SENTENZA N. 85
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
- Luigi MAZZELLA Giudice
-
-
-
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011,
n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 23
maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed iscritto al n. 53
del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati
Ritenuto in
fatto
1.– Con ricorso
notificato il 23 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed
iscritto al n. 53 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4,
comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n.
7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), in riferimento agli artt.
41 e 117 della Costituzione.
1.1.– Il ricorrente deduce che l’art. 4,
comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto del
Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente),
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13,
e dell’approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di
cui all’art. 2 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2000, n. 25 (Norme
per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), relativo alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate
autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a
terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di
produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a
500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi
di potenza elettrica superiore a 1000kWe.
Ad avviso della difesa dello Stato, tale
norma vìola l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla
produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in
contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con
la normativa comunitaria – in particolare con l’art. 3 della direttiva 27
settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e con la direttiva 23 aprile
2009 n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) – i quali incentivano,
invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime
di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato
periodo di tempo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
aggiunge che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 lede
anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza
legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia. In particolare, la norma contrasterebbe con il
principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono
procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti
da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali
e dall’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida
adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010
(Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili). Detto art. 17 dispone che le aree non idonee possono essere
individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna
delle quali ricorre nella norma censurata (in particolare, ai sensi delle
citate linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate
in relazione non a categorie generalizzate di aree, ma esclusivamente a
specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie
e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria
approfondita, che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o
vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3).
L’Avvocatura dello Stato afferma che
ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati dalla legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
Infine, il ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di liberalizzazione delle
attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica), poiché il divieto di rilasciare le
autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli impianti sopra
richiamati si traduce nell’impossibilità, da parte degli operatori del settore,
di presentare nuove istanze per il rilascio dell’autorizzazione in parola.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna altresì i commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Veneto n.
7 del 2011.
Il primo dispone che il comma 1
dell’art. 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58
(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile) è così
sostituito: «1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza
di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, lettera b) della legge
24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di
protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a
livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di
protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati
dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in
via sussidiaria dai presidenti delle province».
Il secondo aggiunge, dopo il comma 1
dell’articolo 16 della menzionata legge reg. Veneto n. 58 del 1984, il seguente
comma: «1-bis. Per consentire il
coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b)
della legge n. 225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei
territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità
montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono
alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza
dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie».
Il ricorrente sostiene che tali
disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo
Stato competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile,
perché, attribuendo al Presidente della Provincia la generale competenza
dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si porrebbero in
contrasto, anzitutto, con l’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che assegna al
Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale. Ad avviso della difesa dello Stato, non può essere contestata la
natura di principio fondamentale di tale disposizione, sia perché, a norma
dell’art. 12, comma 4, della legge n. 225 del 1992, le disposizioni contenute
nella predetta legge costituiscono princìpi della legislazione statale in
materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia, sia
perché quanto previsto dal predetto art. 14 è direttamente funzionale alla
tutela delle specifiche esigenze di unitarietà sussistenti nel settore della
protezione civile, delle quali è portatore lo Stato ed è espressione il
legislatore nazionale. Inoltre, la norma di cui al citato art. 14 deve essere
considerata espressione di un principio insuscettibile di diversa
regolamentazione nell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente
anche per ragioni di sussidiarietà ascendente ed adeguatezza, essendo legata
alla normativa di principio, di competenza statale, da un rapporto di
necessaria integrazione. Infatti, la legislazione ordinaria di cui al citato
art. 14 della legge n. 225 del 1992 riconosce al Prefetto la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale al verificarsi di
uno degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della
stessa legge n. 225 del 1992, mentre l’art. 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), non riconosce analoghi compiti di gestione dell’emergenza
alla Provincia, cui è demandata la vigilanza sulla predisposizione, da parte di
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi.
Ad avviso del ricorrente, i commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg.
Veneto n. 7 del 2011 contrasterebbero anche con il principio fondamentale in
materia di protezione civile dettato dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401,
che conferma l’attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività
tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli
eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con
le Regioni e ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l’adozione di tutti i
provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull’attuazione, da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica.
Infine, il Presidente del Consiglio dei
ministri denuncia la lesione l’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in
materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, perché prevede la generalizzata attribuzione al
Presidente della Provincia della responsabilità dell’organizzazione dei
soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai
compiti ed alle funzioni di sua spettanza (volontariato, viabilità provinciale,
ecc.).
2.–
Al riguardo, la difesa regionale
evidenzia che la legge reg. n. 7 del 2011 è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto del 22 marzo 2011, n. 23; conseguentemente, il
termine a disposizione dello Stato per proporre l’impugnazione scadeva il 21
maggio 2011; invece il ricorso è stato consegnato all’agente postale per la
notifica solamente il 23 maggio 2011.
