ORDINANZA N. 59
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con 24 ordinanze del 10 febbraio 2011, due ordinanze del 25 febbraio 2011, una ordinanza del 10 febbraio 2011 e undici ordinanze del 25 febbraio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. da 102 a 139 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione di Picada 2 s.r.l. ed altre, di Ivy Oxford Co. s.r.l. ed altre nonchè gli atti di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 e nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Andrea Zaglio per la
Picada 2 s.r.l. ed altre, Giovanni Gabrielli e
Massimiliano Bellavista per la Ivy Oxford Co. s.r.l.
e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con 38 ordinanze di identico tenore ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), in particolare nella parte in cui escludono gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 400, insediati in centri commerciali, dalla possibilità di usufruire delle deroghe all’obbligo di chiusura festiva e domenicale previste dall’art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge;
che il rimettente premette di dover decidere in ordine alla legittimità dell’atto emesso dall’Unione dei Comuni Aiello-San Vito con il quale è stato imposto alla società Marangi Immobiliare S.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il centro commerciale «Palmanova Outlet Village», di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l’apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge reg. n. 29 del 2005, come modificati dall’art. 2, comma 47, della legge reg. 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007);
che l’art. 30, comma 2, della legge reg.
n. 29 del 2005 nella formulazione antecedente le modifiche introdotte dalla
legge reg. n. 12 del 2010 prevedeva che gli esercizi di commercio al dettaglio
in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a mq. 400,
allocati in qualunque zona del territorio comunale potessero determinare
liberamente l’orario di apertura e di chiusura sia nei giorni feriali sia in
quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli artt. 28 e 29;
che nel corso dell’anno 2009 un provvedimento di contenuto analogo era stato annullato dal medesimo rimettente sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione «esercizio isolato» ritenuta idonea a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi;
che, secondo il rimettente, le modifiche normative introdotte dalla legge reg. n. 12 del 2010 precludono tale interpretazione adeguatrice in quanto il termine «isolati» contenuto nella precedente versione dell’art. 30, comma 2, lettera b), è stato sostituito con il termine «singoli», con l’ulteriore precisazione che tali devono intendersi quelli non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell’art. 29-bis, e, quindi, anche in un outlet;
che, inoltre, con l’introduzione dell’art. 29-bis, è stata espressamente estesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad «ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l’outlet»;
che, a parere del rimettente, le modifiche introdotte determinano una violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost. per l’immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che consegue al trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, che abbiano solo una differente ubicazione all’interno o meno di un centro commerciale;
che le norme citate avrebbero di fatto determinato l’introduzione di una misura restrittiva, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 28 del Trattato dell’Unione europea (TUE), in quanto la distinzione fra i vari esercizi commerciali al dettaglio non trova alcun fondamento nel principio concorrenziale e comporta un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in centri commerciali;
che, sotto altro profilo, anche l’art. 19 della legge reg. n. 29 del 2005 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale nella parte in cui vieta agli esercizi che effettuano vendite secondo la formula «outlet» di svolgere la propria attività al di fuori di centri commerciali perché, in tal modo, a tale tipologia di esercizi commerciali non potrebbe mai applicarsi il regime di deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previsto dall’art. 30 della legge medesima;
che, in ogni caso, le norme impugnate dovrebbero ritenersi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trattandosi di norme riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
che il rimettente pone un’ulteriore questione di costituzionalità con specifico riferimento all’art. 29-bis, secondo comma, della legge reg. n. 29 del 2005 che sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio nella parte in cui impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all’interno di un centro commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l’impianto normativo del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), rispetto all’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
che, infine, il Tribunale amministrativo per il Friuli-Venezia Giulia ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale avrebbe utilizzato la funzione legislativa all’unico (dichiarato) scopo di superare ed eludere il giudicato amministrativo precedentemente formatosi;
che è intervenuta nei giudizi la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata, riservandosi di svolgere le proprie difese in future memorie;
che, nelle memorie depositate in prossimità
dell’udienza, la difesa della Regione evidenzia in primo luogo che, dopo
l’ordinanza di rimessione, la materia degli orari degli esercizi commerciali ha
subito rilevanti interventi legislativi;
che, in primo luogo, è sopravvenuto l’art. 35, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale);
che, inoltre, la citata lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 223
del 2006 è stata successivamente modificata dall’art. 31 del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;
che il nuovo comma 1, lettera d-bis), dell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 inserito dal primo dei
decreti citati e, successivamente, modificato dal secondo, nella versione oggi
in vigore stabilisce che «le attività commerciali […] sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni: […] d-bis)
il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell’esercizio»;
che, secondo la Regione, tali novità normative non
hanno rilevanza per il giudizio in corso perché l’art. 3, comma 3, del d.l. n.
