SENTENZA N. 21
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 2-ter,
undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere), promosso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
procedimento penale a carico di D.M.T. ed altri con
ordinanza del 3 marzo 2011, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 14
dicembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto in
fatto
1.− Il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, seconda sezione penale, con ordinanza
del 3 marzo 2011 (r.o. n. 178 del 2011) ha sollevato,
per violazione degli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere).
1.1.− Il Tribunale rimettente
premette di essere stato investito della proposta depositata il 30 settembre
2009 con la quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli –
Direzione distrettuale antimafia faceva istanza di sequestro e di successiva
confisca, a norma dell’art. 2-ter,
undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, dei beni nella disponibilità di
una persona deceduta il 3 novembre 2004.
Il pubblico ministero aveva individuato, quali soggetti nei cui confronti
avanzare la proposta, i successori a titolo universale del defunto, avverso il
quale si era proceduto dinanzi alla Corte di assise del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale; il procedimento
era stato definito con sentenza di estinzione del reato per morte del reo,
pronunciata il 15 settembre 2005.
1.2.− Il tribunale rimettente dà
quindi atto di avere disposto il sequestro anticipato dei beni già nella
disponibilità del defunto e di avere fissato l’udienza per la trattazione in
camera di consiglio, integrando il contraddittorio con i successori dello
stesso a titolo universale. I difensori di costoro avevano contestato la
sussistenza dei presupposti normativi posti a base del sequestro e, richiamate
alcune pronunce della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti
dell’uomo, avevano dedotto «il contrasto della procedura con il principio
costituzionale del “giusto processo”, in quanto implicante un accertamento
incidentale della “responsabilità di prevenzione di un soggetto deceduto
impossibilitato a difendersi rispetto alle accuse che gli verrebbero mosse”,
sia per la ontologica inesistenza del soggetto stesso, sia per la carenza di un
sistema di rappresentanza che sia effettivo e plausibile».
1.3.– Anche alla luce delle
argomentazioni difensive, il Tribunale ritiene che la disciplina dettata
dall’art. 2-ter, undicesimo comma,
della legge n. 575 del 1965 presenti profili di contrasto con i principi
costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.
Il rimettente ripercorre l’evoluzione
normativa e giurisprudenziale sul rapporto tra misure di prevenzione personali
e patrimoniali, prendendo le mosse dalla precedente formulazione dell’art. 2-ter citato, che contemplava un rapporto
di pregiudizialità tra le prime e le seconde, e ricorda che l’esigenza di
attenuare il vincolo di stretta pregiudizialità tra la misura di prevenzione
personale e quella patrimoniale è stata avvertita dalla giurisprudenza di
legittimità in relazione alle ipotesi di sopravvenuta morte della persona
pericolosa o di cessazione della preesistente pericolosità sociale. Il rimettente
richiama, in particolare, l’orientamento espresso dalla sentenza delle sezioni
unite della Corte di cassazione n. 18 del 3 luglio 1996, secondo cui la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di una
persona proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, una
volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata
della stessa, nel senso della sua appartenenza a un’associazione di tipo
mafioso, e di indimostrata provenienza legittima dei beni confiscati, non viene
meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione. In tale
prospettiva, osserva ancora il rimettente, la giurisprudenza di legittimità ha
ritenuto che il procedimento di prevenzione patrimoniale possa essere anche
iniziato in seguito alla cessazione degli effetti dell’applicazione della
misura di prevenzione personale.
L’elaborazione
giurisprudenziale richiamata avrebbe trovato l’avallo della disciplina
positiva, visto che «non sempre la misura
patrimoniale seguiva o affiancava quella personale» (art. 2-ter, settimo e ottavo comma, della legge
n. 575 del 1965) e la prospettiva tesa all’attenuazione del vincolo di
pregiudizialità tra misura di prevenzione personale e patrimoniale sarebbe stata
recepita dal legislatore con l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 2-bis e
dell’undicesimo comma dell’art. 2-ter della
legge n. 575 del 1965, previsioni queste che hanno accentuato «la tendenza alla
oggettivizzazione del procedimento patrimoniale antimafia».
