SENTENZA N. 58
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO
”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 335 del codice penale, promosso dal Tribunale di
Nola in composizione monocratica nel procedimento penale a carico di S.I., con ordinanza
del 1° giugno 2011, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2011 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15
febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Nola in composizione
monocratica, con ordinanza emessa il 1° giugno 2011 (r.o.
n. 212 del 2011), ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 335 del
codice penale «limitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa
agevolazione della sottrazione da parte di un custode che, se avesse compiuto
dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro
ad alcuna sanzione penale per avvenuta depenalizzazione della relativa
condotta».
Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento penale a carico
di una persona imputata del delitto di cui all’art. 335 cod. pen. perché non avrebbe esercitato la dovuta diligenza per
evitare la sottrazione di un’autovettura di cui, in seguito a un sequestro
amministrativo, era stata nominata custode. Gli agenti della Polizia di Stato –
prosegue il rimettente – avevano notato l’autovettura che ostruiva una strada
e, dai controlli effettuati, era emerso
che la stessa risultava sottoposta a sequestro amministrativo, con
affidamento in custodia all’imputato. Poco dopo, si era presentata presso
l’ufficio di polizia la sorella, che aveva riferito di avere dovuto utilizzare
l’autovettura di proprietà del fratello per gravi motivi familiari.
Il tribunale rimettente ricostruisce i
diversi orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione delineatisi
fino alla sentenza delle sezioni unite del 28 ottobre 2010 (depositata il 21
gennaio 2011), n. 1963, secondo cui la condotta di chi circola abusivamente con
il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 del
nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507),
integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma
dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte
a sequestro previsto dall’art. 334 cod. pen., in
quanto la prima norma ha carattere di specialità rispetto alla seconda, ai
sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
La pronuncia delle sezioni unite della
Corte di cassazione non vale, secondo il giudice a quo, a far ritenere depenalizzata anche la condotta punita
dall’art. 335 cod. pen., perché, nel caso di
circolazione di un veicolo oggetto di un sequestro amministrativo, l’esclusione
dell’applicabilità dell’art. 334 cod. pen. deriva
solo dal «concorso prevalente di una norma speciale che, sanzionando
amministrativamente l’identica condotta della “circolazione-sottrazione”,
sterilizza l’efficacia applicativa della norma incriminatrice», laddove analoga
norma non esiste per l’ipotesi di agevolazione colposa della sottrazione.
Inoltre, osserva ancora il rimettente, l’art. 335 cod. pen.
delinea «una figura di reato non concorsuale, ma speciale ed autonoma, che, per
la sua struttura (…) è capace di assoggettare a sanzione penale anche il
custode che agevoli una sottrazione non rilevante ex art. 334 cod. pen.». Gli artt. 334 e
335 cod. pen., insomma, «viaggiano su due binari
(talvolta) distinti. E se spesso l’art. 335 cod. pen.
finisce per punire il concorso colposo (del custode) in un fatto doloso (del
proprietario), suscettibile quest’ultimo di essere ricondotto all’art. 334 cod.
pen., nulla toglie che l’incriminazione possa
prescindere da una specifica rilevanza penale del fatto agevolato, per
incentrare il disvalore sanzionato sulla sola omessa diligenza imputabile al
custode».
Secondo il giudice a quo, quindi, «l’aver depenalizzato una condotta di sottrazione
(circolazione di auto) astrattamente riconducibile all’art. 334 cod. pen. non ha prodotto affatto una corrispondente ed
automatica elisione dell’art. 335 cod. pen., atteso
che quest’ultima fattispecie, per l’ambito applicativo che le è proprio, è
suscettibile di trovare operatività anche in assenza di punibilità ex art. 334 cod. pen.
della sottrazione agevolata».
Nel caso di specie l’imputato avrebbe
agevolato la sottrazione dell’autovettura affidatagli in custodia, che era poi stata rinvenuta nella disponibilità
della sorella, in un Comune diverso da quello nel quale avrebbe dovuto essere
conservata: tale condotta sarebbe riconducibile al paradigma normativo
dell’art. 335 cod. pen.