223 del 2006 prevede l’abrogazione delle sole disposizioni legislative e
regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1, mentre per le leggi
regionali scatta un dovere di adeguamento, da valutarsi nel rispetto degli
statuti speciali;
che, inoltre, nella precedente versione del decreto,
scaturita dal d.l. n. 98 del 2011, al comma 7 dell’art. 35, era stato previsto
testualmente che: «le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la
data del 1° gennaio 2012», senza tuttavia individuare alcuna specifica
conseguenza per l’ipotesi di superamento del predetto termine;
che il fatto che le Regioni abbiano ancora la
possibilità di adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina statale
dimostrerebbe che, per il passato, l’intervento legislativo era perfettamente
legittimo;
che, pertanto, non vi sarebbe alcuna influenza o
rilevanza del novum normativo sul giudizio in corso, che ha
ad oggetto la legittimità di atti amministrativi risalenti al 2010;
che, quanto alle singole censure, la difesa della
Regione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità della questione di
costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost. per
genericità della motivazione in quanto nessun argomento sarebbe speso per
motivare la violazione degli artt. 2 e 41 Cost. ed anche il riferimento
all’art. 3 Cost. sarebbe del tutto generico;
che la questione sarebbe comunque infondata, perché
si tratterebbe di norme da un lato aventi lo scopo, del tutto ragionevole, di
agevolare i piccoli e medi negozi isolati, che sono più vicini agli utenti e
non beneficiano dei vantaggi derivanti dall’essere inseriti in un centro commerciale
e, dall’altro, rientranti nella competenza regionale piena in materia di
commercio, ai sensi dell’art. 4, numero 6), dello statuto speciale o, qualora
ritenuto più favorevole, dell’art. 117, quarto comma, Cost. (ex art.10 legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione»);
che, con riferimento alla seconda questione relativa
alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e dell’art. 28 TUE, la difesa
regionale evidenzia che l’art. 28 del vigente TUE è del tutto inconferente e
l’errata indicazione del parametro interposto dovrebbe determinare
l’inammissibilità della censura per oscurità;
che la censura sarebbe comunque infondata, perché le
norme sulla chiusura nei giorni festivi non rappresentano una misura
restrittiva all’importazione da parte degli altri Stati membri e non si vede
come possano essere considerate “misure di effetto equivalente”, come chiarito
dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea;
che, a parere della difesa regionale, la questione
relativa all’art. 19, comma 1, della legge reg. n. 29 del 2005 sarebbe
inammissibile perché la norma non trova applicazione nel giudizio a quo avendo ad oggetto ipotesi del
tutto estranee alla vicenda processuale che riguarda un atto amministrativo
applicativo degli artt. 29 e 29-bis
della legge reg. n. 29 del 2005;
che la censura sarebbe anche inammissibile per
l’omessa motivazione delle ragioni della rilevanza e per la genericità della
motivazione in ordine alla manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente ad
affermare che vi sarebbe violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
che anche la questione relativa all’art. 29-bis, comma 2, della legge reg. n. 29 del
2005 secondo il quale «l’elenco delle giornate domenicali e festive prescelte
per l’apertura ai sensi dell’articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1
insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale»
sarebbe inammissibile per genericità, non essendoci alcuna indicazione delle
norme del d.lgs. n. 114 del 1998 violate;
che, infine, del tutto infondata sarebbe la censura
relativa alla violazione dei principi in tema
di rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché le
modifiche introdotte non si pongono affatto come legge di interpretazione
autentica, non hanno carattere retroattivo e non intendono in alcun modo
incidere sui giudicati preesistenti;
che, con 4 atti di intervento di analogo tenore, si sono
costituite nei giudizi di costituzionalità le società: PICADA 2 s.r.l., Vallesi
s.r.l., Golden Lady Company s.p.a., Lanificio Angelico;
che con altri 4 atti di intervento, eguali tra loro,
si sono costituite anche le parti private: Ivy Oxford
co. s.r.l., Romano s.p.a., Errebi
s.p.a., Baldinini s.r.l.;
che tutte le parti private sostengono la fondatezza
della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo per
il Friuli-Venezia Giulia sulla base di motivazioni analoghe a quelle di cui
all’ordinanza di rimessione;