Nonostante tale tendenza,
sottolinea il rimettente, «il vigente
sistema legislativo postula pur sempre un indefettibile collegamento con il
profilo personale del soggetto cui è riferibile la proposta di applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale, nel senso che l’ambito di
applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione deve intendersi
limitato solo nei confronti del patrimonio dei soggetti indiziati di cui
all’art. 1 della l. 575/65»; l’accertamento del presupposto soggettivo
rappresenterebbe un passaggio obbligato per disporre la confisca prevista
dall’art. 2-ter e «tale preventiva
valutazione, sia pure in via incidentale, si impone – alla luce del vigente
sistema legislativo – pur nella ipotesi prevista dall’art. 2-ter, undicesimo comma, in cui la
proposta di confisca venga formulata nei confronti di un soggetto già deceduto
(entro il limite di cinque anni dal decesso)». Con la
possibilità di attivare la procedura prevista dall’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 anche nelle ipotesi in cui nei
confronti del soggetto deceduto non vi sia stato, in costanza di vita, «un
accertamento definitivo – in sede di prevenzione ovvero in sede penale – della
pericolosità sociale derivante dalla appartenenza ad un sodalizio mafioso», si
determinerebbe, ad avviso del rimettente, «una concreta lesione del diritto di
difesa e del principio del giusto processo, apparendo evidente che nell’ipotesi
di soggetto già deceduto la valutazione del presupposto soggettivo di cui
all’art. 1 della legge 575/1965 verrebbe di fatto operata senza che sia
possibile instaurare il contraddittorio con il soggetto cui tale qualifica è
attribuita».
1.4.– Richiamata la giurisprudenza
costituzionale che ha chiarito alcuni concetti essenziali del sistema delle misure
di prevenzione, quali quello di pericolosità sociale, il rimettente si sofferma
sulla sentenza
n. 335 del 1996 di questa Corte, che ha ribadito la compatibilità con gli
artt. 3, 42 e 112 Cost. del sistema delle misure di prevenzione (all’epoca
connotato da una scelta normativa radicalmente opposta a quella perseguita nel
2008) proprio in quanto «il legislatore era rimasto fermo nel richiedere, per
l’emanazione dei provvedimenti di sequestro e confisca, un collegamento tra la
cautela patrimoniale e l’esistenza di soggetti individuati, da ritenere
pericolosi»; aggiunge che il tema era stato nuovamente preso in esame dall’ordinanza n. 368
del 2004, con la precisazione che «il sistema rimaneva ancorato al
principio per cui le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un
rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti
portatori di pericolosità sociale che ne dispongano».
Richiamata la configurazione della confisca dei beni rientranti nella disponibilità di
un soggetto proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione personale
delineata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
n. 18 del 1996, il rimettente sottolinea che la tesi della natura autonoma
della confisca avrebbe poi trovato un preciso riscontro nelle modificazioni
introdotte dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha sancito l’autonomia del
procedimento penale e del procedimento di prevenzione e l’applicabilità della
confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona
alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, ancorché il relativo
procedimento di prevenzione non sia ancora iniziato. Con la sentenza n. 335 del
1996
La citata pronuncia delle sezioni unite
della Corte di cassazione n. 18 del 1996, ad avviso del rimettente, da un lato,
non avrebbe considerato le eventuali problematiche, relative alla corretta
instaurazione del contraddittorio e alla tutela del diritto di difesa, originate dal
decesso del proposto e, dall’altro, avrebbe continuato a pretendere, ai
fini della confisca, un vero e proprio accertamento dei presupposti personali e
patrimoniali richiesti dalla legge antimafia e, parallelamente, la mancata
dimostrazione della legittima provenienza dei beni.
Proseguendo nella ricostruzione del
quadro normativo e giurisprudenziale, il rimettente richiama la sentenza n. 368 del
2004 di questa Corte, che, pronunciandosi sulla questione relativa al
rapporto tra misure di prevenzione personali e misure di prevenzione
patrimoniali, avrebbe escluso un rapporto di completa autonomia tra le stesse,
affermando che un intervento volto a rendere possibile l’applicazione della
confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di una misura di
prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale si tradurrebbe
in una innovazione conseguente a una scelta di politica criminale di esclusiva
spettanza del legislatore.
