ORDINANZA N. 60
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
- Mario Rosario MORELLI “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’articolo
4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso dal
Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra L.C. e il Comune di
Firenze, con ordinanza del 23 maggio 2011, iscritta al n. 210 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e
dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, per
violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che il comma 4
dell’articolo 13 (intitolato «Norme per la costruzione e la gestione delle
strade») del nuovo codice della strada attribuisce al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare le norme per la
classificazione delle strade esistenti;
che, sulla base delle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali stabilite dall’articolo 2,
comma 2, del medesimo codice, le strade sono classificate in sette tipi: «A -
Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade
locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
che in particolare, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera D), del codice della strada, le
caratteristiche minime perché una strada sia classificata quale «strada urbana
di scorrimento» sono le seguenti: «strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta
sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate»;
che il comma 5
dell’articolo 13 del codice della strada prevede che, entro un anno
dall’emanazione delle norme relative alla classificazione da parte del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti proprietari delle strade debbano
classificare la propria rete e che, qualora le strade di loro competenza non
possiedano più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste
dall’art. 2 del codice della strada, detti enti debbano provvedere alla loro
declassificazione;
che
l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge n. 121 del 2002, dispone che i dispositivi o mezzi
tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni (c.d. autovelox), possono essere utilizzati o installati non solo
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2,
lettere A e B, del codice della strada), ma anche sulle strade extraurbane
secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (lettere C e D del medesimo
comma), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
prefetto;
che, ad avviso del giudice rimettente,
le disposizioni richiamate, stabilendo
che la classificazione e la declassificazione delle strade (da cui dipende la
possibilità di installare dispositivi tecnici di rilevamento a distanza) da
parte degli organi competenti siano ancorate a determinate caratteristiche di
costruzione delle strade stesse, produrrebbero una disparità di trattamento, in
violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto condotte di guida aventi
la stessa pericolosità sociale sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e non
in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione
ha luogo;
che, inoltre, tali norme sarebbero in contrasto con
l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto la necessità che agenti di polizia
siano presenti a presidio dell’apparecchio utilizzato, nelle strade prive delle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge,
distoglierebbe personale pubblico dall’esercizio di altri compiti, così
arrecando un pregiudizio all’attività amministrativa sanzionatoria e di polizia
locale in generale;
che, con atto depositato presso la cancelleria di
questa Corte il 31 ottobre 2011, è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o
manifestamente infondata;
che, ad avviso della difesa statale, la questione
sarebbe innanzitutto inammissibile, in quanto il giudice rimettente avrebbe del
tutto omesso di individuare gli elementi di fatto essenziali;
che, nel merito, la difesa dello Stato osserva che
non esisterebbe «alcun concetto aprioristico di “strada urbana di scorrimento”
che abbia caratteristiche “funzionali” preesistenti, dal momento che è stato il
legislatore ad enuclearne il concetto e a darne una definizione in termini
specifici»;
che, pertanto, l’asserita disparità di trattamento
non potrebbe prospettarsi «in quanto non esiste il termine di raffronto esterno
al concetto di strada urbana di scorrimento che deriva dalla definizione di cui
alla lettera D) del comma 3 dell’art. 2».
Considerato che, con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e
dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, per
violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che
la questione avente ad oggetto l’art. 13, commi 4 e 5, del codice della strada
è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, perché tale articolo,
disciplinando le modalità di classificazione e declassificazione delle strade
da parte degli organi competenti, non trova diretta applicazione nel caso di
specie;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art.
4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
168 del 2002, sollevata con riferimento all’art. 97, primo comma, Cost., è
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, in quanto il giudice
rimettente non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la presenza
della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox in strade
prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla
legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al buon andamento della pubblica
amministrazione;
che,
infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.
121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002,
sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per disparità di
trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale,
sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione
della strada sulla quale l’infrazione ha luogo, è manifestamente infondata, in
quanto «le diversità riscontrabili a proposito dell’obbligo della contestazione
immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i diversi
tratti di strada» (ordinanze nn.
307 e 150
del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo
13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza
indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo
4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata
dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 97, primo comma, Cost.,
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in
riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.