che, in prossimità dell’udienza, le difese delle
parti private costituite hanno presentato memorie illustrative insistendo nelle
proprie richieste di accoglimento delle questioni sollevate;
che, in particolare, con riferimento al ius superveniens si
è evidenziato che a seguito dell’emanazione del d.l. n. 201 del 2011 è venuto
meno l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, conseguentemente, non vi
sono più limiti o prescrizioni in ordine a tale obbligo;
che, in tal senso, è allegata una circolare della
Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 dicembre 2011 nella quale si
prende atto dello ius superveniens
che determina, secondo gli stessi uffici regionali, l’immediata abrogazione
della norma regionale impugnata non essendo dato alcun termine alla Regione per
l’adeguamento alla nuova disciplina;
che, in ogni caso, vengono ribaditi tutti i motivi
già espressi nei relativi atti di costituzione a sostegno dell’accoglimento
della questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica decisione;
che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia dubita – in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117,
primo e secondo comma, lettera e),
della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), in
particolare nella parte in cui escludono gli esercizi commerciali con
superficie di vendita inferiore ai metri quadrati 400, ma insediati in centri
commerciali, dalla possibilità di usufruire delle deroghe all’obbligo di
chiusura festiva e domenicale previste dall’art. 30, comma 2, lettera b),
della medesima legge;
che, secondo il rimettente, le norme citate
violerebbero gli artt. 2, 3, 41 Cost. per l’immotivata ed irrazionale disparità
di trattamento fra fattispecie analoghe che consegue alla disciplina
differenziata tra operatori commerciali di pari dimensioni, con solo una
differente ubicazione all’interno o meno di un centro commerciale;
che sarebbe violato anche l’art. 117, primo comma,
Cost. e l’art. 28 del Trattato dell’Unione europea (TUE), in quanto la
distinzione fra i vari esercizi commerciali al dettaglio non trova alcun
fondamento nel principio concorrenziale e comporta un ostacolo anche alla
libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in
esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in centri commerciali;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe
anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trattandosi di norme riconducibili alla materia «tutela
della concorrenza» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato;
che, infine, le modifiche introdotte si porrebbero
in contrasto anche con i principi in tema di rapporto fra funzione
giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale avrebbe
introdotto le norme de quibus al solo scopo di superare ed eludere il
giudicato amministrativo;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
la disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura
domenicale e festiva ha subito rilevanti modifiche ad opera del legislatore
statale;
che un primo intervento si è avuto con l’art. 35,
comma 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1
dell’art. 3 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale);
che la nuova lettera d-bis) del comma 1
del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 aggiunge all’elenco degli ambiti
normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali
possa incontrare limiti e prescrizioni anche la disciplina degli orari e della
chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali sia pure solo in via
sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;
che l’art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ha ulteriormente modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 eliminando dal testo della norma
il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, così estendendo la liberalizzazione della disciplina
degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a
tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che la modificata normativa statale prevede che tali
attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi
agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria;
che compete al rimettente verificare se la
motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della
questione, prospettata nell’ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla
luce del novum
normativo;
che, pertanto, occorre restituire gli atti al
giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della
non manifesta infondatezza della questione (ordinanze n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.