Ordinanza n. 44 del 2012

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ORDINANZA N. 44

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Alfonso                         QUARANTA                                    Presidente

-          Franco                          GALLO                                               Giudice

-          Luigi                             MAZZELLA                                              ”

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               ”

-          Sabino                          CASSESE                                                 ”

-          Giuseppe                      TESAURO                                                ”

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        ”

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      ”

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           ”

-          Paolo                            GROSSI                                                    ”

-          Giorgio                         LATTANZI                                               ”

-          Aldo                             CAROSI                                                   ”

-          Marta                           CARTABIA                                              ”

-          Sergio                           MATTARELLA                             ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nel procedimento vertente tra la Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) – Onlus e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri con ordinanza del 13 gennaio 2011, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)», deducendo la violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, dell’art. 4, primo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonché dell’art. 6, primo comma, numero 3), del medesimo statuto (parametro, quest’ultimo, evocato solo in motivazione);

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso proposto dalla Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) – Onlus per l’annullamento del provvedimento del 24 giugno 2008, con il quale, al fine di prevenire danni alle colture, è stato consentito, in deroga ai vigenti divieti in materia, l’abbattimento di ottantacinque cinghiali in Provincia di Pordenone, autorizzando alla sua esecuzione gli agenti di vigilanza venatori provinciali, con l’ausilio di «cacciatori di cui all’art. 7, comma 6», della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2007, iscritti nell’apposito elenco provinciale istituito con delibera della Giunta regionale 6 agosto 2007, n. 1963;

che, unitamente ad altri motivi che investono il provvedimento impugnato nel suo complesso, la parte ricorrente ha censurato, in modo particolare, il fatto che siano stati autorizzati all’esecuzione dell’abbattimento in deroga anche i «cacciatori», cui detto compito non potrebbe essere, di contro, demandato in base alle previsioni dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

che, secondo il giudice a quo, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in «corretta applicazione» dell’art. 11 della legge regionale n. 14 del 2007 e degli ulteriori articoli da esso richiamati, sicché il ricorso dovrebbe essere rigettato;

che il rimettente dubita,  tuttavia, della  legittimità  costituzionale dei  commi 1 e

1-bis del citato art. 11;

che il giudice a quo rileva come l’art. 11 della legge regionale estenda ai mammiferi selvatici le modalità stabilite dai precedenti articoli per l’adozione delle deroghe concernenti gli uccelli, previste in attuazione dell’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE;

che, a fronte di ciò, i soggetti cui può essere affidata l’esecuzione degli abbattimenti verrebbero ad essere individuati dall’art. 7 della medesima legge regionale, che, al comma 6, include fra essi anche i titolari di licenza per l’esercizio venatorio;

che, per converso, l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 – qualificabile come norma fondamentale di riforma economico-sociale, secondo la giurisprudenza costituzionale – non attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare i soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento a fini di controllo della fauna nociva, ma ne fornisce una elencazione tassativa (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali): elencazione nella quale, come già chiarito nella sentenza di questa Corte n. 392 del 2005, non possono ritenersi compresi i cacciatori;

che, conseguentemente, il legislatore regionale non avrebbe osservato i limiti della potestà legislativa integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna, previsti dall’art. 6, primo comma, numero 3), dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;

che si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata;

che, nella memoria illustrativa, la Regione ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità della questione per erronea individuazione delle disposizioni censurate;

che, infatti, secondo la stessa ordinanza di rimessione, l’individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga sarebbe operata non dall’art. 11, commi 1 e 1-bis, bensì dal precedente art. 7, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2007, che consente a persone già in possesso di licenza per l’esercizio venatorio di partecipare, a determinate condizioni, agli abbattimenti: con la conseguenza che l’ipotizzata lesione dei principi costituzionali dipenderebbe da una disposizione diversa da quelle sottoposte a censura;

che, in ogni caso, del tutto inconferente sarebbe il comma 1-bis dell’art. 11, che non si occupa affatto dei soggetti abilitati agli abbattimenti in deroga, ma si limita a stabilire, in alcune ipotesi, la competenza delle province per il rilascio delle deroghe;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata;

che l’art. 11, comma 1, della legge regionale estende, infatti, ai mammiferi selvatici le disposizioni del Capo III della medesima legge in relazione, non già all’«esecuzione», ma solo all’«adozione» dei provvedimenti di deroga, ossia con riferimento ai presupposti delle deroghe, ai loro contenuti e alle relative procedure (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 14 del 2007);

