SENTENZA N.
86
ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
-
- Luigi MAZZELLA ”
-
-
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2
e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi
nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme
dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge
comunitaria regionale 2011), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-8 luglio 2011,
depositato in cancelleria il 14 luglio 2011, ed iscritto al n. 70 del registro
ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;
uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per
Ritenuto in
fatto
1.— Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato l’8 luglio 2011, depositato il 14 luglio
2.— Il ricorrente, quanto al punto sub a) osserva che l’art. 21 della legge
della Regione Marche n. 7 del 2011 – rubricato «Art. 21 Sostituzione dell’art.
34 della L. R. n. 20/2003» – violerebbe gli artt. 117, primo comma, e 120,
primo comma, della Costituzione. Infatti, esso stabilirebbe che la Giunta
regionale, per ciascuna delle lavorazioni artigianali, approvi appositi
disciplinari di produzione che descrivano e determinino i materiali impiegati,
oltre alle tecniche produttive da utilizzare. Le diverse imprese, svolgenti
tale attività secondo i dettami stabiliti, potrebbero avvalersi del marchio di
origine e qualità appositamente creato, che individuerebbe la provenienza del
prodotto con le prescritte qualità dalla Regione Marche (marchio di origine e
qualità denominato:«MEA-Marche Eccellenza Artigiana»).
La Giunta regionale avrebbe il compito di definire la forma e le
caratteristiche estetiche del marchio e di vigilare sulla corretta applicazione
dei disciplinari.
Orbene, il censurato art. 21 si porrebbe
in contrasto con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), in materia di libera circolazione delle merci (artt. da
La Corte di giustizia dell’Unione
europea, più volte intervenuta sulla questione, avrebbe da tempo chiarito che
la legislazione nazionale, diretta a regolare o applicare misure di marcatura
di origine, siano i marchi di natura obbligatoria o volontaria, sarebbe
contraria agli obiettivi di mercato interno, poiché la presenza di un marchio
potrebbe avere effetti restrittivi sulla vendita in uno Stato membro di una
merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando così gli scambi comunitari
e i benefici del mercato interno.
In particolare, l’art. 21 sarebbe in
contrasto con gli artt. 34 e 35 del TFUE, che farebbero divieto agli Stati
membri di porre in essere restrizioni quantitative alle importazioni e alle
esportazioni, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
L’istituzione di un marchio di qualità
da parte di uno Stato o di una Regione integrerebbe una «misura ad effetto
equivalente», contraria al disposto delle dette norme comunitarie.
Invero, se gli stessi Stati membri, o al
loro interno le Regioni, sostenessero una etichetta di qualità ed origine, tale
attività (come chiarito dalla Corte di giustizia) avrebbe potenzialmente
effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, perché mirerebbe a
promuovere e a privilegiare la commercializzazione di prodotti realizzati in
taluni paesi o Regioni, inducendo i consumatori ad acquistare tali prodotti,
anziché quelli importati o di provenienza da altri Stati membri o Regioni.
Quando titolare del marchio è un
soggetto privato, quali che siano le regole previste dal relativo disciplinare
(ivi comprese le regole sull’origine dei prodotti), non sussisterebbero
implicazioni rispetto ai principi comunitari. La situazione sarebbe diversa,
invece, qualora titolare del marchio sia un ente pubblico, come nella specie.
Invero, per la Corte di giustizia
sarebbe incompatibile con il mercato unico, proprio in base agli artt. 34 e 35
del TFUE, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio
nazionale o regionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale
perciò stesso limiterebbe o recherebbe svantaggio ad una produzione le cui fasi
si svolgerebbero in tutto o in parte in altri Stati membri (a tale principio
farebbero eccezione unicamente le regole relative alle denominazioni di origine
e alle indicazioni di provenienza).
Nel caso in esame, non vi sarebbe dubbio
che il marchio «MEA–Marche Eccellenza Artigiana» debba essere considerato un
marchio di qualità, con la precisa funzione d’indicare anche l’origine del
prodotto (la stessa legge lo definisce «marchio di origine e qualità»), facendo
così discendere dall’origine marchigiana caratteristiche di migliore qualità,
proprio per promuovere la vendita dei prodotti artigianali della Regione.
Né assumerebbe rilievo il fatto che detto
marchio sia attribuito su base volontaria ai prodotti artigianali realizzati
nella Regione Marche, che rispettino appositi disciplinari di produzione.