2.1.– Nel merito,
2.1.1.– Circa l’art. 4, comma 1, della
legge reg. Veneto n. 7 del 2011, la resistente eccepisce anzitutto la
genericità del riferimento al Protocollo di Kyoto.
Quanto, invece, alla normativa
comunitaria menzionata dal ricorrente, la difesa regionale afferma che la
limitatezza dell’orizzonte temporale di validità della norma impugnata,
destinata ad esplicare i propri effetti non oltre la data del 31 dicembre 2011,
consente di attribuire ad essa una rilevanza minima rispetto alla cronologia
espressa invece dalla normativa comunitaria, la quale impone una programmazione
degli obiettivi su base decennale.
L’art. 4, comma 1, della legge reg.
Veneto n. 7 del 2011 non contrasterebbe, poi, neppure con l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiché esso non individua genericamente ed astrattamente zone
inidonee alla realizzazione e all’esercizio degli impianti diretti alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, ma si limita a posticipare logicamente
e cronologicamente il rilascio delle autorizzazioni all’emanazione degli atti
di pianificazione prodromici alla tutela degli altri interessi ambientali e
paesaggistici. La norma impugnata, cioè, non impedisce sine die
l’installazione degli impianti in questione, ma si limita a differire il
rilascio delle autorizzazioni necessarie affinché esso avvenga in conformità con gli strumenti
normativi statali e pianificatori regionali. Essa, quindi, sarebbe il frutto
del corretto esercizio delle competenze costituzionalmente riconosciute alla
Regione, poiché è coerente con le previsioni della normativa statale in
materia. Infatti, il Piano energetico regionale è previsto dall’art. 2 della
legge reg. Veneto n. 25 del
In riferimento alla dedotta violazione
dell’art. 41 Cost., la resistente richiama la sentenza di questa
Corte n. 166 del 2009, la quale ha affermato che l’indicazione dei
presupposti legittimanti l’amministrazione al rilascio del provvedimento
autorizzativo, anche qualora si rinvii alla successiva pianificazione regionale
di settore, non è lesivo della predetta norma costituzionale, ove non si
determini un blocco senza termine e generalizzato al rilascio delle
autorizzazioni medesime (com’è appunto il caso dell’art. 4, comma 1, della
legge veneta n. 7 del 2011).
Del tutto generica sarebbe, poi, la
censura formulata in riferimento alla violazione del principio di
liberalizzazione economica connessa all’attività di produzione, importazione,
acquisto e vendita di energia elettrica.
2.1.2.– A proposito delle disposizioni
dettate dall’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, la
resistente sostiene che esse trovano fondamento nella necessità di affiancare
al coordinamento istituzionale riconosciuto al Prefetto dalla legge n. 225 del
1992 un assetto organizzativo dei mezzi disponibili sul territorio e dei
rappresentanti locali che, in applicazione del principio di sussidiarietà,
garantisca un razionale impiego delle risorse.
Pertanto non sussisterebbe alcuna
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’attribuzione al
Presidente della Provincia del potere di coordinare i soccorsi per talune
categorie di eventi calamitosi non esclude, né limita le competenze prefettizie
stabilite dalla normativa statale. Al riguardo la difesa regionale menziona la sentenza di questa
Corte n. 327 del 2003, secondo la quale la mancata indicazione, da parte
della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale contenuti nelle norme
interposte non implica un’automatica espansione delle competenze regionali,
restando tali limiti vincolanti.
Per le stesse ragioni non sussisterebbe,
ad avviso della Regione Veneto, neppure un contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost., appunto perché la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni è assicurata dal fatto che le attribuzioni
prefettizie in materia di protezione civile rimangono immutate, la legge
regionale non incidendo in alcun modo su di esse.
Infine, la difesa regionale menziona norme di altre Regioni
che prevedono il riconoscimento in capo ai Presidenti delle Province di poteri
analoghi a quelli menzionati nell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto
n. 7 del 2011, e, precisamente, l’art. 11 della legge della Regione Piemonte 14
aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e l’art. 7
della legge della Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di protezione civile).
3.– In prossimità dell’udienza di discussione, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ha
insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.
3.1.– Circa l’eccezione di tardività della notificazione
del ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato deduce che il 21 maggio 2011 era
sabato e che pertanto, in virtù del combinato disposto dei commi quarto e
quinto dell’art. 155 del codice di procedura civile, la notificazione poteva
essere eseguita il primo giorno seguente non festivo. Tale disciplina codicistica deve, poi, ritenersi applicabile – secondo la difesa statale –anche ai giudizi
davanti alla Corte costituzionale, in conformità della consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
In via subordinata, la difesa dello Stato sostiene che, ove
la Corte dovesse esprimere un avviso diverso, l’errore compiuto in sede di
notificazione del ricorso dovrebbe essere ritenuto scusabile perché determinato
dal legittimo affidamento che essa difesa ha riposto nell’applicabilità, anche
ai giudizi di legittimità costituzionale, della regola generale della
posticipazione al primo giorno seguente non festivo del termine che scade di
sabato, affidamento ingenerato dal fatto che questa Corte, in casi del tutto
simili a quello presente, ma nei quali la parte resistente non aveva eccepito
la tardività della notificazione del ricorso, non ha ritenuto di rilevare
d’ufficio la pretesa tardività dei ricorsi (il ricorrente cita, al riguardo, i
giudizi decisi dalle sentenze n. 323 del 2011
e n. 357 del
2010).
