ORDINANZA N. 69
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo
Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
- Mario
Rosario MORELLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che aggiunge il comma 6-bis
all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia – Testo A), promossi dal Giudice di pace di Fasano con
ordinanza del 4 giugno 2010 e dal Giudice di pace di Nola con ordinanza del 6
settembre 2010, iscritte ai nn. 143 e 211 del
registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il
Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Fasano, con
ordinanza iscritta al n. 143 del registro ordinanze dell’anno 2011, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha
introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia – Testo A), disponendo che «nei procedimenti
di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato
all’articolo 30 del presente testo unico»;
che il rimettente deduce che il giudizio
a quo è stato promosso da O.O. che ha impugnato il verbale con il quale i
Carabinieri della Compagnia di Fasano gli avevano contestato la violazione
dell’art. 172, commi 1 e 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada);
che, ad avviso del Giudice di pace di
Fasano, la norma denunziata violerebbe l’art. 111 Cost., che stabilisce il
principio secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, il
quale non potrebbe svolgersi se l’esercizio del diritto di difesa non sia
scevro da ogni limitazione anche di ordine economico;
che, al riguardo, il giudice a quo
ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ordine agli
incombenti posti a carico di coloro che richiedono la tutela giurisdizionale
dei propri diritti, occorre distinguere tra gli oneri razionalmente collegati
alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno
svolgimento meglio conforme alla sua funzione, e quelli che tendono, invece,
alla soddisfazione di interessi estranei alle finalità predette, precludendo od
ostacolando gravemente l’esperimento della tutela giurisdizionale, e che
pertanto incorrono nella sanzione della incostituzionalità; nella fattispecie,
ad avviso del rimettente, l’obbligo del versamento del contributo unificato non
assolve allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla
sua funzione, apparendo introdotto, invece, al fine di restringere il campo dei
possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi che irrogano sanzioni
amministrative;
che il Giudice di pace di Fasano
sostiene altresì che sarebbero violati l’art. 3 Cost., perché l’esborso del
contributo unificato lede il principio di eguaglianza tra i cittadini, ponendo
un limite economico all’esercizio dell’azione per i cittadini meno abbienti, e
l’art. 24 Cost., «che garantisce l’inviolabilità ed il pieno diritto di difesa
e di azione»;
che, quanto alla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo afferma che essa
sussisterebbe, «atteso che l’applicazione della norma assoggettata ad
eccezione, comporterebbe il pronunciamento nel merito con ogni determinazione
anche in ordine alle spese e competenze del giudizio»;
che nel giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede
che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e comunque
manifestamente non fondata;
che, ad avviso dell’interveniente, la
questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la pronunzia
sulle spese processuali non presuppone, come dedotto dal rimettente,
l’applicazione della norma censurata, ma solamente l’accertamento dell’avvenuto
esborso delle somme e la loro qualificazione come spese processuali e, nella fattispecie,
poiché il pagamento del contributo unificato è imposto dalla legge, il giudice
non potrebbe comunque escluderne la ripetizione a favore della parte vittoriosa
nel merito;
che l’Avvocatura generale dello Stato
sostiene, poi, che la questione sarebbe anche manifestamente infondata, poiché
il contributo unificato consiste in una prestazione economica richiesta per la
fruizione concreta del servizio assicurato dall’amministrazione della giustizia
ed è specificamente finalizzato al finanziamento dei costi sostenuti per
l’espletamento di tale servizio e perciò ad assicurare al processo uno
svolgimento meglio conforme alla sua funzione; inoltre il suo mancato pagamento
non si traduce in una preclusione o un ostacolo all’esperimento della tutela
giurisdizionale, non derivando da esso né l’inammissibilità, né
l’improcedibilità dell’azione giudiziaria;
che, nel corso di un giudizio promosso
da A.S. contro il Comune di Nola, il Giudice di pace di Nola, con ordinanza
iscritta al n. 211 del registro ordinanze dell’anno 2011, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 23, decimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009,
nella parte in cui introduce il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002;
che il rimettente sostiene che la norma
censurata, imponendo il pagamento del contributo unico unificato nei
procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, si pone in contrasto con
l’art. 23, decimo comma, della legge n. 689 del 1981, il quale prevede