In questo quadro sono intervenute le
riforme di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, alla
legge 15 luglio 2009, n. 94. Quanto alla riforma del 2008, la seconda parte del
novellato comma 6-bis dell’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 va
coordinata con la previsione contenuta nel nuovo comma undicesimo dell’art. 2-ter della medesima legge, che stabilisce
un limite temporale massimo di cinque anni, decorrente dal decesso, entro il
quale è possibile attivare il procedimento per l’applicazione della misura
patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare.
Osserva al riguardo il rimettente che «il ricorso sempre più incisivo agli
strumenti di ablazione patrimoniale, li ha resi progressivamente assimilabili
all’actio in rem ispirata ad un concetto di
pericolosità in sé del bene, in quanto proveniente da delitto, piuttosto che di
pericolosità della persona, potendosi anche prescindere – alla stregua delle
evoluzioni giurisprudenziali poi consacrate in norma di legge – dall’esistenza
in vita del soggetto attinto dalla misura prima della conclusione del
procedimento prevenzionale, che potrà spiegare i suoi
effetti anche in danno degli eredi». La legge n. 94 del 2009, continua il
rimettente, è intervenuta nuovamente sull’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 al fine di prevedere che le misure
di prevenzione patrimoniali possano essere richieste e applicate
«indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro
applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». Ad avviso
del rimettente, un’interpretazione letterale di tale inciso potrebbe indurre a
ritenere che il legislatore abbia inteso prescindere dall’accertamento della
pericolosità sociale del soggetto attinto dalla confisca, il che porrebbe
rilevanti problemi di compatibilità con i principi costituzionali di cui agli
artt. 27, 41 e 42 Cost.; si è pertanto proposta una lettura costituzionalmente
orientata della norma, per cui «la misura di prevenzione patrimoniale deve
ritenersi applicabile non soltanto nei casi normativamente previsti, ma pure in
ulteriori ipotesi in cui la misura personale, pur in presenza di un individuo
pericoloso, o che è stato a suo tempo pericoloso, non può essere irrogata, per
il ravvisato difetto di attualità della pericolosità sociale ovvero perché sia
cessata l’esecuzione della misura personale medesima». Se, dunque, secondo
l’elaborazione giurisprudenziale prevalente, nel giudizio finalizzato alla
confisca di prevenzione non si può prescindere da un vaglio – sia pure
incidentale – sulla pericolosità del soggetto proposto, si pone, ad avviso del
rimettente, un problema di compatibilità delle moderne sanzioni patrimoniali
con alcuni fondamentali princìpi costituzionali,
soprattutto in considerazione del
“nuovo” art. 111 Cost., che ha cristallizzato i princìpi
del giusto processo, tra i quali il contraddittorio e la parità delle armi tra
le parti. Ad avviso del rimettente, la sopravvenienza della fondamentale
disposizione dell’art. 111 Cost. e della possibilità di agire con le misure di
prevenzione patrimoniali nei confronti dei successori del de cuius pericoloso impone un vaglio
sulla compatibilità del nuovo assetto della prevenzione patrimoniale
disciplinato dal legislatore del 2008 e del 2009 con i princìpi
costituzionali indicati, un vaglio da effettuare anche alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto
la conformità della confisca antimafia prevista dalla legislazione italiana in
quanto disposta sulla base di un procedimento qualificabile come pienamente
giurisdizionale.
La possibilità di assicurare la
partecipazione personale dell’interessato al giudizio riveste, secondo il
tribunale rimettente, un’indiscutibile importanza, sia dal punto di vista della
salvaguardia dei diritti della persona da giudicare, sia da quello, oggettivo,
della legalità della procedura rispetto alle posizioni delle parti: sotto il
primo profilo, la partecipazione costituisce «una condizione essenziale per
l’esplicazione dei diritti che competono al soggetto in quanto contraddittore»,
mentre sotto il secondo profilo «può dirsi che sia la stessa definizione
costituzionale del processo (di qualsiasi processo, alla stregua del dato
testuale dell’articolo 111 della Costituzione) come contraddittorio a
determinare l’essenzialità della possibile partecipazione del soggetto in
ipotesi qualificabile come portatore di pericolosità personale in quanto
momento di realizzazione di una situazione processuale giuridicamente
rilevante». Ribadito che in ogni processo la presenza fisica dell’interessato
(o almeno la possibilità astratta di partecipare) costituisce momento
fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza del
giudizio, il rimettente richiama l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo
cui il principio della parità delle armi postula la possibilità per ciascuna
parte di presentare la sua causa in condizioni tali da non trovarsi in
posizione di svantaggio rispetto all’altra parte.