La questione non sarebbe manifestamente
infondata perché l’assetto normativo venutosi a creare all’esito della
pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, risulterebbe in
contrasto con l’art. 3 Cost. Infatti, in applicazione del combinato disposto
degli artt. 334 cod. pen. e 213, comma 4, del d.lgs.
n. 285 del 1992 (indicato dal rimettente quale tertium comparationis), il custode che circoli
con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo o concorra dolosamente
nella circolazione operata da altri (mediante affidamento volontario e
consapevole del veicolo stesso) è soggetto alla sola sanzione amministrativa,
laddove «il custode che per mera negligenza consenta ad altri di circolare con
un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il più grave illecito penale
di cui all’art. 335 cod. pen., essendo esposto
addirittura alla pena detentiva, per quanto in alternativa alla pecuniaria». Ad
avviso del giudice a quo, il diverso
trattamento punitivo «non appare sorretto da valori rispondenti ad un principio
di ragionevolezza legislativa, essendo immanente nel nostro sistema il criterio
generale per cui la condotta colposa esprime un disvalore nettamente meno grave
della condotta dolosa».
Un così diverso trattamento, inoltre,
non sarebbe ragionevole anche per l’identità del bene giuridico tutelato dalle
due fattispecie previste dagli artt. 334 e 335 cod. pen.
Tali argomentazioni, infine, sarebbero
ulteriormente rafforzate dall’intervenuta depenalizzazione della fattispecie
prevista dall’art. 350 cod. pen., posto che, per il
custode, l’agevolazione colposa di una violazione di sigilli penalmente
rilevante costituisce illecito amministrativo, mentre l’agevolazione colposa di
una sottrazione di cosa non penalmente rilevante (circolazione di un veicolo) è
assoggettata a sanzione penale, a norma dell’art. 335 cod. pen.
Osserva ancora il giudice rimettente di
non essere in grado di individuare «una strada ermeneuticamente
sostenibile» che consenta di non applicare l’art. 335 cod. pen.,
dato che questa norma punisce l’agevolazione colposa di «qualsiasi
sottrazione», anche di quelle ormai sanzionate solo in via amministrativa.
2.– È intervenuto nel giudizio di
costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di
infondatezza della questione, osservando che le argomentazioni del rimettente
«si fondano esclusivamente su una interpretazione giurisprudenziale (…) della
norma, che allo stato permane vigente ed anche suscettibile in futuro di una
diversa interpretazione alla luce dei precedenti orientamenti molto oscillanti
e dibattuti». In tale contesto, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, compete
al legislatore nella sua ampia discrezionalità – e non già alla Corte
costituzionale – intervenire in modo razionale ed organico con scelte di
depenalizzazione (già compiute, ad esempio, con riferimento all’art. 350 cod. pen.), idonee a garantire una ragionevole risposta
sanzionatoria coerente con il bene giuridico tutelato.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Nola in composizione
monocratica dubita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’articolo 335 del codice penale, nella parte in cui punisce la colposa
agevolazione della sottrazione di un’autovettura sequestrata da parte di un custode
che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non
sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale, per l’avvenuta
depenalizzazione della relativa condotta.
Ad avviso del rimettente, la
disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto, alla luce della
sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 28 ottobre 2010, n.
1963/2011, il custode che circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo, o concorra dolosamente nella circolazione operata da
altri (mediante affidamento volontario e consapevole del veicolo stesso),
risponde esclusivamente, ai sensi dell’art. 213 del nuovo codice della strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), dell’illecito amministrativo previsto
dal quarto comma dello stesso articolo e non anche del delitto di sottrazione
di cose sottoposte a sequestro previsto dall’art. 334 cod. pen.,
perché, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), la prima norma ha carattere di specialità rispetto alla
seconda. Per contro, «il custode che per mera negligenza consenta ad altri di
circolare con un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il più grave
illecito penale di cui all’art. 335 cod. pen.».
L’assetto normativo così delineatosi
sarebbe viziato da irragionevolezza, «essendo immanente nel nostro sistema il
criterio generale per cui la condotta colposa esprime un disvalore nettamente
meno grave della condotta dolosa», mentre nel caso di specie «un medesimo
soggetto (il custode) [sarebbe punito] secondo criteri di gravità invertita, in
termini più tenui in presenza di dolo (art. 213 del d.lgs. n. 285 del 1992) ed
in termini più gravi in presenza di colpa (335 cod. pen.)».