3.2.– A proposito della questione concernente l’art. 4,
comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, il Presidente del Consiglio dei
ministri afferma che la limitata validità temporale della norma impugnata
(destinata ad esaurire i propri effetti il 31 dicembre 2011) non la rende per
ciò solo tollerabile da parte dell’ordinamento giuridico.
L’Avvocatura generale dello Stato ribadisce, poi, che la
norma regionale censurata contrasta sia con il primo comma, sia con il terzo
comma dell’art. 117 della Costituzione.
Quanto al primo, essa rischia di compromettere il
raggiungimento, da parte dello Stato italiano, degli obiettivi imposti
dall’ordinamento comunitario in materia di energia prodotta da fonti
rinnovabili, anche perché, non risultando ancora ultimata la pianificazione
prevista dalla legge reg. Veneto n. 59 del 2000, la Regione potrebbe, in base
all’asserita temporaneità insita nella legge finanziaria, reiterare la
dilazione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011,
con successive leggi dello stesso tipo.
Quanto all’art. 117, terzo comma, Cost., il ricorrente
ribadisce che la norma censurata, vietando in maniera assoluta e indiscriminata
il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, contrasta con la normativa statale
di principio che consente alle Regioni di negare tali autorizzazioni solamente
quando i siti individuati siano considerati non idonei in base ai requisiti
puntualmente indicati nelle linee guida di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 settembre 2010.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che
il differimento operato dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del
2011 si pone in contrasto anche con l’art. 41 Cost., limitando la libertà di
iniziativa economica nel settore energetico.
3.3.– Circa la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge veneta n. 7 del 2011, il ricorrente
afferma che l’argomento difensivo della Regione, secondo cui le disposizioni
impugnate, prevedendo forme di coordinamento in materia di protezione civile
che si esaurirebbero a livello locale, non comporterebbero un’invasione delle
competenze demandate dalla legislazione statale al Prefetto, è smentito dal
tenore letterale della norma censurata che fa esplicita menzione di una
«competenza generale» del Presidente della Provincia.
L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che le
particolarità proprie della materia della protezione civile comportano il
necessario rispetto delle indicazioni poste a livello nazionale, sia al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze particolarmente intollerabili in
frangenti che esigono invece un’azione rapida e tempestiva da parte
dell’amministrazione, sia perché solamente la conformità alle indicazioni
statali può garantire l’uniformità dei livelli essenziali dei servizi, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Considerato
in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4,
comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n.
7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), in riferimento agli artt.
41 e 117 della Costituzione.
1.1.– Ad avviso del ricorrente, l’art.
4, comma 1, della citata legge regionale, disponendo che, nelle more
dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui
all’articolo 8-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell’ambiente), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell’approvazione di uno specifico stralcio
del Piano energetico regionale di cui all’art. 2 della legge della Regione
Veneto 27 dicembre 2000, n. 25 (Norme per la pianificazione energetica
regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia), relativo alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31
dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione
ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza
di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da
biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a
biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a
1000kWe, vìola: a) l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite
alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in
contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con
la normativa comunitaria che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette
fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si
impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo; b) l’art. 117,
terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenza legislativa
concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia, perché contrasta con il principio fondamentale posto dall’art.
12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla
individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti
rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e
dell’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida
adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
detto decreto dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a
determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre
nelle disposizioni censurate; c) l’art. 41 Cost. e il principio di
liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione,
acquisto e vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), poiché il divieto
di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli
impianti sopra richiamati si traduce in pratica nell’impossibilità, da parte
degli operatori del settore, di presentare nuove istanze per il rilascio
dell’autorizzazione in parola.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna anche l’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del
2011.
Tali norme dispongono, rispettivamente,
che il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984,
n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile),
è così sostituito: «1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di
emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225
“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive
modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile,
responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed
il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile,
responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province
interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria
dai presidenti delle province» (comma 1) e che dopo il comma 1 dell’articolo 16
della legge reg. Veneto n. 58 del 1984 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per consentire il coordinamento e
l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n.
225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di
rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane
forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla
sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento
e per l’assunzione delle iniziative necessarie».