Anche alla luce dell’art. 14, comma 3,
lettera d), del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966
(ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881) e della
Raccomandazione n. 11 adottata il 21 maggio 1975 dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, il rimettente ritiene evidente, nel caso in esame,
l’inosservanza dei princìpi indicati, atteso che «il
legislatore ha costruito la fattispecie prescindendo dalla posizione del de cuius
pericoloso e ritenendo integrato il contraddittorio formale nei confronti dei suoi
successori a titolo universale o particolare»; al contrario, «posta la
correlazione tra presenza nel giudizio e possibilità di autodifesa, la
compressione di tale modalità difensiva determinata dall’impossibilità
oggettiva dell’imputato di partecipazione al giudizio presenta profili di
incompatibilità con i princìpi minimi del
contraddittorio, dal momento che – libero il proposto in vita di difendersi
avvalendosi dell’attività tecnica di un difensore o di non difendersi affatto –
tale libertà risulta vistosamente compressa nel caso della impossibilità
materiale di essere presente».
Richiamate alcune decisioni della Corte
EDU sull’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché la sentenza n. 93 del
2010 di questa Corte e la sentenza delle sezioni unite della Corte di
cassazione n. 13426 del 25 marzo 2010 sulla inutilizzabilità, nel giudizio di
prevenzione, delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio
penale di cognizione, il rimettente osserva che nel caso in esame, esclusa la
possibilità di una partecipazione personale del soggetto qualificabile come
portatore di pericolosità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 575 del 1965,
neppure sarebbe ipotizzabile un contraddittorio con un eventuale difensore del de cuius, in
quanto, da una parte, l’art. 2-ter,
undicesimo comma, della legge citata contempla solo i successori come soggetti
nei cui confronti avanzare la proposta di confisca di prevenzione e,
dall’altra, l’ordinamento non prevede tale evenienza, comportando la morte
dell’interessato l’immediata estinzione del rapporto processuale. Né sarebbe praticabile
una via alternativa alla questione di legittimità costituzionale, ritenendo
sufficiente, ai fini del vaglio incidentale sulla pericolosità del de cuius, il
«materiale istruttorio» raccolto, in contraddittorio, nell’ambito di un
procedimento già svoltosi nei confronti del proposto, poi deceduto, per reati
dai quali sia possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sensi dell’art.
1 della legge n. 575 del 1965: tale soluzione, «soprattutto nelle ipotesi, come
quella in esame, in cui non si sia formato un accertamento di merito sulla
pericolosità del soggetto, non appare soddisfacente proprio sotto il profilo
del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e della parità delle
armi, sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione». La soluzione
prospettata, infatti, prescinde dalla «possibilità che il soggetto nei cui
confronti si formula pur sempre un giudizio di pericolosità (ma anche di
disponibilità, sproporzione ed illecita provenienza dei beni) si difenda sul
punto in quella che è la sede propria dell’accertamento», ossia nel
procedimento di prevenzione instaurato dopo la morte e in relazione alle sue
finalità specifiche. L’esigenza di difesa non sarebbe adeguatamente soddisfatta
dall’instaurazione del contraddittorio con i successori a titolo universale o
particolare, apparendo la norma censurata dettata più al fine di consentire
l’instaurazione del procedimento, che non a quello di assicurare un valido ed
effettivo contraddittorio su ciascuna delle valutazioni demandate al giudice.