2.– La questione è inammissibile, perché
il giudice rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare
alla disposizione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospettati
dubbi di costituzionalità.
L’ordinanza di rimessione parte dalla
premessa interpretativa secondo cui, nonostante l’esclusione della rilevanza
penale della “fattispecie base” – costituita dalla volontaria e consapevole
sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del
custode, allo scopo di favorire il proprietario o quando ne sia egli stesso
proprietario – l’agevolazione colposa del custode che, per negligenza, consenta
o comunque faciliti tale circolazione continua a integrare un illecito penale, ai
sensi dell’art. 335 cod. pen. Questo reato, infatti,
costituendo un’autonoma fattispecie delittuosa, sarebbe configurabile anche
rispetto ad ipotesi in cui la “fattispecie base”, della quale il custode abbia
colposamente agevolato la commissione, integri un mero illecito amministrativo
e non potrebbe ritenersi in rapporto di specialità con l’art. 213, comma 4, del
d.lgs. n. 285 del 1992.
Il giudice rimettente, però, ha omesso
di verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva
di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma
4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell’illecito amministrativo
altrui, invece che dell’autonomo reato di violazione colposa dei doveri
inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art. 335
cod. pen.
Va considerato, infatti, da un lato, che
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689 del 1981 «quando più persone concorrono
in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge» e,
dall’altro, che rispetto all’illecito amministrativo è configurabile un
concorso sia doloso sia colposo, essendo normale – in forza dell’art. 3 della
legge n. 689 del 1981 – la punibilità per colpa. A rendere punibile la
partecipazione colposa, quindi, è l’art. 5 citato, che parla genericamente di
concorso nelle violazioni amministrative, differenziando, sotto questo aspetto,
espressamente l’illecito amministrativo dal reato, e in particolare dal delitto
doloso, rispetto al quale il concorso colposo risulta problematico.
Pertanto, oltre al concorso doloso o
colposo nell’illecito amministrativo rispettivamente doloso o colposo e al
concorso doloso nell’illecito colposo, è perseguibile anche il concorso colposo
nell’illecito doloso, non sussistendo alcun impedimento legislativo come quello che suole desumersi
per i delitti dall’art. 113 cod. pen. Peraltro,
l’art. 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 non delinea un illecito
necessariamente doloso, ben potendo la relativa fattispecie essere realizzata
anche a titolo di colpa, ancorché la negligenza o imprudenza possa attenere in
genere al presupposto della condotta sanzionata (l’avvenuto sequestro
dell’autovettura o la sua perdurante efficacia), più che all’attuazione della
stessa. Si tratta, dunque, di un illecito amministrativo che può essere
commesso sia con dolo, sia con colpa, non essendo richiesto dalla norma
sanzionatoria amministrativa un determinato titolo soggettivo.
Il tribunale rimettente avrebbe, dunque,
dovuto verificare se il custode di un veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo che, per colpa, ne agevoli la circolazione abusiva da parte di
un terzo, possa essere chiamato a rispondere – ai sensi del combinato disposto
degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del
1992 – a titolo di concorso colposo nell’illecito amministrativo commesso dal
terzo; il che farebbe escludere, nel caso di specie, la configurabilità
dell’autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di
cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 335 cod. pen
(Corte di cassazione, sezione sesta penale, 17 gennaio - 16 febbraio 2012, n.
6221).
Con tale interpretazione, rispetto al
custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo l’assetto normativo
venutosi a delineare a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte
di cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011, si sottrarrebbe alla censura
di violazione dell’art. 3 Cost., non risultando affetto da irragionevolezza, e
potrebbe invece essere ricondotto ai principi generali in materia di concorso
di persone nell’illecito amministrativo dettati dalla legge n. 689 del 1981.
In conclusione, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, la questione va dichiarata inammissibile per
omessa ricerca, da parte del giudice rimettente, di un’interpretazione
costituzionalmente conforme (ex multis, sentenza n. 291 del
2010; ordinanze n. 212 del 2011,
n. 5 e n. 6 del 2010).
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 335 del codice penale, sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di Nola in composizione monocratica, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.