ORDINANZA N. 24
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI
”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre
2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre 2010, iscritta al n. 40
del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione della
società Toil s.p.a.;
udito nella camera di consiglio del 25
gennaio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza deliberata
il 27 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della
legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), nella
parte in cui, disciplinando gli impianti di distribuzione di carburanti e GPL,
prescrive condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla
normativa statale, da applicarsi anche agli impianti già realizzati ma non
ancora collaudati;
che il rimettente è investito del
ricorso proposto dalla società Toil s.p.a., nei confronti del Comune di Casarano e della
Regione Puglia, per ottenere l’annullamento del provvedimento regionale del 19
maggio 2010 con il quale sono state sospese le operazioni di collaudo
dell’impianto di distribuzione di carburanti e GPL, realizzato dalla
ricorrente;
che, secondo quanto riferisce il giudice
a quo, la predetta società, munita delle prescritte autorizzazioni alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto, aveva ultimato i lavori di
realizzazione dello stesso e richiesto al Comune di Casarano di procedere al
collaudo;
che in data 12 maggio 2010 il Comune di
Casarano aveva convocato, per il 21 maggio successivo, la Commissione per
l’espletamento del collaudo, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione
Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti) e dell’art. 22 del Regolamento della Regione
Puglia 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria);
che, prima della conclusione delle
operazioni di collaudo, è stata approvata la legge reg. Puglia n. 21 del 2009,
la quale ha introdotto, all’art. 13, una nuova disciplina in materia di
sicurezza degli impianti di distribuzione di carburanti e GPL, sicché
l’Amministrazione regionale ha comunicato la sospensione del collaudo, in
ragione della rilevata inadeguatezza dell’impianto alle nuove prescrizioni;
che, riferisce ancora il rimettente, nel
ricorso per l’annullamento del provvedimento di sospensione del collaudo, la
società Toil s.p.a. ha
dedotto «l’eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa»,
la violazione dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21 del 2009 e dell’art.
2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
nonché l’illegittimità costituzionale della norma regionale indicata, per
contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.;
che, in particolare, la società
ricorrente ha precisato di avere realizzato l’impianto nel rispetto di quanto
prescritto, in tema di distanze di sicurezza esterne, dall’allegato A), punti
13.2. e 13.3., del d.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340
(Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione), e di avere ottenuto il
parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sicché, non
risultando oggettivamente possibile alcuna modifica o adeguamento dell’impianto
già realizzato alle nuove prescrizioni introdotte dall’art. 13 della legge reg.
Puglia n. 21 del 2009, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione al
caso di specie;
che infatti, secondo la società
ricorrente, il riferimento contenuto nell’art. 13 citato agli «impianti non
ancora collaudati» riguarderebbe soltanto gli impianti suscettibili di
adeguamento alle nuove prescrizioni, e tale interpretazione sarebbe avvalorata
dal fatto che la legge reg. Puglia n. 21 del 2009 non disciplina in alcun modo
gli effetti derivanti dalla impossibilità di realizzare tale adeguamento, né
predispone un sistema di indennizzo a favore dei soggetti, già autorizzati, che
si vengano a trovare nella condizione di non poter più esercitare l’attività in
oggetto;
che, diversamente, sempre secondo la
società ricorrente, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 41 e 117 Cost.;
che il rimettente, dopo aver dato atto
che nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita nel giudizio
principale, procede all’esame della norma censurata, la quale stabilisce che
«gli impianti di distribuzione carburanti e GPL di nuova realizzazione,
compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso
di potenziamento della capacità complessiva […], devono assicurare il rispetto
delle seguenti condizioni […]»;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione
in oggetto avrebbe posto una chiara distinzione tra gli impianti già
realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari delle nuove
disposizioni, e gli impianti di nuova realizzazione – compresi quelli non
ancora collaudati –, che invece sono tenuti al rispetto delle nuove
prescrizioni in materia di sicurezza;
che, peraltro, la stessa disposizione
esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione «anche gli impianti di
nuova realizzazione già collaudati»;
che, stante la richiamata formulazione
letterale della norma censurata, il rimettente assume di non poter accedere
all’interpretazione prospettata dalla ricorrente, e solleva questioni di
legittimità costituzionale della stessa norma per contrasto con gli artt. 3 e
41 Cost., mentre reputa insussistente la lesione dell’art. 117 Cost. «in
ragione della latitudine della competenza regionale in materia di impianti di
distribuzione di carburanti, che riguarda ogni aspetto, compreso quello
relativo alle distanze di sicurezza»;