l’esenzione da tasse e imposte per gli atti di tali giudizi;
che, inoltre, sussisterebbe violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., poiché l’ammontare del contributo unificato
corrisponde nella maggior parte dei casi all’importo della sanzione prevista
dal verbale oggetto di contestazione e quindi costituirebbe un deterrente per
il cittadino, soprattutto se economicamente debole, a ricorrere al giudice
ordinario, inducendolo così a rinunciare a far valere il proprio diritto;
che il giudice a quo richiama la sentenza n. 114 del
2004 con la quale questa Corte ha dichiarato illegittimo, per contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 285
del 1992, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge del 1° agosto 2003, n. 214,
che prevedeva – a carico di chi proponeva ricorso avverso il verbale di
contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di
versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall’organo accertatore;
che il rimettente afferma che, in tale
pronuncia, questa Corte ha stabilito in via definitiva il principio di esenzione
da ogni imposizione fiscale e giuridica del giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa;
che nel giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede
che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;
che, ad avviso della difesa dello Stato,
le questioni sarebbero inammissibili perché il Giudice di pace di Nola non ha
indicato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero alla
parte privata dal mancato pagamento del contributo unificato;
che il richiamo alla sentenza di questa
Corte n. 114 del 2004 sarebbe, poi, inconferente, considerata la radicale
diversità della fattispecie oggetto di quella pronuncia rispetto a quella
oggetto del presente giudizio;
che, inoltre, il rimettente avrebbe
omesso di verificare la possibilità di pervenire in via interpretativa ad una
soluzione conforme a Costituzione;
che, riguardo al merito, il Presidente
del Consiglio dei ministri sostiene che la norma censurata non prevede
l’inammissibilità del ricorso in caso di mancato pagamento del contributo
unificato, onde non possono profilarsi conseguenze sul piano della tutela
giurisdizionale;
che, infine, le questioni – a parere
dell’Avvocatura generale – sono prospettate in termini puramente astratti,
poiché il giudice a quo non chiarisce come le asserite conseguenze
discriminatorie e lesive del diritto di difesa si atteggerebbero rispetto al
caso specifico oggetto del suo esame.
Considerato che i Giudici di pace di Fasano e di Nola dubitano,
in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e
all’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), della legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212,
lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –
Testo A), nella parte in cui dispone che «nei procedimenti di cui all’articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti
del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del
presente testo unico»;
che i due giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un’unica pronuncia;
che la questione sollevata dal Giudice
di pace di Fasano è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza, perché il rimettente non ha precisato nella propria ordinanza
se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente e,
conseguentemente, la Corte non è in condizione di verificare se effettivamente
il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata;
che, infatti, come già affermato da
questa Corte (ordinanza n. 248 del 2011), se il contributo sia già stato pagato
spontaneamente dalla parte, l’asserito vulnus ai principi costituzionali
invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente
non deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195
e n. 143 del
2011); se, invece, il contributo non sia stato versato, la questione
potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato
costituisca condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda (ordinanza n. 143
del 2011), ma il rimettente non ha indicato le norme che possano
giustificare una simile conclusione;
che la questione sollevata dal Giudice
di pace di Nola in riferimento all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 è
manifestamente inammissibile, poiché il parametro evocato non è una norma di
rango costituzionale;
che la questione sollevata dallo stesso
rimettente in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è parimenti manifestamente
inammissibile, poiché l’ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento
all’oggetto del giudizio a quo e, in particolare, in essa non è specificato
neppure se si tratti di un procedimento di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione, non potendo la Corte esser certa della necessità per il
rimettente di fare applicazione della norma censurata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010),
sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione e all’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), dai Giudici di pace di Fasano e di Nola con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo
2012.