Ad avviso del rimettente, infatti, «mal si comprende come potrebbero i
successori difendersi efficacemente (e non ricoprire soltanto un ruolo formale
di parte processuale) su vicende che hanno coinvolto il loro ascendente e delle
quali potrebbero non essere a conoscenza». In secondo luogo, «non appare
convincente utilizzare, in assenza di reale contraddittorio, gli esiti
probatori di un diverso procedimento, svoltosi in costanza di vita del
soggetto, nel giudizio di prevenzione instaurato post mortem»: osserva al riguardo il
rimettente che nel processo penale è possibile acquisire e valutare, entro i
limiti dell’art. 192 cod. proc. pen., le sentenze
irrevocabili rese in altro giudizio e i verbali di prove di altro procedimento
penale, ma ciò avviene «nell’ambito di due giudizi omogenei» e l’acquisizione e
l’utilizzabilità sono valutate nel pieno contraddittorio tra le parti e,
quindi, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio
e del giusto processo.
2.− È intervenuto nel
giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la
declaratoria di infondatezza della questione, osservando che con il principio
dell’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successivamente rafforzato
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, il legislatore ha riconosciuto la reciproca
autonomia tra misure di prevenzione personali e patrimoniali: di conseguenza,
«il sopravvenuto decesso del prevenuto – una volta che siano rimasti accertati
i due presupposti della pericolosità qualificata e dell’indimostrata
provenienza legittima dei beni oggetto di confisca – non fa venir meno la
misura patrimoniale che risponde all’esigenza di scongiurare il rischio che i
suddetti beni, lasciati nella libera disponibilità degli eredi, possano
divenire fonte potenziale di ulteriori attività illecite». Richiamata la
sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1996,
l’Avvocatura dello Stato rileva che il nuovo assetto della prevenzione
patrimoniale disciplinato dal legislatore del 2008 e del 2009 non è lesivo del
principio del giusto processo, in quanto, nel caso in cui la misura venga
proposta entro cinque anni dal decesso del de
cuius, consente l’instaurazione del
contraddittorio nei confronti dei suoi successori a titolo universale o
particolare, che potranno far valere nel processo di prevenzione gli eventuali
elementi di difesa volti a contestare la sussistenza dei requisiti necessari
per l’adozione della confisca (sproporzione tra reddito e investimenti
realizzati, illegittima provenienza dei beni).
Circa i profili di presunta incompatibilità
della norma censurata con i princìpi fissati dalla
giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal rimettente, l’Avvocatura dello
Stato osserva che le motivate scelte di politica criminale del legislatore del
2008 e del 2009 non incidono sui diritti di libertà (relativi alle misure di
prevenzione personale), ma sul diritto di proprietà e di iniziativa economica,
che possono essere sacrificati nell’interesse delle esigenze di sicurezza e
dell’utilità generale (art. 41, secondo comma, Cost.), nonché della funzione
sociale della proprietà (art. 42, secondo comma, Cost.). Tali scelte
rientrerebbero pertanto nell’ambito della discrezionalità riservata al
legislatore e risulterebbero «supportate dall’esigenza di sottrarre i patrimoni
accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono
dimostrarne la legittima provenienza», come ha chiarito la giurisprudenza della
Corte di cassazione.
3.− Con successiva memoria
illustrativa, l’Avvocatura generale dello Stato ha insistito per il rigetto
della questione di legittimità costituzionale. Ricostruito il contesto
normativo alla base della questione stessa, l’Avvocatura dello Stato rileva che
i più recenti innesti normativi sono stati operati all’esito di «un diuturno e
costante confronto con “il diritto vivente” nell’intento di recepire le opzioni
ermeneutiche, costituzionalmente orientate, fornite a più riprese dalla Suprema
Corte e dalla Corte costituzionale». La soluzione di rendere l’applicazione
delle misure di prevenzione patrimoniale indipendente da quella delle misure
personali sarebbe sintomatica di un nuovo modo di intendere l’intervento
ablativo patrimoniale, basato sulla «intrinseca pericolosità dei beni
utilizzabili per la proliferazione del fenomeno mafioso più che sulla
pericolosità sociale di un determinato soggetto (in sintonia, del resto, con la
funzione sociale della proprietà sancita dall’art. 42 della Costituzione)»: si
tratterebbe dunque di un’opzione di politica criminale non opinabile in sede di
giudizio di costituzionalità.
