ORDINANZA N. 49
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.
5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n.
80), promosso dal Tribunale ordinario di Alessandria
sull’istanza promossa da Cervetti Carlo & c. s.a.s., con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n.
190 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto
che con ordinanza depositata in data 23 settembre 2009, il Tribunale ordinario
di Alessandria ha sollevato, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del
decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e
correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6,
della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto non prevedono la applicazione
delle disposizioni in tema di esdebitazione anche
alle procedure di fallimento chiuse prima della entrata in vigore del d.lgs. n.
5 del 2006;
che il rimettente
riferisce di essere chiamato a decidere sulla istanza di esdebitazione
presentata da una persona fisica, socio illimitatamente responsabile di una
società in accomandita semplice dichiarata fallita, unitamente all’istante, nel
1994 ed il cui fallimento è stato chiuso con decreto del 30 aprile 2003;
che, ad avviso del
rimettente, la questione è rilevante nel giudizio a quo, in quanto, vigendo la attuale legislazione, il relativo
ricorso introduttivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, là dove, in caso
di accoglimento dell’incidente di legittimità costituzionale, il medesimo
sarebbe suscettibile di essere esaminato nel merito;
che il Tribunale di
Alessandria precisa, altresì, che, ad un esame delibativo,
la pretesa del ricorrente non appare manifestamente infondata, rilevando, in
particolare, che, in linea di principio, non è ostativo all’accoglimento della
istanza il fatto che essa sia stata proposta dal socio illimitatamente
responsabile coinvolto nel fallimento della società di persone da lui
partecipata; che non emergerebbero gli elementi ostativi di cui al primo comma
dell’art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa); che, infine, secondo un orientamento giurisprudenziale cui lo
stesso rimettente ritiene di aderire, l’accoglimento della istanza non deve
essere subordinato al fatto che tutti i creditori concorsuali siano stati,
ancorché in parte, soddisfatti, essendo sufficiente che ciò sia avvenuto anche
soltanto per alcuni di essi, circostanza questa verificatasi nel caso di
specie;
che, tanto rilevato,
il rimettente ritiene che le disposizioni censurate, che prevedono una limitata
retroattività della nuova disciplina, anche se emanate nel chiaro intento di
eliminare l’inapplicabilità della normativa in materia di esdebitazione
alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006, realizzano, però, una più
manifesta disparità di trattamento, posto che ad esse consegue che quanti sono
stati dichiarati falliti prima della predetta data sono ammessi alla esdebitazione solo se alla medesima data la relativa
procedura fallimentare era ancora pendente;
che, quanto alla non
manifesta infondatezza, il rimettente rileva che le finalità della introduzione
dell’istituto della esdebitazione del fallito sono
duplici: da una parte premiare il debitore collaborativo, dall’altra
incentivare la celere ripresa della attività produttiva;
che, prosegue il
rimettente, rispetto a dette finalità sarebbe incongrua la esclusione o la
ammissione al beneficio in funzione della avvenuta chiusura o meno della
procedura alla data della entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006;
che, in particolare,
quanto alla prima finalità, si avrebbe persino l’effetto paradossale di
pregiudicare il debitore che, con la sua condotta collaborativa, abbia
consentito una più celere definizione della procedura fallimentare, tale da
consentirne la chiusura prima del 16 luglio 2006, e, quanto alla seconda,
sarebbe controproducente non consentire di godere della agevolazione a chi sia da
più tempo rientrato in bonis;
che, aggiunge il
rimettente, le disposizioni sarebbero, comunque, prive di ragionevolezza in
quanto, rispetto a due soggetti dichiarati falliti nello stesso tempo,
riservano, senza alcuna giustificazione, un trattamento deteriore a quello la
cui procedura, svoltasi con maggiore celerità, si è chiusa prima del 16 luglio
2006, laddove l’interesse pubblico è, invece, quello di definire rapidamente le
procedure concorsuali;
che non risulta essere
intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che il Tribunale ordinario di Alessandria dubita, in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
(Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina
del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80);
che, ad avviso del
rimettente le due disposizioni sopraindicate violerebbero l’art. 3 Cost., in
quanto, fermi restando i requisiti e le altre condizioni indicate dall’art. 142
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), escludono
dalla possibilità di godere del beneficio della esdebitazione
i soggetti dichiarati falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di
chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80);
che tale esclusione
comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla
disciplina applicabile a chi può accedere al beneficio in questione, in virtù
del solo fatto che la procedura fallimentare, a lui pertinente, fosse ancora
aperta alla predetta data ed ancorché – essendo questi stato dichiarato fallito
prima della entrata in vigore del citato d.lgs. n. 5 del 2006 – si continuino
ad applicare nei suoi confronti le disposizioni originariamente contenute nel
regio decreto n. 267 del 1942;
che sarebbe, altresì,
irragionevole fare dipendere la possibilità di accedere o meno alla esdebitazione da fattori casuali e non riferibili alla
condotta del fallito, anzi pregiudicando la posizione di chi abbia consentito
una più celere definizione della procedura;
che la questione,
quanto alla violazione dell’art. 3 Cost. – ipotizzata dal rimettente sotto il
duplice versante sia della irragionevolezza intrinseca della limitazione
temporale della possibilità di beneficiare della disciplina in tema di esdebitazione sia della disparità di trattamento fra
soggetti che, in funzione della sola circostanza della attualità o meno ad una
certa data della pendenza della procedura fallimentare loro pertinente, sono, o
non sono, ammessi al predetto beneficio – è manifestamente infondata;
che analoga questione,
già sollevata in passato dal medesimo rimettente, è stata definita con
ordinanza di manifesta infondatezza (ordinanza n. 61 del
2010);
che gli argomenti a
suo tempo spesi da questa Corte appaiono tuttora pienamente validi;
che in particolare,
con specifico riferimento alla dedotta disparità di trattamento, il rimettente
omette di considerare che il criterio di discrimine nella applicazione di
diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno
che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di
ingiustificata disparità di trattamento, poiché, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, lo stesso naturale fluire del tempo è valido
elemento diversificatore delle situazioni giuridiche
(fra le ultime si vedano le sentenze n. 273 del
2011 e n.
197 del 2010 nonché le ordinanze n. 31 del
2011 e n. 61
del 2010);
che, per quanto
attiene alla irragionevolezza della fissazione di un limite temporale alla
possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione
– posto che l’unica alternativa possibile, onde non incorrere nella apposizione
di termini ritenuti ingiustificati, sarebbe stata quella di estendere la
applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato dichiarato
fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento – essa non è
riscontrabile nella censurata scelta legislativa;
che, anzi, tale scelta
appare coerente con la esigenza di compiere, al fine della concessione della esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti
alla verifica della effettiva meritevolezza del
beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o,
comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a
procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel
tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione
del detto limite temporale.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
(Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Alessandria,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.