza n. 98 del 2012

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ORDINANZA N. 98

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Alfonso                         QUARANTA                                    Presidente

-          Franco                          GALLO                                               Giudice

-          Luigi                             MAZZELLA                                              "

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               "

-          Sabino                          CASSESE                                                 "

-          Giuseppe                      TESAURO                                                "

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        "

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      "

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           "

-          Paolo                            GROSSI                                                    "

-          Giorgio                         LATTANZI                                               "

-          Aldo                             CAROSI                                                   "

-          Marta                           CARTABIA                                              "

-          Sergio                           MATTARELLA                                        "

-          Mario Rosario              MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 26-28 settembre 2011, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011 ed iscritto al n. 116 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Franco Gallo;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 26 settembre 2011, ricevuto il 28 settembre successivo e depositato il 4 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione principale di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 luglio 2011;

che la disposizione denunciata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che: «La tassa regionale di cui al comma 1 [cioè la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29, recante: «Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario»] deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell’iscrizione e contestualmente ad essa all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni»;

che, secondo quanto premesso dal ricorrente, l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) prevede, per i ritardati od omessi versamenti diretti, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato che, in caso di ritardo non superiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo («Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […]. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo» [comma 1]. «Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 si applica altresí in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto» [comma 2])»;

che, per il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata, prevedendo, nel caso di ritardato versamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 1 della legge reg. Liguria n. 29 del 1996, una sanzione pari al trenta per cento della tassa nell’ipotesi di «ritardi da uno a trenta giorni» ed una sanzione pari al cinquanta per cento della tassa nell’ipotesi di «ritardi oltre i trenta giorni», si discosta da quanto stabilito dal citato art. 13 del d.lgs. n. 471 del  1997, nel senso che fissa sanzioni piú gravi, e pertanto víola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ivi inclusa «la disciplina sanzionatoria del tributo»;

che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonostante la destinazione del suo gettito alle Regioni, non costituisce – sempre secondo la difesa dello Stato − un tributo proprio della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., perché non è stata istituita e disciplinata da una legge regionale nell’esercizio della potestà legislativa concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., ma un tributo proprio derivato, ai sensi degli artt. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e 8, comma 3, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

che infatti – prosegue il ricorrente – la suddetta tassa, in quanto istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e disciplinata dall’art. 3, commi da 20 a 23, di detta legge, rientra fra i tributi propri derivati, oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato e per i quali l’intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dal legislatore statale (il ricorrente cita, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 216 del 2009; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003);

che dalla violazione, da parte del legislatore regionale, di tali limiti e, in particolare, dalla previsione regionale di sanzioni per la ritardata corresponsione della tassa difformi da quelle stabilite dal legislatore statale, discende – conclude la difesa dello stato – il denunciato contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione principale di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), secondo cui, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, «La tassa regionale di cui al comma 1 [cioè la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29, recante: «Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario»] deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell’iscrizione e contestualmente ad essa all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni»;

che, secondo il ricorrente, tale disposizione víola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – il quale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tributi erariali e relative sanzioni – perché prevede sanzioni amministrative per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario maggiori rispetto a quelle stabilite, per i ritardati versamenti diretti, dalla legge statale (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»);

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnato comma 2 dell’art. 1 della legge reg. Liguria n. 18 del 2011 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), il quale, ai fini del calcolo delle sanzioni per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, rinvia all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato;

che, a séguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 marzo 2012, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia, unitamente alla mancata costituzione della Regione Liguria, comporta l’estinzione del giudizio, senza necessità di accettazione della rinuncia (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI