SENTENZA N. 67
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
- Mario Rosario - MORELLI “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme
per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni
provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità
per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto
con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione
con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della
preferenza unica), promossi dal Tribunale di Palermo con due ordinanze del 21
gennaio 2011, iscritte ai numeri 89 e 90 del registro ordinanze 2011, e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Visti
l’atto di costituzione di Carlo
Gambino, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e di Raffaele
Giuseppe Nicotra;
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il
Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca
e Carlo Aquilia per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1.— Chiamato a pronunciarsi in due
giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) di due
deputati regionali, successivamente nominati assessori del Comune di Monreale,
per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di
incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore
nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con
due ordinanze di contenuto identico emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986,
n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di
ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), «così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel
combinato disposto» con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7
(Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per
l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali
dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che la
carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a
ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea
Regionale».
Il Tribunale esclude che (come viceversa
sostenuto dal ricorrente a sostegno della domanda) possa nella specie trovare
applicazione diretta la sentenza n. 143 del
2010 – con la quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale
siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme
in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali),
«nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato
regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso
nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti» –
giacché tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla
carica di deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione che caratterizza
la materia elettorale non consente di equiparare tale causa di incompatibilità
alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in
presenza della medesima fattispecie sottostante.
Il rimettente afferma, dunque, la
rilevanza della questione, in ragione del fatto che le situazioni di
incompatibilità de quibus trovano in Sicilia la loro
espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della censurata legge regionale
n. 31 del 1986, nonché nell’art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, e che,
considerata la potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli
enti locali (ex art. 14 dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione delle statuto della
Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2), non sono neppure applicabili le specifiche previsioni di incompatibilità di
cui agli artt. 65 e 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Nel merito, «alla luce del quadro
normativo risultante dalla sentenza n. 143 del
2010», il giudice a quo deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 3
Cost., «atteso che, a fronte di cause di incompatibilità che presentano la
medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale
conflitto tra le funzioni di deputato regionale e l’espletamento di altre
cariche elettive […], mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di
assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione
superiore a 20 mila abitanti sostanzia un’ipotesi di incompatibilità alla
carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di
sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta alla stregua della
legislazione vigente da chi sia deputato regionale».
Inoltre, il Tribunale – sottolineato che
il predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede (agli artt. 65, comma
1, e 68, comma 2) non solo la incompatibilità con l’ufficio di consigliere
regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di
un comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di
incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che
sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» – osserva
che la Regione siciliana, pur nell’esercizio della propria potestà legislativa
primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni peculiari
locali», all’applicazione dei princìpi enunciati
dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo
122, primo comma, della Costituzione), che siano espressivi dell’esigenza
indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali
appunto la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le
cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all’esigenza, indicata dalla
legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica di consigliere o
comunque i princìpi espressi dall’art. 97 Cost. con
riguardo all’operato della pubblica amministrazione. Esisterebbero, infatti
«ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o
assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che
la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni
che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli àmbiti
politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza
e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio
delle incompatibilità».
2.— Si è costituito il cittadino
elettore, ricorrente nei giudizi principali, che ha concluso per la
inammissibilità o per la infondatezza della sollevata questione, sostenendo che
il Tribunale adito avrebbe potuto definire il giudizio medesimo senza proporre
l’odierno incidente di costituzionalità. In particolare, la parte contesta
l’erroneità della affermazione del rimettente che – pur dando atto di essere in
presenza alla «medesima fattispecie» già regolata con la citata sentenza n. 143 del
2010 – ha ritenuto che l’incompatibilità tra le due cariche in questione
possa rilevare solo in riferimento alla carica di deputato regionale, con ciò
però ignorando il fondamentale principio di “bilateralità” nella materia de
qua, che (secondo la Corte: sentenza n. 276 del
1997 e sentenza
n. 277 del 2011, richiamata quest’ultima nella memoria di udienza) «finisce
con il tutelare […] non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma
anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in
questione». Osserva dunque la parte che il rimettente – nonostante la Corte
abbia ritenuto che il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità
anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all’elezione, imponendo di
esercitare l’opzione in favore di una delle due cariche ricoperte (sentenza n. 143 del
2010) – non ha chiarito come detto principio di bilateralità possa
contrastare con quello di stretta interpretazione.
3.— È intervenuta la Regione siciliana
concludendo, in primo luogo, per l’inammissibilità della questione, in ragione
dell’omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati,
della carenza di descrizione della fattispecie, della mancata sperimentazione
di una interpretazione costituzionalmente orientata e della assenza di autonoma
motivazione, in ordine alla asserita violazione degli evocati parametri, apoditticamente richiamata per relationem
agli scritti difensivi della parte. La Regione ne deduce, inoltre, la
ininfluenza ai fini della decisione, poiché anche l’esistenza di condizioni di
incompatibilità o ineleggibilità per la sopravvenuta nomina di un deputato
regionale ad assessore di un comune siciliano, diverse da quelle delle Regioni
a statuto ordinario, è pienamente giustificata dato il potere di legislazione
primaria in materia riservato alla Regione dall’art. 14, lettera o), dello
statuto di autonomia.
Nel merito, la Regione conclude per la
non fondatezza della questione con riguardo a tutti i parametri e in
particolare agli artt. 3 e 51 Cost., giacché (come affermato dalla Corte nella sentenza n. 20 del
1985) «il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica
nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina
dell’esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio
costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potestà
legislativa primaria in materia elettorale alle regioni a statuto speciale».
4.— Ha spiegato atto di intervento un
deputato regionale, successivamente eletto Sindaco di altro comune, e che non è
parte nei giudizi a quibus, deducendo la propria
legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel
presente giudizio incidentale.
Considerato in diritto
1.— Con due ordinanze di identico
contenuto, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, censura la legge
della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella
Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente
aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione
delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), «così come successivamente
modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto» con la legge della
Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio
popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli
organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica),
«nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di
comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la
carica di deputato dell’Assemblea Regionale».
Sul presupposto della esclusione della
possibilità di applicazione alla fattispecie della sentenza n. 143 del
2010, con la quale questa Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della
legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea
regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n.
22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati
regionali), «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di
deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune
compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila
abitanti», il Tribunale denuncia la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
poiché, da un lato – a fronte di cause di incompatibilità che presentano la
medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale
conflitto tra le funzioni di deputato regionale e l’espletamento di altre
cariche elettive –, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di
assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione
superiore a 20 mila abitanti sostanzia un’ipotesi di incompatibilità alla
carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di
sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta alla stregua della
legislazione vigente da chi sia deputato regionale. E perché, dall’altro lato,
la Regione siciliana, pur nell’esercizio della propria potestà legislativa
primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni
peculiari locali», all’applicazione dei princìpi
enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che sono espressivi
dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra
i quali appunto la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità
e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all’esigenza, indicata
dalla legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica di
consigliere o comunque i princìpi espressi dall’art.
97 Cost. con riguardo all’operato della pubblica amministrazione.
2.— In ragione dell’identità delle
questioni sollevate, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica
trattazione e di un’unica pronuncia.
3.— Preliminarmente – quanto
all’intervento volontario in ausilio delle ragioni dei convenuti nei due
giudizi principali (i quali, peraltro, non si sono costituiti negli odierni
giudizi di costituzionalità), spiegato da altro deputato regionale, la cui
posizione non è coinvolta nei giudizi a quibus – si
rileva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente
del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di
soggetti estranei a questo è ammissibile unicamente per i terzi titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (da ultimo, ordinanza
dibattimentale del 10 maggio 2011, allegata alla sentenza n. 199 del
2011, nonché ordinanza
dibattimentale del 4 ottobre 2011 allegata alla sentenza n. 304 del
2011). A ciò si aggiunga che, dalla stessa prospettazione
del terzo, si evince che l’asserita legittimazione dell’interveniente a
partecipare al giudizio di costituzionalità deriverebbe, nella specie,
esclusivamente dal fatto che egli deduce il proprio interesse ad ottenere
un’unica pronuncia «inerente la medesima questione già sollevata dallo stesso
Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2010 con specifico riferimento alla
questione di diretto interesse previsto dall’art. 10 sexies,
comma 1 bis, L. reg. n. 29 del 1951 introdotto dall’art. 1 L. reg. n. 8 del
2009, il cui atto di promovimento è in corso di adozione da parte» della Corte.
Ma proprio il riferimento a tale questione dimostra, con tutta evidenza,
l’errore in cui è incorso l’interveniente, che ha invocato un interesse
relativo alla soluzione di uno scrutinio di costituzionalità riguardante
tutt’altre norme di differenti leggi regionali (e che nel frattempo è stato
definito da questa Corte con la sentenza n. 294 del
2011). Resta dunque asseverata, oltre alla mancanza della qualità di parte
processuale nei giudizi a quibus, anche l’inesistenza
di un qualche interesse dell’interveniente alla soluzione del presente
incidente di costituzionalità.
4.— La difesa della Regione siciliana ha
eccepito la inammissibilità della sollevata questione: a) per omessa
indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati; b) per carenza
di descrizione della fattispecie; c) per mancata sperimentazione di una
interpretazione costituzionalmente orientata; d) per assenza di autonoma
motivazione, in ordine alla asserita violazione degli evocati parametri, apoditticamente richiamata per relationem
agli scritti difensivi della parte.
Tali eccezioni sono tutte non fondate.
4.1.— Quanto a quella sub a), va
rilevato che il Tribunale (che, peraltro, richiama specificamente proprio
l’art. 14, lettera o, dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della
Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2) non contesta affatto che la Regione siciliana sia titolare in materia
elettorale di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro
svolgersi in armonia con la Costituzione e con i princìpi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni
dello statuto (così, da ultimo, sentenze n. 294 e n. 297 del 2011,
n. 143 del 2010).
L’assetto delle competenze è, pertanto, una problematica che non costituisce
oggetto del richiesto scrutinio di legittimità costituzionale, giacché quello
che il rimettente deduce è viceversa il fatto che, nel contesto dello
svolgimento di tale potestà legislativa esclusiva, il legislatore regionale
abbia violato i princìpi fondamentali sanciti dagli
evocati parametri (artt. 3, 51 e 97 Cost.).
4.2.— Quanto alla asserita carenza di
descrizione della fattispecie – ai fini della verifica da parte di questa Corte
della rilevanza della questione rispetto alle due leggi regionali oggetto di censura
– appare sufficiente l’indicazione (contenuta nella parte espositiva della
ordinanza di rimessione) del fatto che le due identiche domande azionate nei
giudizi a quibus riguardino l’accertamento in capo a
due cittadini (già eletti nelle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008, e
successivamente nominati, con determinazione sindacale del 29 giugno 2009,
assessori del Comune di Monreale, che ha una popolazione pacificamente
superiore ai 20 mila abitanti) della sussistenza della causa sopravvenuta di
incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente
dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di
mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del
ricorso.
4.3.— Riguardo alla eccezione sub c), va
rilevato che le argomentazioni svolte dal rimettente (il quale, peraltro, lungi
dal richiamarsi acriticamente alle considerazioni espresse dal ricorrente, ne
contesta la fondatezza con riguardo alla richiesta espansione, in via meramente
interpretativa, anche alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus degli effetti della declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951 operata con la sentenza n. 143 del
2010) risultano essere frutto di una valutazione propria del giudice
stesso, il quale – richiamate (e trascritte) le motivazioni di tale pronuncia
ritenute rilevanti per la soluzione nel merito della sollevata questione – ne condivide
espressamente il contenuto, ponendole a base della richiesta di pronunciare
l’illegittimità costituzionale in parte qua anche delle differenti leggi
regionali oggi censurate, in quanto applicabili nei giudizi a quibus.
4.4.— Riguardo infine alla dedotta
mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata
delle norme impugnate, si osserva che il rimettente (con motivazione sintetica
ma formalmente non implausibile) dà conto della
impossibilità di pervenire, in via ermeneutica, alla richiesta di dare diretta
applicazione alla fattispecie del dictum della sentenza n. 143 del
2010, in ragione del fatto che – premesso che le situazioni di
incompatibilità de quibus trovano appunto la loro
espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31 del
1986 e nell’art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, laddove, considerata
la potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali
(ex art. 14 dello statuto di autonomia), non sono neppure applicabili le
specifiche previsioni di incompatibilità di cui agli artt. 65 e 68 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 – «tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di
incompatibilità alla carica di deputato regionale» e che «il principio di
stretta interpretazione che caratterizza la materia elettorale non consente di
equiparare le cause di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle
cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza
della medesima fattispecie sottostante».
5.— Il cittadino elettore costituito ha,
da parte sua, dedotto l’erroneità della premessa da cui muove il rimettente, il
quale – pur dando atto della sussistenza della “medesima fattispecie
sottostante” già regolata dalla sentenza n. 143 del
2010 – ha ritenuto che l’incompatibilità tra le due cariche in questione
affermata da tale decisione possa rilevare solo in riferimento alla carica di
deputato regionale, a cagione del fatto che la normativa incisa da tale
pronuncia (ossia la legge regionale n. 29 del 1951) disciplina le sole ipotesi
di ineleggibilità ed incompatibilità a detta carica. La parte ritiene viceversa
che, in ossequio al «principio costituzionale di “bilateralità”» in materia,
desumibile dalla sentenza
n. 276 del 1997 (che «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a
candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale
l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto
incompatibile con la candidatura in questione»), la causa di incompatibilità
introdotta dalla sentenza
n. 143 del 2010 varrebbe sicuramente a regolare la fattispecie dedotta nel
giudizio a quo.
5.1.— Tale assunto non può essere
condiviso. È ben vero che, nel giudizio a quo, la domanda di estensione alla normativa
censurata del dictum di detta pronuncia si fonda
sulla sussistenza di una identica causa di incompatibilità. Ma la tesi della
parte privata finisce per enfatizzare oltre misura e contro il tenore della
richiamata pronuncia – elevandolo a “principio costituzionale” di asserita
generale diretta applicazione – quello che questa Corte (nella sentenza n. 276 del
1997) ha viceversa definito più semplicemente come il «naturale carattere
bilaterale delle cause di ineleggibilità» (e di incompatibilità); “carattere”,
dunque, e non “principio”, del quale è stato sottolineato il peculiare rilievo
propriamente teleologico, tendente ad assicurare l’effettività della tutela
degli artt. 3 e 51 Cost., allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia
comunque ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente
espletamento della carica (sentenza n. 277 del
2011).
Nella specie, dunque, la sollevata
questione trascende il dato meramente fattuale, risultando diretta ad accertare
non già se debba essere (ri)affermata
l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la (sopravvenuta)
carica di sindaco e assessore di un comune di grandi dimensioni, ma se (una
volta riconosciuta tale nuova causa di incompatibilità attraverso la pronuncia
di incostituzionalità diretta a colmare la lacuna presente nel plesso normativo
delle leggi sulle elezioni regionali) la stessa previsione di incompatibilità –
ove si presenti rispetto ad una fattispecie (seppure identica) che il
rimettente (mediante motivazione non implausibile e
non contestata) afferma essere regolata dal differente sistema di leggi
regionali sulle elezioni degli enti locali – debba formalmente essere estesa
anche a questo, stante la eadem ratio
derivante (questa sì) dal menzionato naturale carattere bilaterale della causa
di incompatibilità, attesa la medesima necessità di colmare una identica
lacuna, di cui la Corte ha già affermato la incostituzionalità rispetto ad
altra legge.
In ragione dunque del costantemente
riconosciuto principio di tassatività delle cause di incompatibilità, le cui
norme (al pari di quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità) sono di
stretta interpretazione introducendo limitazioni al diritto di elettorato
passivo (da ultimo sentenze n. 283 del 2010
e n. 27 del 2009),
appare corretta la scelta del rimettente di sollevare il presente incidente di
costituzionalità, onde ottenere una pronuncia avente efficacia erga omnes.
6.— La questione è fondata.
6.1.— Nella sentenza n. 143 del
2010 – muovendo dalla premessa che, in materia elettorale, la potestà
legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni
ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art.
9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante « Disposizioni concernenti
l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare di potestà legislativa
di tipo primario (che non incontra limiti eguali a quelli che, ai sensi
dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario), la quale
però deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni
dello statuto (da ultimo, anche sentenze n. 294 e n. 277 del 2011)
– questa Corte ha ribadito che l’esercizio del potere legislativo anche da
parte delle Regioni a statuto speciale in àmbiti, pur
ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità
alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del
principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.,
che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale,
riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità ex art. 2
Cost. (anche sentenze n. 25 del 2008,
n. 288 del 2007
e n. 539 del
1990); ed ha confermato che, pertanto, la Regione non può sottrarsi, se non
laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei princìpi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, che sono
espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51
Cost.
In applicazione di siffatti princìpi – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
della legge regionale n. 29 del 1951, in materia di elezione dei deputati alla
Assemblea regionale siciliana, «nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica
di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con
popolazione superiore a ventimila abitanti» – la lacuna normativa di cui
soffriva la legge allora censurata (in assenza di «condizioni peculiari
locali») è stata ritenuta conseguentemente non conforme al vincolo di
configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di
incompatibilità; vincolo che l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165
del 2004 stabilisce debba applicarsi «qualora ricorrano» casi di conflitto fra
le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese
quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle
Regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (art.
3, comma 1, lettera a, di detta legge). Da ciò la necessità che il medesimo
vincolo (che si sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e
cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione) sia assicurato
allorquando (appunto in assenza di specifiche e comprovabili peculiarità) si
assuma che il cumulo tra gli uffici elettivi sia suscettibile di compromettere
il libero espletamento della carica o comunque i princìpi
tutelati dall’art. 97 Cost., dovendosi infatti ritenere che il congiunto
esercizio delle cariche in questione sia in linea di massima da escludere
(anche sentenza
n. 201 del 2003).
6.2.— La sussistenza di un’identica
situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale
e quella di (sindaco o) assessore di un comune, compreso nel territorio della
Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di una
peculiare ragione (enucleabile all’interno delle disposizioni impugnate ovvero
nel più ampio sistema in cui esse operano) idonea ad attribuirne ragionevole
giustificazione – porta (stante l’assoluta identità di ratio)
alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica
previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate
(relative alle elezioni degli enti locali). D’altro canto, in considerazione
della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che
vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla
relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento
dell’elezione (sentenza
n. 277 del 2011), risulterebbe ancor più marcato il profilo di
irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria
(rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di
incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).
6.3.— Ne discende che la legge regionale
siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale
siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di
sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti
sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, vanno
dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97
Cost.
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione
siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure
dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme
in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali,
provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione
siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del
Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione
degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi
provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), nella
parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni
con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica
di deputato dell’Assemblea Regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.