Ordinanza n. 42 del 2012

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ORDINANZA N. 42

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso               QUARANTA                                                  Presidente

-  Franco               GALLO                                                             Giudice

- Luigi                    MAZZELLA                                                           ”

- Gaetano              SILVESTRI                                                            ”

- Sabino                CASSESE                                                              ”

- - Giuseppe          TESAURO                                                             ”

- Paolo Maria        NAPOLITANO                                                     ”

- Giuseppe             FRIGO                                                                   ”

- Alessandro          CRISCUOLO                                                        ”

- Paolo                  GROSSI                                                                 ”

 - Giorgio               LATTANZI                                                            ”

 - Aldo                  CAROSI                                                                ”

 - Marta                 CARTABIA                                                           ”

- Sergio                 MATTARELLA                                                     ”

 - Mario Rosario    MORELLI                                                              ”

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 maggio 2011, prot. n. GAB-DEC-2011-0000073 e 10 agosto 2011, prot. n. GAB-DEC-2011-0000128, promossi dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 26 luglio 2011 ed il 14 ottobre 2011, depositati in cancelleria l’8 agosto 2011 ed il 31 ottobre 2011 ed iscritti ai numeri 5 e 12 del registro conflitti tra enti 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, d’intesa con il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso depositato l’8 agosto 2011 (Reg. ric. n. 5 del 2011), la Regione Puglia ha proposto – in riferimento agli articoli 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione – conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, «per quanto possa occorrere», contro il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a proposito del decreto (prot. GAB-DEC-2011-0000073 del 9 maggio 2011) con il quale è stato disposto che «il dott. Massimo Avancini, funzionario della Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è confermato Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia per la durata di tre mesi a decorrere dalla data dell’11 maggio 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente»;

che, secondo la Regione ricorrente, il decreto impugnato sarebbe stato adottato in considerazione della intervenuta scadenza dell’efficacia di un precedente analogo decreto, n. 62 dell’11 febbraio 2011, con il quale il dott. Massimo Avancini era stato nominato Commissario straordinario del predetto Ente Parco, in sostituzione del dott. Girolamo Pugliese, che aveva ricoperto la carica di Presidente fino al 23 luglio 2010 e quella di Commissario straordinario fino al 10 febbraio 2011;

che entrambi i richiamati decreti sarebbero stati adottati in violazione della previsione dettata dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in quanto sia la nomina che la conferma del Commissario straordinario non sarebbero state precedute dalla prescritta intesa – tra Ministro e Presidente della Regione –, malgrado le reiterate sollecitazioni rivolte dalla Regione;

che, a proposito dell’interesse della Regione a promuovere conflitto malgrado l’approssimarsi della scadenza dell’incarico conferito al Commissario, la ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte in tema di interesse all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze fra enti, onde prevenire la reiterazione della condotta censurata;

che, quanto alla lesione delle competenze regionali, la ricorrente ugualmente rammenta la giurisprudenza di questa Corte intervenuta su casi analoghi, ove si è sottolineata la necessità di dar vita concretamente alla intesa, anche dopo la nomina di un commissario straordinario, trattandosi di epilogo interinale che non impedisce l’ordinario procedimento di nomina;

che il presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 (Istituzione del Parco nazionale dell’Alta Murgia), avrebbe il compito di disciplinare, fra l’altro, la tipologia ed il cambio di destinazione d’uso dei manufatti, le infrastrutture necessarie alle attività produttive, la gestione delle risorse naturali, le attività artigianali, commerciali e agro-silvo-pastorali, nonché gli interventi di sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento al turismo ed alla valorizzazione delle risorse, e delle tradizioni storiche e culturali;

che l’asserita lesione delle competenze regionali riguarderebbe quelle delineate dall’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla potestà legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall’art. 117, quarto comma, Cost., relativamente alla potestà legislativa residuale nelle materie dell’agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; dall’art. 118 Cost., relativamente alla ripartizione delle funzioni amministrative nonché dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici di cui all’art. 97 Cost., e del principio di leale collaborazione ricavabile dall’art. 5 Cost. (come conseguenza dei princìpi di unità ed autonomia in esso sanciti) in relazione all’art. 9, comma 3, della predetta legge n. 394 del 1991;

che, dunque, senza contestare allo Stato il potere di nominare un Commissario straordinario al fine di superare la temporanea assenza degli organi di gestione ordinaria dell’ente, si afferma che tale potere sostitutivo avrebbe natura necessariamente sussidiaria rispetto alla necessità dell’impegno verso una scelta condivisa, che non faccia degradare l’attività di co-determinazione in una attività meramente consultiva;

che, a conclusione del ricorso, è avanzata istanza di sospensione, sul presupposto della sussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, attesa la «patente illegittimità della attività dell’attuale commissario».

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato;

che, in punto di ammissibilità, il provvedimento impugnato avrebbe efficacia limitata fino all’11 agosto 2011, sicché al momento della trattazione del ricorso risulterebbe cessata la materia del contendere;

che, nel merito, il principio di leale collaborazione su cui si fonda l’intesa per la nomina del presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia non escluderebbe, in linea di principio, meccanismi idonei a superare il mancato raggiungimento dell’accordo;

che detta circostanza si sarebbe, nella specie, realizzata, considerato che sin dal mese di novembre 2010 si era trovata temporanea soluzione alla scadenza del mandato del Presidente con la nomina dello stesso a Commissario straordinario (organo non previsto da alcuna disposizione legislativa, ma indispensabile per garantire la continuità dell’azione amministrativa anche sotto il profilo delle responsabilità), attraverso un provvedimento che la Regione Puglia non contestò, dimostrando per tabulas la propria acquiescenza;

che, con altro ricorso, depositato il 31 ottobre 2011 (Reg. ric. n. 12 del 2011), la Regione Puglia ha proposto – in riferimento agli articoli 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione – conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, «per quanto possa occorrere», contro il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a proposito del decreto (prot. GAB-DEC-2011-0000128 del 10 agosto 2011) con il quale «il dott. Massimo Avancini, funzionario della Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è confermato Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia per la durata di un mese a decorrere dalla data dell’11 agosto 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente»;

che, a sostegno delle ragioni del ricorso – il quale si limita a dare notizia delle precedenti impugnative, mostrandosi informato dell’emanazione della sentenza n. 255 del 2011 di questa Corte, ma non anche, per ovvie ragioni cronologiche, della n. 264 del 2011 – vengono testualmente riproposti, con variazioni poco significative, gli stessi argomenti esposti nel predetto ricorso n. 5 del 2011 e testé sommariamente enunciati;

che il ricorso si conclude con un’istanza di sospensione, sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

che, con atto depositato il 19 gennaio 2012, il Presidente della Regione Puglia, riscontrando una nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso formale intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, per la nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia;

che, con atto pervenuto a mezzo fax il 20 gennaio 2012, la difesa regionale ha dichiarato di rinunciare ai suddetti ricorsi, giusta la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 19 gennaio 2012;

che, con atto depositato il 23 gennaio 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, di accettare la predetta rinuncia.

Considerato che i giudizi, riguardando un’identica materia, vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia;

che la Regione Puglia ha rinunciato ai ricorsi e la rinuncia è stata accettata dalla controparte nel procedimento nel quale essa si è costituita;

che la rinuncia ai ricorsi, seguita dall’accettazione di tutte le parti costituite, estingue i processi, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012