Infatti, il carattere volontario del
marchio per la Corte di giustizia sarebbe del tutto irrilevante, perché
comunque potenzialmente lesivo per la libera circolazione delle merci (sono
all’uopo richiamate alcune pronunzie della Corte di giustizia dell’Unione
europea: causa
C-325/2000, sentenza 5 novembre 2002; cause
riunite da C-321/1994 a C-324/1994, sentenza 7 maggio 1997; causa
C-6/2002, sentenza 6 marzo 2003).
Nella fattispecie, non si potrebbe
fondatamente sostenere che il marchio «MEA» rappresenti una semplice
indicazione di «regioni o luoghi» e, pertanto, rientri nella deroga di cui
all’art. 36 TFUE, relativa alla tutela della proprietà industriale e
commerciale.
Infatti, la norma regionale in questione
non rientrerebbe in tale ambito, poiché l’art. 21 istituirebbe un vero e
proprio marchio di qualità, «dove l’indicazione dell’origine intende garantire
non solo la provenienza geografica, ma anche che la produzione è stata
realizzata secondo requisiti di qualità fissati in un atto predisposto dalla
regione medesima». Nelle denominazioni di origine, marchi di qualità
regolamentati, la provenienza di un prodotto, generalmente agro-alimentare, da
un determinato territorio, ne condizionerebbe i caratteri e garantirebbe la
presenza di alcune qualità in virtù di fattori sia naturali che umani.
In sostanza, presupposto della tutela
riconosciuta alla denominazione di origine sarebbe sempre l’esistenza di un
collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare
prodotto e un determinato, delimitato luogo di produzione.
Pertanto, proprio sulla base di tali
premesse, la tutela prevista dalla Regione non sarebbe giustificata, facendo
riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, come
tipologia, indistintamente a tutti i prodotti dell’artigianato che rispettino
un determinato disciplinare di produzione.
Infine, per quanto concerne l’Italia,
andrebbe ricordato che la Commissione europea in passato avrebbe contestato
l’esistenza di marchi di qualità regionali, avviando procedure d’infrazione
relativamente a marchi della Regione siciliana e della Regione Abruzzo,
procedure poi cancellate dal ruolo soltanto a seguito dell’abrogazione, da
parte delle Regioni stesse, delle disposizioni censurate.
Alla luce di tali considerazioni,
dunque, si dovrebbe ritenere che il citato art. 21 violi l’art. 117, primo
comma, Cost., non rispettando i vincoli posti dall’ordinamento comunitario.
2.1.— Del pari sarebbe sussistente la
violazione dell’art. 120, primo comma, Cost., sulla base dei rilievi già
esposti, con riferimento alla disciplina comunitaria.
Alla stregua di tali rilievi,
l’istituzione del marchio «MEA» varrebbe ad ostacolare il libero scambio delle
merci in seno al mercato comunitario interno, contravvenendo alle menzionate
disposizioni comunitarie. Ebbene, la predetta istituzione produrrebbe effetti
analoghi all’interno del mercato nazionale, violando il libero scambio delle
merci tra le diverse Regioni, tutelato dall’art. 120 Cost. I consumatori,
attratti da un particolare marchio legato a una specifica Regione (nella
specie,
Un sistema di marcatura, ancorché
facoltativo, nel momento in cui è imputabile ad un ente pubblico, potrebbe
avere effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, perché l’uso
del marchio favorirebbe, o sarebbe idoneo a favorire, lo smercio dei prodotti
in questione rispetto ai prodotti che non potrebbero fregiarsene.
Il ricorrente, dunque, censura l’art. 21
della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, ritenendo che esso violi il
menzionato art. 120, primo comma, Cost., perché ostacolerebbe la libera
circolazione delle merci tra le Regioni.
3.— Quanto al punto sub b), il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato
l’art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, nella parte in cui
inserisce i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge regionale n. 4 del
1996, concernente la disciplina delle attività professionali nei settori del
turismo e del tempo libero. Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni
violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost.
Infatti, esse regolerebbero il possesso
di specifici requisiti, dei quali dovrebbero essere in possesso i cittadini non
comunitari che volessero esercitare, saltuariamente o stabilmente, la
professione di maestro di sci nel territorio regionale.
Le citate disposizioni, però, si
porrebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché violerebbero
il principio fondamentale che riserva allo Stato non soltanto l’individuazione
delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei
requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle attività professionali
(è richiamata, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte).
Del resto, proprio secondo la lettura
dell’art. 117 Cost. effettuata da questa Corte, il riconoscimento di titoli
professionali posseduti da cittadini non appartenenti agli Stati membri sarebbe
disciplinata dalla normativa statale, prevista dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che individua
nell’Autorità statale vigilante – nella specie, l’Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – l’organo nazionale all’uopo
competente.