Secondo l’Avvocatura dello Stato,
inoltre, al superamento della pregiudizialità delle misure preventive personali
rispetto all’applicazione delle misure patrimoniali consegue la “sopravvivenza”
della confisca alla morte del sottoposto, una volta che siano stati accertati i
presupposti previsti dalla legge, secondo l’orientamento accolto dalla Corte di
cassazione e condiviso dalla sentenza n. 335 del
1996 della Corte costituzionale.
Il nostro legislatore avrebbe introdotto
nell’ordinamento un’ipotesi di “confisca antimafia” di portata allargata
rispetto al tradizionale istituto della confisca, nella quale non viene più
sottratto uno specifico bene, provento di uno specifico reato, bensì tutti i
beni che si ritengono di origine illecita per il loro valore sproporzionato
rispetto al reddito di chi ne dispone: questo principio «risponde ad una
valutazione di politica legislativa che fuoriesce dal campo di applicazione
della Cedu, poiché involgente una materia che
costituisce uno dei terreni riservati alla sovranità degli Stati» firmatari
della Convenzione. Nel caso in cui la misura patrimoniale sia proposta entro
cinque anni dal decesso del de cuius, il contraddittorio deve essere instaurato nei
confronti dei successori a titolo universale o particolare della persona
proposta, che potranno far valere tutti gli elementi utili a contestare la
sussistenza dei requisiti necessari per l’adozione della confisca. La
disciplina della confisca tiene conto, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato,
della giurisprudenza della Corte EDU, che ha espressamente enunciato il
principio secondo cui «è compito della Corte europea, chiamata a pronunciarsi
sui singoli casi, stabilire se nella disciplina sub iudice è stato conservato il giusto
equilibrio tra le esigenze di ordine generale (in questo caso la prevenzione
sociale) e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (il diritto di
proprietà), tenendo conto del margine insindacabile di valutazione (discrezionale)
riconosciuto a ciascuno Stato (…)».
Considerato in diritto
1.− Il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, seconda sezione penale, con ordinanza
del 3 marzo 2011 (r.o. n. 178 del 2011) ha sollevato,
per violazione degli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere). In forza di tale comma, aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera d),
numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla legge
di conversione 24 luglio 2008, n. 125, «la confisca può essere proposta,
in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine
di cinque anni dal decesso». Il rimettente censura la disposizione indicata sviluppando le sue argomentazioni
su un duplice piano.
1.1.− Sotto un primo aspetto,
l’ordinanza di rimessione deduce la violazione delle garanzie processuali,
facendo riferimento al soggetto nei confronti del quale la confisca avrebbe
dovuto essere disposta, ossia al soggetto deceduto: il rimettente, tra l’altro,
rileva che «neppure sarebbe ipotizzabile immaginare un contraddittorio
instaurato validamente con un eventuale difensore del de cuius (che si facesse carico di
difendere la sua posizione sia in ordine ai profili personali che patrimoniali
della procedura)» e ciò in quanto, da una parte, l’art. 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965 contempla solo i
successori come soggetti nei cui confronti avanzare la proposta di confisca di
prevenzione e, dall’altra, l’ordinamento non prevede tale evenienza,
comportando la morte dell’interessato l’immediata estinzione del rapporto
processuale.
1.2.− Sotto un secondo aspetto, il
rimettente mette in evidenza che «il legislatore ha costruito la fattispecie
prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso e ritenendo integrato il
contraddittorio formale nei confronti dei suoi successori a titolo universale o
particolare». Da questo punto di vista, il rimettente esclude la praticabilità
di una via, alternativa alla questione di legittimità costituzionale, che
valorizzi, ai fini del vaglio incidentale sulla pericolosità del de cuius, il
«materiale istruttorio» raccolto, in contraddittorio, nell’ambito di un
procedimento già svoltosi nei confronti del proposto poi deceduto per reati dai
quali sia possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sensi dell’art. 1
della legge n. 575 del 1965: tale soluzione a suo avviso «non appare
soddisfacente proprio sotto il profilo del diritto di difesa e del principio
del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dagli articoli 24 e 111
della Costituzione», in quanto prescinde dalla «possibilità che il soggetto nei
cui confronti si formula pur sempre un giudizio di pericolosità (ma anche di
disponibilità, sproporzione ed illecita provenienza dei beni) si difenda sul
punto in quella che è la sede propria dell’accertamento», ossia nel
procedimento di prevenzione instaurato dopo la morte e in relazione alle sue
finalità specifiche. Secondo il rimettente, in tale procedimento l’esigenza di
difesa «non appare adeguatamente soddisfatta dal meccanismo contemplato dal
legislatore, ossia quello dell’instaurazione del contraddittorio con i
successori a titolo universale o particolare, con una previsione che appare
dettata più al fine di consentire l’instaurazione del procedimento, che non un
valido ed effettivo contraddittorio su ciascuna delle valutazioni demandate al
giudice (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto deceduto ad
associazioni mafiose; verifica della disponibilità da parte di quest’ultimo di
beni; verifica dei presupposti di sproporzione ed illecita provenienza)». Ad
avviso del rimettente, infatti, «mal si comprende come potrebbero i successori
difendersi efficacemente (e non ricoprire soltanto un ruolo formale di parte
processuale) su vicende che hanno coinvolto il loro ascendente e delle quali
potrebbero non essere a conoscenza».
