ORDINANZA N. 37
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
-
Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
-
Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dal Giudice dell’esecuzione
del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la s.p.a. Equitalia Emilia Nord e Contini Contino, con ordinanza del
24 febbraio 2011, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2011 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di una procedura di
riscossione coattiva di crediti, anche tributari, effettuata mediante
espropriazione immobiliare e promossa, nei confronti di un debitore,
dall’agente della riscossione, cioè dalla s.p.a. Equitalia
Emilia Nord, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio
Emilia, con ordinanza depositata il 24 febbraio
che il Giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) la s.p.a. Equitalia Emilia Nord aveva promosso «procedura esecutiva esattoriale» immobiliare per un credito di € 38.611,20 − di cui € 479,60 per «”tributo erariale”» −, comprensivi di mora, compensi e spese di procedura, come risulta dall’istanza depositata in data 25 marzo 2010; b) nel corso della procedura di riscossione esattoriale erano stati effettuati tre incanti dell’immobile esecutato – in data, rispettivamente, 18 novembre 2009, 9 dicembre 2009 e 13 gennaio 2010 – andati tutti deserti; c) la base d’asta del terzo incanto era stata di € 72.275,00; d) con istanza del 25 marzo 2010, l’agente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato per il minor prezzo tra detta base d’asta del terzo incanto e la somma per la quale si procede e quindi, «seppure implicitamente, l’assegnazione al prezzo corrispondente alla “minor […] somma per la quale si procede” e cioè per il credito tributario di Euro 479,60»; e) la causa era stata trattenuta a riserva, per provvedere sull’istanza di assegnazione;
che il medesimo Giudice premette poi, in
punto di diritto, che: a) in base al comma 2 dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (secondo cui, a séguito dell’istanza
dell’agente della riscossione di assegnazione dell’immobile allo Stato, il
giudice dell’esecuzione, in caso di esito negativo del terzo incanto, «dispone
l’assegnazione»), il giudice dell’esecuzione non ha il potere discrezionale di
non far luogo all’assegnazione allo Stato né può rifiutare l’emissione del
decreto di trasferimento quando lo Stato abbia versato il prezzo nel termine
assegnatogli; b) tale assegnazione ha natura “sostitutiva” della vendita
forzata ed il prezzo versato dallo Stato, pari alla minor misura tra la base
d’asta del terzo incanto ed il credito tributario per il quale si procede, è
acquisito alla massa attiva di cui all’art. 509 del codice di procedura civile
ed assegnato all’esattore ovvero distribuito tra l’esattore e gli eventuali
concorrenti, in ragione delle rispettive cause di prelazione (art. 84 del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 596 cod. proc. civ.); c)
l’indicata disciplina esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello
Stato sia l’incremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il
minore importo del credito tributario e la maggiore base d’asta del terzo
incanto; d) il «credito per cui si procede», menzionato dalla disposizione
denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi
crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a
quelli dell’esattore, considerato che l’art. 85 del d.P.R.
n. 602 del 1973 non rinvia né all’art. 589 cod. proc. civ. (secondo cui
«l’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma
non inferiore a quella prevista nell’art. 506») né all’art. 506 cod. proc. civ.