4.—
L’ente ha dedotto che, qualche giorno
dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, «è
entrata in vigore la legge reg. 6 luglio 2011, n. 13, approvata dall’assemblea
legislativa regionale nella seduta n. 48 del 28 giugno 2011 e pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 14 luglio 2011, con la
quale – all’art. 7 – il legislatore regionale ha provveduto a sostituire
integralmente l’art. 2 censurato in questa sede, disponendo una nuova
sostituzione del menzionato art. 29 della legge reg. n. 4 del
Al riguardo, la Regione, nel rimarcare
di essersi prontamente conformata alle doglianze formulate nel ricorso
governativo, segnala che è da escludere ogni ipotesi di applicazione medio tempore della disciplina regionale
oggetto dell’impugnazione in parte qua.
Pertanto, chiede che sul punto sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
4.1.— Quanto alla questione concernente
l’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011,
Tuttavia, la Regione prosegue, andrebbe
rilevato che proprio sulla base di quella giurisprudenza non potrebbe affatto
considerarsi vietata, in termini assoluti e incondizionati, l’istituzione di
marchi “di origine” o “di qualità” ad opera di enti pubblici. Il divieto
sarebbe configurabile soltanto in relazione alla sussistenza di precise
caratteristiche o requisiti concreti del marchio in questione, tali da
determinare un illegittimo ostacolo alla libertà di concorrenza e alla libera
circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione.
Nel caso in esame, la disciplina
regionale di cui all’impugnato art. 21 rivelerebbe soltanto tre elementi certi:
la denominazione ufficiale del marchio «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)»; la
sua istituzione da parte dell’ente Regione; la sua generica riferibilità alle
lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico. Per il resto,
mancherebbe nella disposizione qualunque elemento di certezza circa la natura,
l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, nonché l’efficacia che tale
marchio dovrebbe assumere in concreto.
In particolare, la normativa impugnata
lascerebbe impregiudicate almeno le seguenti questioni: a) se il marchio de quo sia riferito all’origine, alla
qualità o ad entrambi tali profili dei prodotti cui sia attribuito e,
soprattutto, se ed in quali termini la qualità sia o meno ricondotta, di per
sé, all’origine esclusivamente “marchigiana” dei prodotti medesimi; b) a quali
specifiche “lavorazioni artigiane” il marchio sia potenzialmente attribuibile e
secondo quali specifici requisiti di produzione; c) se debbano considerarsi
pregiudizialmente esclusi o meno i produttori o gli operatori economici di
altri Stati dell’Unione europea – o di altre Regioni italiane – che soddisfino
i requisiti previsti nei disciplinari.
In effetti, la definizione in concreto
di tali profili resterebbe affidata, per esplicita previsione della stessa
disposizione impugnata, a futuri atti attuativi di competenza della Giunta
regionale. In particolare, a quest’ultima spetterebbe l’individuazione, ai
sensi del novellato art. 33 della legge regionale n. 20 del 2003, delle
«lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico», cui riferire
il marchio in questione, nonché, e soprattutto, l’approvazione degli «appositi
disciplinari di produzione» che le imprese dovrebbero impegnarsi a rispettare e
dai quali soltanto sarebbe possibile ricavare la conformazione definitiva della
natura e delle caratteristiche del marchio medesimo.
Quanto al profilo soggettivo, ad avviso
della Regione Marche, oltre all’ovvia condizione del rispetto del disciplinare
di produzione, la normativa impugnata si limiterebbe a chiedere la semplice
iscrizione ad una apposita sezione dell’albo provinciale delle imprese
artigiane, regolato dall’art. 28 della legge regionale n. 20 del 2003, i cui
requisiti di accesso sarebbero fissati mediante il semplice rinvio alla
disciplina nazionale contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro
per l’artigianato).
In un simile contesto, non sarebbe
sostenibile che l’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011 si ponga in
contrasto con i parametri evocati dal ricorrente, se non ritenendo che
quest’ultimo in realtà abbia voluto “anticipare” censure che, in assenza del
necessario e futuro completamento della disciplina, risulterebbero ad oggi del
tutto prive degli indispensabili requisiti dell’attualità e della concretezza.
