Ordinanza n. 83 del 2012

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ORDINANZA N. 83

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                            ”

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 gennaio-3 febbraio 2011, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2011, ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010);

che il ricorrente deduce che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 prevede che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, prima di indire concorsi pubblici e previo esperimento della procedura di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, tenuto conto del profilo professionale;

che, ad avviso della difesa dello Stato, tale disposizione regionale, nel consentire la copertura di tutti i posti in organico, vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti, nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, altresì, che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010, nel prevedere la copertura di tutti i posti in organico tramite le graduatorie ancora valide, richiederebbe un’idonea copertura di spesa, mentre né nella norma impugnata, né in altre parti della medesima legge regionale, sono indicati mezzi per far fronte agli oneri derivanti dalla prevista assunzione di personale così disposta, con conseguente violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.;

che il ricorrente afferma, poi, che l’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata ad attivare procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, esentando dalla preselezione per l’accesso a detta procedura coloro che abbiano maturato presso uffici dell’amministrazione regionale o di un ente ad esso strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007; al fine dell’attuazione delle predette procedure, la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedura selettiva, la quale, in ogni caso, deve prevedere la valutazione dell’attività lavorativa svolta presso l’ente da ciascun singolo candidato, nonché una riserva di posti per il personale esentato dalla preselezione, che non può eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva;

che, ad avviso della difesa dello Stato, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché contrasterebbe con il principio fondamentale in tale materia espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, a norma del quale, a decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 e la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;

che il ricorrente sostiene che l’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 lede anche l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile; infatti la norma regionale impugnata, operando una sostanziale stabilizzazione del personale già impiegato presso la stessa amministrazione regionale, si pone in contrasto con l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alla quale si può ricorrere alle assunzioni a tempo determinato soltanto per «rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali»;

che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010, il quale, nell’autorizzare la Giunta regionale a bandire una o più procedure selettive per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (comma 1), dispone che il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica (comma 3);

che, al riguardo, il ricorrente sostiene che, così disponendo, il legislatore regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, contrastando con i principi stabiliti dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è vietato agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;

che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la Regione Abruzzo, con l’art. 12 della legge reg. n. 49 del 2010, programma le assunzioni sulla base di propri atti, unilateralmente adottati, senza tenere conto dei vincoli e dei limiti imposti dalla menzionata norma statale, la quale fissa principi che costituiscono espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario di contenimento della spesa pubblica con riferimento ad una voce particolarmente significativa, quale la spesa per il personale;

che il ricorrente aggiunge che l’art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 lede anche l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché comporta oneri che non vengono quantificati e per i quali non sono indicati i mezzi per farvi fronte;

che con atto depositato il 10 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto che con legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 24 (Intervento di adeguamento normativo in materia di personale), sono stati sostituiti gli artt. 5 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 e abrogato l’art. 11 della medesima legge regionale, ha rinunciato al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010);

che la Regione Abruzzo non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;

che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.