(il quale indica, per l’assegnazione, «un valore non inferiore alle spese di
esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello
dell’offerente»); e) siffatta interpretazione del menzionato quadro normativo
e, in particolare, della disposizione denunciata, è «l’unica possibile,
utilizzando gli ordinari strumenti ermeneutici di cui dispone il giudice
ordinario», non essendo prospettabile un’interpretazione costituzionalmente
orientata della stessa;
che, sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta
infondatezza, che la disposizione denunciata, «nella parte in cui
prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il
prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per
[…] il prezzo base del terzo incanto”»,
si pone in contrasto: a) con gli artt. 3 e 53 Cost., per «violazione dei
principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di eguaglianza in
sé e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) con gli artt. 3 e
42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione
coattiva»;
che, con riferimento alla dedotta violazione
degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente osserva che la disciplina denunciata
presenta tre diversi profili di contrasto con
che, sotto il primo profilo, il Giudice a quo assume che, secondo ragione,
l’assegnazione dell’immobile allo Stato, in quanto sostitutiva della vendita,
potrebbe avvenire solo con il versamento del prezzo ribassato che funge da base
d’asta del terzo incanto (anche a tener conto delle esigenze pubblicistiche
sottostanti all’esecuzione esattoriale) e non certo del prezzo pari alla misura
del credito tributario per il quale si procede: ammontare, questo, che
costituisce una «variabile indipendente dal valore dell’immobile […] neppure
indirettamente collegata» con esso;
che, sotto il secondo profilo, sempre per il
medesimo Giudice, la disciplina denunciata è irragionevole, perché «premia» il
contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base
d’asta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di tributi per un ammontare
complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dell’assegnazione del
suo immobile allo Stato, subisce, «oltre alla perdita dell’immobile, anche
l’ulteriore falcidia rappresentata dalla differenza tra base d’asta e tributo
insoluto»;
che, sotto il terzo profilo, sempre ad avviso
del rimettente, la fissazione del prezzo di assegnazione dell’immobile in base
al criterio della minor somma tra base d’asta e credito tributario per cui si
procede, pur non avendo la funzione di sanzionare l’inadempienza del
contribuente, tuttavia impone a quest’ultimo – nell’evenienza, meramente
casuale, che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo
incanto – di subire un sacrificio patrimoniale superiore (per l’entità della
differenza tra la base d’asta ed il debito tributario) a quello commisurato
alla sua capacità contributiva e, quindi, a quello corrispondente
all’obbligazione tributaria (e relativi accessori), come accertata e risultante
dall’estratto di ruolo;
che, sempre con riguardo a tale profilo, il
Giudice a quo sottolinea che il
principio di capacità contributiva è applicabile anche nella fase della
riscossione dei tributi, perché il citato «art. 53 comma 1° Cost. non distingue
il momento fisiologico dell’adempimento dalle patologie del rapporto di
imposta» e perché «il concorso alle spese pubbliche si attua […] con
l’adempimento, spontaneo o coattivo, della pretesa tributaria»;
che, con riferimento alla dedotta violazione
degli artt. 3 e 42 Cost., il rimettente osserva che l’assegnazione
dell’immobile allo Stato ad un prezzo pari all’ammontare del credito tributario
e, quindi, inferiore al prezzo base del terzo incanto, non costituisce il
«serio ristoro» che la giurisprudenza costituzionale richiede per l’indennizzo
da corrispondersi in caso di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del
terzo comma dell’art. 42 Cost. (Corte costituzionale, sentenze n. 348 del
2007 e n. 5
del 1980);
che, secondo il Giudice a quo, il principio «del serio ristoro», pur se previsto per
l’indennizzo a séguito di espropriazione per pubblica utilità o di altri atti
ablatori disposti dalla pubblica amministrazione, è applicabile anche nell’ipotesi
di altri trasferimenti coattivi della proprietà privata, quale quello di
specie, perché «quando lo Stato esercita la potestà, con determinazione ex uno latere e fuori da un contesto
negoziale, di acquistare un bene privato, il corrispettivo dello scambio deve
essere “congruo, serio ed adeguato” ossia deve assumere a parametro – pur
potendo discostarsene al ribasso per contemperare interessi pubblici e privati
– “il valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali fatte
palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso” (Corte Cost.
30/1/1980 n. 5) e non può legittimamente basarsi su “elementi del tutto
sganciati da tale dato” (Corte Cost.