Infatti, le considerazioni esposte
dimostrerebbero che i contenuti della detta norma regionale sarebbero “neutri”
rispetto alle doglianze sollevate dalla difesa dello Stato. Soltanto la emanazione,
da parte della Regione, degli atti attuativi di tale normativa sarebbe in grado
di rivelare se il marchio «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)» risulti in
concreto conforme o meno ai vincoli costituzionali e del diritto dell’Unione
europea; e, nella denegata ipotesi di eventuali violazioni, non mancherebbero i
rimedi giurisdizionali per accertarle e sanzionarle nelle sedi adeguate.
Pertanto, la questione di legittimità
costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in parte qua sarebbe inammissibile o
infondata.
4.2.— In prossimità dell’udienza di
discussione la difesa dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.
Quanto alla questione concernente l’art.
2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, sostitutivo dell’art. 29
della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte relativa ai commi 6 e 7 di
detto articolo, l’Avvocatura generale dello Stato prende atto delle deduzioni
della Regione circa l’avvenuta abrogazione di tali commi e circa l’affermazione
che, nel periodo di vigenza, essi non hanno trovato applicazione.
Pertanto, ha aderito alla declaratoria
di cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto alla questione relativa all’art.
21 della legge regionale n. 7 del 2011, la difesa erariale insiste nelle proprie
deduzioni e richieste.
Considerato
in diritto
1.— Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso depositato il 14 luglio 2011 (reg. ric. n. 70 del 2011), ha impugnato:
a) l’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre
disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la
semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011),
norma che ha sostituito l’art. 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre
2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei
servizi alla produzione); b) l’art. 2 della citata legge regionale n. 7 del
2011, nella parte in cui inserisce i commi 6 e 7 del novellato articolo 29
della legge della stessa Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle
attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero).
2.— Quanto alla questione sub a) il citato art. 21, sotto la
rubrica «Sostituzione dell’art. 34 della L. R. n. 20/2003», così dispone: «1.
L’articolo 34 della L. R. n. 20/2003 è sostituito dal seguente: art. 34
Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità.
1. Per ognuna delle lavorazioni dell’artigianato
artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell’articolo 33, comma
2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che
descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle
tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima.
Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui
all’art. 30, comma 3.
3. Le imprese artigiane che svolgono la propria
attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla
sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità
denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.
4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la
forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e
qualità di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine
e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione
di cui all’articolo 4.
6. La Giunta regionale vigila sull’applicazione dei
disciplinari di cui al comma 1 e sull’uso del marchio di cui al comma 4,
adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della
corretta gestione degli stessi.
7. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti
finiti acquistati da soggetti terzi».
Secondo la difesa dello Stato, la norma
ora trascritta violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza dei
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in quanto si porrebbe
in netto contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. da
Inoltre, sarebbe violato l’art. 120,
primo comma, Cost., perché l’istituzione di un marchio con le modalità sopra
indicate sarebbe di ostacolo al libero scambio delle merci anche all’interno
del mercato nazionale, in quanto i consumatori sarebbero attratti dal
particolare marchio legato ad una specifica Regione rispetto alle merci
provenienti da altre Regioni.
3.— La questione è ammissibile.
Si deve premettere che, come più volte
affermato da questa Corte, l’art. 11 Cost., prevedendo che l’Italia «consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le
Nazioni», ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia
obbligatoria nel nostro ordinamento (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008;
n. 349 e 284 del 2007; n. 170 del 1984).
Il testo dell’art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) – nel disporre che «La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (….)» – ha ribadito che tali
vincoli si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e delle
Province autonome).
Da tale quadro normativo costituzionale
consegue che, con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far
parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato con quello interno, ed
ha trasferito, in base al citato art. 11 Cost., l’esercizio di poteri, anche
normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell'Unione
europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite
dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e
dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla Costituzione (ex plurimis:
sentenze n. 102
del 2008; nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984).
Nella fattispecie, che qui interessa, di
leggi regionali della cui compatibilità col diritto dell’Unione europea (come
interpretato e applicato dalle istituzioni e dagli organi di detta Unione) si
dubita, va rilevato che l’inserimento dell’ordinamento italiano in quello
comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui
si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla
Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale.
Nel primo caso, le norme dell’Unione, se
munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme
interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso,
le medesime norme «rendono concretamente operativo il parametro costituito
dall’art. 117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del
2007), con conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale delle
norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario» (sentenza n. 102 del
2008, citata).
Alla luce di tali principi, le censure
mosse all’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011 devono essere dichiarate
ammissibili, perché le norme dell’Unione europea sono state correttamente
evocate dal ricorrente nel presente giudizio per il tramite dell’art. 117,
primo comma, Cost., quale elemento integrante il parametro di legittimità
costituzionale.