che, pertanto, in assenza di indicazioni normative di segno contrario, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare ricorso al criterio ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente conforme: criterio alla luce del quale – ove si ritenga che le disposizioni di cui all’art. 19 della legge n. 157 del 1992 rappresentino un limite invalicabile anche per l’autonomia normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia e che l’art. 7 della legge regionale infranga detto limite – si dovrebbe concludere che l’esecuzione delle deroghe vada effettuata nel rispetto delle previsioni del citato art. 19 della legge statale, ivi comprese quelle relative al novero dei soggetti abilitati;

che, da ultimo e in via subordinata, la Regione assume che la scelta operata dall’art. 7, comma 6, della legge regionale, di far partecipare anche i titolari di licenza di caccia all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, risulterebbe pienamente ragionevole e, anzi, oggettivamente necessitata;

che tale disposizione sarebbe stata, infatti, introdotta dopo aver constatato come le Province, con il loro personale, fossero riuscite ad eseguire solo in minima percentuale gli abbattimenti previsti dai precedenti provvedimenti di deroga;

che, d’altra parte, le specie animali cosiddette «problematiche» costituirebbero ormai una vera e propria emergenza dal punto di vista naturalistico, invadendo gli spazi di altre specie fino a soppiantarle del tutto e recando gravi danni all’agricoltura: sicché l’intervento di soggetti abilitati all’esercizio della caccia rappresenterebbe la sola alternativa alla costituzione di un corpo permanente specializzato, peraltro difficilmente immaginabile nelle attuali condizioni della finanza pubblica.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia dubita, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, numero 3), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), della legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)»;

che il Tribunale rimettente censura, in specie, che le disposizioni denunciate – tramite un richiamo normativo che abbraccerebbe, a suo avviso, anche l’art. 7, comma 6, della citata legge regionale – includano tra i soggetti cui può essere demandato l’abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti divieti, anche i semplici titolari di licenza per l’esercizio venatorio, in contrasto con le tassative indicazioni dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituenti principio fondamentale della materia atto a vincolare la potestà legislativa regionale, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 392 del 2005 di questa Corte;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che l’art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2007 prevede, in effetti, che le disposizioni contenute nel medesimo capo della legge regionale (ossia il Capo III) si applichino «anche per l’adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici»; mentre il successivo comma 1-bis stabilisce che, in alcune ipotesi, la competenza al rilascio dell’autorizzazione in deroga spetti alle province;

che le disposizioni del Capo III della legge regionale, cui è riferibile il richiamo, disciplinano le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE – attualmente trasfuso nell’art. 9 della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE – concernenti gli uccelli selvatici;

che, ciò posto, appare evidente come la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 11 della legge reg. n. 14 del 2007 sia del tutto inconferente rispetto all’oggetto della censura, limitandosi a prevedere la competenza provinciale al rilascio di determinate autorizzazioni in deroga, senza affatto occuparsi dell’identificazione dei soggetti incaricati di attuarle;

che quanto, poi, al comma 1 dell’art. 11, il giudice a quo dà per scontato che il richiamo alle precedenti disposizioni del Capo III, ivi contenuto, ricomprenda anche l’art. 7, che individua i soggetti abilitati all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, includendo segnatamente tra essi – qualora la deroga riguardi le specie elencate nell’art. 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 17 giugno 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) – anche le «persone in possesso di licenza per l’esercizio venatorio» (comma 6);

che il rimettente ha omesso, tuttavia, di verificare la praticabilità di una diversa interpretazione della norma censurata, atta a superare il dubbio di costituzionalità prospettato;

che l’art. 11, comma 1, estende, infatti, l’applicabilità delle norme del Capo III della legge regionale con riguardo all’«adozione» delle deroghe relative ai mammiferi selvatici, senza fare menzione dell’«esecuzione» delle medesime;

che, nell’ambito del Capo III, le due fasi – adozione delle deroghe e loro esecuzione – risultano distintamente disciplinate, la prima dagli artt. 5 e 6, la seconda dagli artt. 7 e seguenti;

che, a fronte di tale dato testuale, il giudice rimettente avrebbe dovuto, quindi, preventivamente interrogarsi sulla possibilità di ritenere che il richiamo operato dalla norma censurata resti limitato alle sole disposizioni che prevedono i presupposti, i contenuti e le procedure per l’adozione delle deroghe, senza estendersi a quella che identifica i soggetti abilitati all’esecuzione degli abbattimenti; e, conseguentemente, di ritenere che – anche al fine di evitare il vulnus costituzionale denunciato – l’individuazione di detti soggetti, quando si tratti di abbattimenti di mammiferi selvatici, debba avvenire nel rispetto delle indicazioni al riguardo contenute nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992;

che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta, per giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità – nella specie manifesta – della questione (ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)», sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione ed agli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, numero 3), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.