24/10/2007 n. 348)»;
che, quanto alla rilevanza, il Giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia, dopo avere ribadito che
l’interpretazione della disposizione denunciata sopra indicata è «l’unica
possibile» e che non è prospettabile un’interpretazione costituzionalmente
orientata della stessa, afferma che, nella specie: a) sussistono tutte le
condizioni per far luogo all’assegnazione allo Stato dell’immobile per un
prezzo pari alla «somma per la quale si procede», invece che per il maggior
importo del prezzo base del terzo incanto andato deserto; b) solo la richiesta
pronuncia di illegittimità costituzionale «comporterebbe il rigetto
dell’istanza di assegnazione oppure il suo accoglimento ma al “prezzo base del
terzo incanto”»;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate;
che, quanto al dubbio prospettato dal rimettente in ordine alla ragionevolezza del denunciato art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, «rispetto allo scopo e al principio di uguaglianza», l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la scelta del legislatore di prevedere l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede «non risulta irragionevole», tenuto conto che: a) le argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 383 del 1988, per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sono valide anche nell’«attuale contesto normativo, in parte mutato», e nonostante la «diversa prospettazione della questione» da parte del giudice a quo; b) il rimettente non ha considerato né che il prezzo base del terzo incanto non può costituire un «utile parametro di riferimento», considerato che per quel prezzo l’immobile «non è risultato “appetibile” sul mercato», né che, «per lo Stato la devoluzione rappresenta un “acquisto coattivo”» di detto immobile, con la conseguenza che «L’accoglimento della questione […] comporterebbe […] per lo Stato l’acquisto (coattivo) di un immobile […] ad un valore risultato non appetibile sul mercato, ossia un esito che non potrebbe ritenersi congruo e ragionevole»; c) l’istituto censurato è «preordinato a fronteggiare la invendibilità del bene esecutato evitando che la procedura esecutiva si estingua per mancanza di offerte e non è pregiudizievole per i creditori, che partecipano comunque alla distribuzione del ricavato dall’assegnazione, potendo essi stessi partecipare agli incanti»;
che, quanto al parametro di cui all’art. 53 Cost., la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esso non è, nella specie, conferente, atteso che il principio di capacità contributiva «attiene alla genesi dell’obbligazione tributaria, ovvero al momento in cui si verifica il presupposto dell’imposizione» (cita, in proposito, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 181 del 2007) e non riguarda la «fase patologica dell’obbligazione tributaria», ossia la «fase della riscossione di somme già resesi definitive», nella quale invece si inserisce la disposizione denunciata;
che priva di fondamento è, infine, secondo la medesima Avvocatura, anche la questione sollevata in riferimento all’art. 42 Cost., perché detto parametro costituzionale riguarda l’istituto dell’espropriazione per motivi di interesse generale, che fa sorgere, in capo all’espropriato, un interesse legittimo all’indennizzo e non quello, ad essa estraneo, della espropriazione forzata (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 1971; n. 93 del 1964; n. 42 del 1964).
Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia dubita della legittimità dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento»;
che la disposizione − applicabile
solo «se si procede per entrate tributarie dello Stato» (art. 30, comma 1, del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337») − è denunciata «nella parte in cui prevede che l’assegnazione
allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo
incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per […] il prezzo base
del terzo incanto”»;
che, secondo il Giudice rimettente, la
disposizione denunciata contrasta con: a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e
di eguaglianza in sé e in relazione al principio di capacità contributiva»; b)
gli artt. 3 e 42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per
l’assegnazione coattiva»;
che questa Corte, con la sentenza n. 281 del
2011, successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha affermato
che l’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, víola l’art. 3 Cost., perché, prevedendo che l’immobile sia
assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la quale si
procede, stabilisce il prezzo del trasferimento in un ammontare che,
irragionevolmente, «prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene
e che può anche essere irrisorio» e ha pertanto dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il
terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha
luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per
la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto»;
che, a séguito della suddetta sentenza,
le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate dal Giudice
dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sono divenute prive
di oggetto;
che la norma censurata è stata espunta
dall’ordinamento con efficacia ex tunc e, pertanto, il Giudice a quo non deve valutare la perdurante rilevanza delle questioni
sollevate, valutazione questa che, sola, potrebbe giustificare la restituzione
degli atti al rimettente;
che le questioni sollevate devono, per
tali ragioni, essere dichiarate manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 225,
n. 215, n. 85, n. 55, n. 19 e n. 5 del 2011; n. 298 e n. 11 del 2010).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione,
dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.