4.— La questione è, altresì, fondata.
Ai sensi dell’art. 34 del TFUE (già art.
28 del TCE), «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
Il successivo art. 35 (già articolo 29
del TCE) dispone che «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni
quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».
L’art. 36 del TFUE (già art. 30 del
TCE), infine, stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano
impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al
transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio
artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata
al commercio tra gli Stati membri».
Dalle suddette disposizioni si evince il
rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il
divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto
equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In
particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha
elaborato una nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione
riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati
membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in
potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto
equivalente a restrizioni quantitative» (Corte
di giustizia, sentenza 11 luglio
Nel quadro di tale principio, la Corte
suddetta ha affermato che la concessione, da parte di uno Stato membro, di un
marchio di qualità a prodotti finiti fabbricati in quello Stato, comportava per
esso il venir meno agli obblighi derivanti dall’art. 30 del Trattato CE,
divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE (Corte
di giustizia, sentenza 5 novembre
Ad avviso della Corte, la disciplina
controversa aveva, quanto meno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera
circolazione delle merci fra Stati membri. Infatti una simile disciplina,
introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario
sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti interessati, poteva indurre i
consumatori ad acquistare i prodotti recanti il marchio CMA, escludendo i
prodotti importati.
A conclusioni analoghe
Orbene, la norma in questa sede
censurata introduce un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche
Eccellenza Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza
territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in
ambito regionale, garantendone per l’appunto l’origine e
Pertanto, sussiste la denunziata
violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione europea e, per
conseguenza, dell’art. 117, primo comma, Cost.
Questa tesi non può essere condivisa.
Ferme le considerazioni dianzi svolte,
da aversi qui per ribadite, si deve osservare che non è esatto l’assunto,
secondo cui la normativa impugnata lascerebbe impregiudicata la questione se il
marchio de quo sia riferito
all’origine, alla qualità o ad entrambi tali profili dei prodotti cui sia attribuito
e, soprattutto, se ed in quali termini la qualità sia ricondotta all’origine
esclusivamente “marchigiana” dei prodotti medesimi.
In realtà, il testuale tenore della
norma rende palese che il marchio in questione è riferito sia all’origine sia
alla qualità (art. 21, commi 3 e 5, della legge regionale), mentre l’origine
“marchigiana” dei prodotti è rimarcata con analoga chiarezza dalla
denominazione della Regione inserita nel marchio.
È poi irrilevante che nella norma
censurata non sia indicato a quali “lavorazioni artigiane” il marchio sia
potenzialmente attribuito, trattandosi di disposizioni di dettaglio che la
norma stessa demanda alla Giunta regionale.
Infine, quanto al quesito «se debbano
considerarsi pregiudizialmente esclusi o meno i produttori o gli operatori
economici di altri Stati dell’Unione europea – o di altre Regioni italiane che
soddisfino i requisiti previsti nei disciplinari», va rilevato che si tratta di
un profilo ipotetico, peraltro privo di riscontri nel dettato della norma e comunque
inidoneo ad escludere il carattere potenzialmente lesivo per la libera
circolazione delle merci, sopra evidenziato.
Conclusivamente, alla stregua delle
considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che
ha sostituito l’art. 34 della legge della stessa Regione n. 20 del 2003, per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
La declaratoria d’illegittimità
costituzionale comprende l’intera disposizione, avuto riguardo alla stretta
connessione delle norme che la compongono.
Ogni altro profilo resta assorbito.
5.— Sulla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011,
sostitutivo dell’art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte
relativa ai commi 6 e 7, deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
Infatti, la Regione ha dedotto che,
pochi giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente
giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 6 luglio 2011, n. 13
(Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 “Costituzione società
regionale di sviluppo”; 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell'agenzia
regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”; 29 aprile 2011,
n. 7 “Legge comunitaria regionale
La Regione ha anche escluso ogni ipotesi
di applicazione medio tempore della
disciplina oggetto dell’impugnazione.
La difesa dello Stato, preso atto di
quanto sopra, ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di cessazione
della materia del contendere. Pertanto, va disposto in conformità, come da
dispositivo.
per questi motivi
1)
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 della legge della
Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui
servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme
dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge
comunitaria regionale 2011), articolo che sostituisce l’articolo 34 della legge
della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
2)
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Marche n.
7 del 2011, che ha sostituito l’articolo 29 della legge della Regione Marche 23
gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nel settore del
turismo e del tempo libero), nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7,
questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile
2012.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
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