Il ricorrente sostiene che le norme
regionali in oggetto vìolano l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce
allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di protezione
civile, perché, assegnando al Presidente della Provincia la generale competenza
dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si pongono in contrasto
con i princìpi fondamentali previsti dall’art. 14 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che
assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare
a livello provinciale e dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, che conferma
l’attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività
tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli
eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con
le Regioni. Ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l’adozione di tutti i
provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull’attuazione, da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica.
Ad avviso della difesa dello Stato, i
commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 vìolano anche
l’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in
materia dei determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, perché prevede la generalizzata attribuzione al
Presidente della Provincia della responsabilità dell’organizzazione dei
soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai
compiti ed alle funzioni di sua spettanza.
2.–
In effetti, il termine di sessanta
giorni stabilito per la notificazione del ricorso scadeva il 21 maggio 2011,
che era un sabato, e l’Avvocatura generale dello Stato ha consegnato il ricorso
all’agente postale per la notifica il successivo lunedì 23 maggio 2011,
invocando il principio enunciato dall’art. 155, quinto comma, del codice di
procedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella
giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Tale principio deve ritenersi
applicabile anche nei giudizi davanti a questa Corte.
A norma dell’art. 22 della legge 11
marzo 1953, n.
Pertanto tale regola si applica anche ai
giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia – ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 87 del 1953 – perché enunciata nella vigente disciplina dei
procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché –
essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo
amministrativo – costituisce ormai un principio generale dell’ordinamento
processuale.
3.– Nel merito, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7
del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata.
Questa Corte ha già rilevato che la
normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla
Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11
dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e
quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23
aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor
per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai
carburanti fossili; ha, conseguentemente, dichiarato l’illegittimità, per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che
prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti
rinnovabili (sentenza
n. 124 del 2010).
Anche l’art. 4, comma 1, della legge
reg. Veneto n. 7 del 2011, vietando il rilascio di autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza
superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con
le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti
di energia.
Né rileva il fatto che il periodo di
durata del divieto di rilascio delle autorizzazioni stabilito dalla norma
impugnata (scadendo il 31 dicembre 2011) sia ormai esaurito, perché tale
circostanza non esclude che la norma abbia avuto comunque applicazione (sentenza n. 124 del
2010).
Deve dunque essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n.
7 del 2011, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Gli altri profili di illegittimità
costituzionale sollevati dal ricorrente restano assorbiti.
4.– Anche la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del
2011, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
lamenta che le predette disposizioni regionali contrastano con il principio
fondamentale in materia di protezione civile espresso dall’art. 14 della legge
n. 225 del 1992, che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale e dall’art. 5, comma 4, del
decreto-legge n. 343 del 2001, che conferma l’attribuzione al Prefetto delle
funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi
interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli
organi statali in concorso con le Regioni e ciò, sia con riferimento alla
direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale
attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia
vigilando sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
In effetti, l’art. 2, comma 1, della
legge n. 225 del 1992 ripartisce gli eventi calamitosi, ai fini dell’attività
di protezione civile, in tre categorie: a) quelli che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; b) quelli che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria; c) quelli che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Il successivo art. 14 della stessa legge
n. 225 stabilisce le competenze del Prefetto, prevedendo che, al verificarsi di
un evento calamitoso di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 dell’art. 2, esso,
tra l’altro, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il
territorio della Provincia, ne cura l’attuazione e assume la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con
gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e vigilando sulla loro
l’attuazione.
E’ successivamente intervenuto il decreto-legge
n. 343 del 2001, il quale, all’art. 5, comma 1, dispone che il Presidente del
Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i
poteri di ordinanza nella stessa materia, promuove e coordina le attività delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino
situazioni di grave rischio.
Il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce
che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della
protezione civile che promuove, tra l’altro, «l’attività tecnico-operativa,
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e
da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione
civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225».
Orbene, l’art. 15, commi 1 e 2, della legge
reg. Veneto n. 7 del 2011, prevedendo che, per gli eventi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b), della legge n.
225 del 1992, «il presidente della provincia è autorità di protezione civile,
responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale» e
che, per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi in
questione, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale
operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per
l’assunzione delle iniziative necessarie, configura la competenza del
Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere
anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale.
Conseguentemente deve essere dichiarata
l’illegittimità dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del
2011, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 16, comma 1, della legge reg.
Veneto n. 58 del 1984 e nell’introdurre nel medesimo art. 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della
Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione
generale dei soccorsi a livello provinciale, nei casi di emergenza di
protezione civile per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
Resta assorbito l’altro profilo di
illegittimità prospettato dal ricorrente.
per questi
motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma
1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15,
commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in
cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27
novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di
protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia
sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale
dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile,
per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio
nazionale della protezione civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile
2012.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in