2.− Preliminarmente deve rilevarsi
che, successivamente all’ordinanza di rimessione,
è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
che all’art. 18 – inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione
patrimoniali) del Libro I (Le
misure di prevenzione) – riproduce, con alcune variazioni lessicali, la
disposizione censurata; infatti, il terzo comma dell’art. 18 è così formulato:
«Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso
di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la
confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione
può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare
entro il termine di cinque anni dal decesso». La nuova disposizione, tuttavia,
non trova applicazione al caso in esame, in forza dell’art. 117, comma 1, dello
stesso d.lgs. n. 159 del
3.− Sempre in via preliminare,
deve rilevarsi che il dispositivo dell’ordinanza di rimessione fa riferimento
alla violazione – oltre che dell’art. 24, secondo comma, e dell’art. 111 Cost.
– dell’art. 24, primo comma, Cost.: quest’ultimo riferimento, tuttavia, non è
accompagnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della
questione. La censura relativa al primo comma dell’art. 24 Cost. è, pertanto,
inammissibile.
4.− La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2-ter,
undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata in riferimento al
diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, e al principio del
contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost., non è fondata.
5.− Per quanto riguarda la prima
delle due prospettive argomentative sviluppate dal rimettente, è sufficiente
osservare che, nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti
sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei
confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest’ultimo:
sono dunque del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le
ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
al soggetto deceduto e non ai suoi successori, senza dire dell’erroneità
dell’attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione
processuale propria.
6.− La questione non è fondata
anche con riguardo alla seconda prospettiva argomentativa, tesa a censurare in
radice, con riguardo al diritto di difesa e al principio del contraddittorio,
la legittimità costituzionale del procedimento per l’applicazione della misura
di prevenzione patrimoniale a carico dei successori del «soggetto nei confronti
del quale [la confisca] potrebbe essere disposta». La questione sollevata
investe l’ipotizzata lesione delle garanzie processuali delle parti connessa
alla possibilità generale di procedere, in sede di applicazione della confisca
quale misura di prevenzione patrimoniale, a carico di soggetti diversi da
quello «nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», ossia
dei suoi successori.
Il nucleo essenziale delle censure mosse
all’art. 2-ter, undicesimo comma,
della legge n. 575 del 1965 consiste dunque in un asserito vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che
il rimettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione normativa
del procedimento in esame, effettuata dal legislatore «prescindendo dalla
posizione del de cuius
pericoloso».
Al riguardo, deve rilevarsi che al
successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e
i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di
conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in
particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca.
Tale circostanza, tuttavia, potrebbe, in linea astratta, incidere sugli
specifici profili del procedimento relativi – per riprendere le espressioni del
rimettente – alle varie «valutazioni demandate al giudice (sussistenza degli
indizi di appartenenza del proposto deceduto ad associazioni mafiose; verifica
della disponibilità da parte di quest’ultimo di beni; verifica dei presupposti
di sproporzione ed illecita provenienza)», ma non sulla possibilità di
procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata;
il che mette in luce, da un primo punto di vista, la non fondatezza della
questione.