che, in punto di rilevanza, il giudice a
quo si limita ad osservare come, esclusa la praticabilità dell’interpretazione
riduttiva della disposizione regionale, propugnata dalla parte ricorrente, in
difetto di una pronuncia di accoglimento delle questioni il ricorso andrebbe
respinto;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza, lo stesso giudice riprende gli argomenti svolti dalla ricorrente
nel giudizio principale, a sostegno delle eccezioni di illegittimità
costituzionale della norma regionale;
che, in particolare, è evidenziata
l’irragionevolezza della distinzione tra impianti collaudati e non ai fini
dell’applicazione della nuova disciplina, dichiaratamente volta a rafforzare la
tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica dal rischio di incendi ed esplosioni;
che il rimettente evidenzia come, una
volta che si ritenga l’attività in esame oggettivamente pericolosa, dovrebbe
darsi preminente rilievo all’interesse pubblico, a prescindere dall’avvenuto
rilascio del certificato di collaudo, dovendosi altrimenti ritenere che tale
interesse sia già sufficientemente garantito dalla conformità dell’impianto
alle prescrizioni dettate dalla normativa statale contenuta nel d.P.R. n. 340 del 2003, come avvenuto nella specie;
che la condizione degli impianti di
nuova realizzazione non ancora collaudati non sarebbe affatto diversa da quella
degli impianti per i quali la procedura di collaudo risultava già conclusa al
momento dell’entrata in vigore della norma censurata, sicché il differente
trattamento previsto dal legislatore regionale risulterebbe privo di
giustificazione;
che, pertanto, la norma regionale
sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude dal
proprio ambito di applicazione «anche le strutture autorizzate, già realizzate
o in fase di realizzazione, che, ancorché non collaudate, siano insuscettibili
di materiale modificazione e/o adeguamento» alle nuove prescrizioni di
sicurezza;
che l’irragionevolezza della distinzione
posta alla base del differente trattamento degli impianti già realizzati, in
ragione dell’intervenuto collaudo, ridonderebbe anche in lesione del parametro
che tutela l’iniziativa economica privata;
che la norma censurata, infatti,
imporrebbe un sacrificio ingiustificato a coloro i quali hanno avviato, o
perfino completato, il proprio programma di investimento nel rispetto della
normativa statale, prima dell’entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 21
del 2009;
che il rimettente prospetta, in via
subordinata, la violazione dell’art. 41 Cost., in considerazione del fatto che
la disposizione oggetto di censura non ha previsto un meccanismo di tipo
indennitario, volto a compensare il sacrificio economico imposto ai titolari di
impianti realizzati sulla base di provvedimenti autorizzativi legittimamente
emessi, che non possano essere modificati e adeguati alle prescrizioni
introdotte dalla sopravvenuta disciplina;
che, con memoria depositata il 29 marzo
2011, la società Toil s.p.a.
si è costituita nel giudizio incidentale per invocare la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21 del
2009, svolgendo argomenti sostanzialmente assimilabili a quelli del rimettente,
alla cui sintesi si può dunque rinviare.
Considerato che il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dubita, in
riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre
2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009), nella parte in cui, disciplinando l’attività di
distribuzione di carburanti e GPL, prescrive condizioni di sicurezza ulteriori
rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli
impianti già realizzati ma non ancora collaudati;
che il rimettente deve decidere sulla
domanda di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la
sospensione del collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti e GPL
realizzato dalla società Toil s.p.a.,
previa autorizzazione del Comune di Casarano, in epoca antecedente all’entrata
in vigore della norma censurata;
che tale impianto, per ammissione della
stessa società Toil s.p.a.,
costituitasi anche nel giudizio di legittimità costituzionale, non è
rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalla predetta norma, né
risulta suscettibile di adeguamento;
che il giudice a quo, prima di
argomentare le ragioni dell’asserito contrasto della norma regionale con i
parametri evocati, dà conto della impossibilità di procedere ad una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa, che escluda
dal relativo ambito di applicazione gli impianti già realizzati ma, come nella
specie, non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della legge reg.
Puglia n. 21 del 2009;
che, in epoca successiva all’ordinanza
di rimessione, è entrato in vigore l’art. 29 della legge della Regione Puglia 6
luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2011), il quale prevede testualmente che
«l’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 […] non si applica
agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data
di entrata in vigore della stessa legge»;
che, a fronte di tale ius superveniens, che incide
direttamente sulla norma censurata, spetta al giudice rimettente la valutazione
circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni
sollevate;
che, di conseguenza, deve essere disposta la
restituzione degli atti allo stesso rimettente affinché proceda alla predetta
valutazione, alla luce del nuovo quadro normativo (ex plurimis,
ordinanze n. 326,
n. 296 e n. 216 del 2011).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.