ORDINANZA N. 73
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Alfonso QUARANTA Presidente
-
Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
-
Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
-
Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(codice delle assicurazioni private),
promosso dal Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di
Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Youness
El Hilate e
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto
che – in un giudizio civile
risarcitorio, su azione diretta del terzo trasportato, ai sensi dell’art. 141
del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (codice delle assicurazioni
private) di seguito anche c.d.a., proposta ex articolo 283 lettera d) in relazione all’articolo 122, comma
3, stesso codice nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada – l’adito Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, al
fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilità della
domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP, come
ora richiesto dal successivo articolo 287, comma 1, del medesimo decreto n. 209
del
che la norma denunciata dispone, con
riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da
sinistro stradale debbano essere, come nella specie, risarciti dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del
danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio, di sessanta giorni per
l’esperibilità dell’azione giudiziaria, debba essere
ora comunicata, con lettera raccomandata, “all’impresa designata ed alla CONSAP
- Fondo di garanzia per le vittime della strada”, cumulativamente cioè ad entrambe,
e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente
art.
che, ad avviso del rimettente, la nuova
norma espressa nel censurato art.
287 c.d.a.
violerebbe, appunto, gli artt. 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le
direttive della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare,
come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe
aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente
negativamente sul suo diritto di difesa;
che tale aggravamento, secondo il rimettente, determinerebbe anche
un vulnus all’art. 24 Cost.;
che
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire,
preliminarmente, l’inammissibilità, per omessa previa verifica di una
interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata, e, nel
merito, la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la riferita eccezione di inammissibilità non
può essere accolta;
che, infatti – diversamente che nella
ipotesi, alla quale fa riferimento l’Avvocatura, di cui all’ordinanza n. 205
del 2008 di questa Corte, che ha ritenuto precluso l’esame di analoghi
dubbi di costituzionalità, prospettati con riguardo all’azione diretta del
trasportato nei confronti dell’impresa assicuratrice della vettura trasportante
di cui al citato art. 141 c.d.a., per la ragione che
il giudice a quo aveva omesso di
considerare la corretta, e costituzionalmente orientata, interpretazione di
detta norma, nel senso della sua non ostatività
all’esercizio anche dell’azione generale verso l’effettivo responsabile del
danno ex artt. 2043 e 2054 del codice
civile – il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell’esclusività
dell’azione di che trattasi, ma, con riguardo all’evenienza che questa debba,
come nella specie, esercitarsi nei confronti del Fondo di garanzia, prospetta,
come detto, la diversa questione, di violazione della legge delega, e di
contrasto con l’art. 24 Cost., della disposizione dell’art. 287, che ha
prescritto il previo invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP oltre
che all’impresa designata dal Fondo da questa gestito;
che, nel merito,
la questione è comunque manifestamente
infondata;
che, a prescindere dai più o meno ampi
margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore
delegato (da ultimo, sentenza n. 230 del
2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del
2003 e n.
163 del 2000), al quale non è preclusa l’adozione di norme che
rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle
scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del
2005 e n.
419 del 2000), è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che
rispetto alla ratio
della delega di cui all’art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 – la quale
nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare
la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una
maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del
2010 e n.
180 del 2009) – assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto,
nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di
riempimento che lega i due livelli normativi, è la disposizione del decreto
legislativo qui censurata;
che, infatti, essa è finalizzata alla
più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia
per le vittime della strada e funzionale anche all’eventuale intervento, a
rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del
giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con
l’introduzione di un meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia
raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non
comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo
esercizio dell’azione giudiziaria;
che, dunque, risulta insussistente la
prospettata lesione degli evocati parametri, per cui la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sollevata, in
riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Redattore
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