D’altra parte, l’individuazione, operata
dal rimettente, della «presenza fisica dell’interessato» (o almeno della sua
«possibilità astratta di partecipare») quale «momento fondamentale del rapporto
processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio», in cui si
sostanzia il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con
riferimento a un procedimento finalizzato all’applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale della confisca. Da questo punto di vista,
l’argomentare del rimettente è viziato dall’impropria sovrapposizione dei
connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l’applicazione della
misura di prevenzione patrimoniale, sovrapposizione messa in luce (oltre che,
implicitamente, dai riferimenti al de cuius quale parte “necessaria” del procedimento in
questione) dal richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo: tale richiamo, che si accompagna al riferimento all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) e
all’art. 14, terzo comma, lettera d), del Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e
reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881), è infatti indirizzato –
non già alle pronunce che hanno esaminato la confisca disciplinata dall’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965,
sussumendola nell’ambito civile di cui all’art. 6 § 1 della CEDU (decisione 4
settembre 2001, Riela contro Italia, ric. n.
52439/99), bensì – alla giurisprudenza della Corte EDU sul giudizio penale e,
in particolare, sul giudizio in absentia (ad esempio, sentenza
10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia, ric. n.
56581/00).
L’erroneità di tale sovrapposizione si
coglie sotto un duplice profilo.
In primo luogo, e su un piano generale,
essa comporta la svalutazione della specificità della sede processuale nella
quale l’accertamento di determinati fatti si svolge e dei correlati possibili
esiti. Infatti, anche con riferimento al fatto-reato, altro è che il relativo
accertamento si svolga nella sede penale, dove la configurazione della morte
del reo quale causa di estinzione del reato costituisce, come ha affermato
questa Corte, «diretto riflesso del principio – di carattere sostanziale – di
personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), il quale
impedisce che la potestà punitiva dello Stato si eserciti su soggetti diversi
dall’autore del fatto criminoso» (ordinanza n. 289
del 2011); altro è che tale accertamento si svolga in sede diversa da
quella penale. Diversità di situazioni messe bene in luce dalla giurisprudenza quando ammette,
ad esempio, che il giudice civile possa conoscere incidentalmente del reato,
qualora la natura penale del fatto illecito venga in rilievo nel giudizio
risarcitorio ad esso conseguente (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n.
13972), e possa procedere, in caso di decesso dell’imputato, nei confronti dei
suoi eredi (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2000, n. 15511).
In secondo luogo, la sovrapposizione da
cui è viziato l’argomentare del rimettente si traduce nello svilimento delle
peculiarità del procedimento di prevenzione e, segnatamente, del procedimento
per l’applicazione della confisca. Ferma la ormai acquisita configurazione
giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che impone in via di principio
l’osservanza delle regole (come quelle del contraddittorio) coessenziali al
giudizio in senso proprio (sentenza n. 77 del
1995), la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato, per un verso, che «il
procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per
l’applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità,
sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali» e, per altro
verso, che «le forme di esercizio del diritto di difesa [possono] essere
diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun
procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la
funzione» (sentenza
n. 321 del 2004).
Le peculiarità del procedimento di
prevenzione devono, infine, essere valutate alla luce della specifica ratio della
confisca in esame, una ratio
che, come ha affermato questa Corte, da un lato, «comprende ma eccede quella
delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene
al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai
condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall’altro, «a
differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là
dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e
sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto
pericoloso» (sentenza
n. 335 del 1996).
Le «profonde differenze, di procedimento
e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione» (ordinanza n. 275 del
1996) e le peculiarità di quest’ultima, particolarmente significative
quando, come nel caso della confisca, la sede sia funzionale all’applicazione
di misure destinate ad incidere non già sulla libertà personale della parte, ma
sul suo patrimonio, in uno con la considerazione della ratio dell’istituto, confermano
l’infondatezza della questione, incentrata sull’assunto – valido per il
processo penale – che la «presenza fisica» del «soggetto nei confronti del
quale [la confisca] potrebbe essere disposta» (o almeno la sua «possibilità
astratta di partecipare») sia condizione ineludibile di conformità del
procedimento per l’applicazione della misura patrimoniale ai parametri
costituzionali evocati dal rimettente.
Per
questi motivi
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento all’art. 24, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge n.
575 del 1965,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio
2012.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Redattore
Depositata in