ORDINANZA N. 9
ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento,
notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010,
ed iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi
2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il
Giudice relatore
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon
e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
e per la Provincia autonoma di Trento, e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e
depositato il successivo 6 ottobre,
che, tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
che il citato art. 14, comma 24-bis,
dispone: «i limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere
superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti
territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse
finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso
apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli
obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni
pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali
consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli
specifici profili professionali richiesti»;
che la ricorrente precisa di non aver impugnato la norma di cui al primo
periodo del comma 24-bis, in quanto
connessa a quella dell’art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n. 78 del 2010,
rispetto alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un regime di favore per le Regioni speciali e per gli
enti territoriali facenti parte di esse;
che, secondo la ricorrente, l’ultimo periodo del comma 24-bis limiterebbe la possibilità di scelta
in merito alle assunzioni, violando in modo evidente l’autonomia primaria della
Regione nella materia del personale, stabilita dall’art. 8 (rectius: art. 4), primo comma,
numero 1), dello statuto speciale;
che, ad avviso della difesa regionale, in termini analoghi, ma meno
specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all’art. 117, quarto comma,
Cost., applicabile in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che la norma impugnata violerebbe anche l’autonomia finanziaria della
Regione, ed in particolare l’art. 79 dello statuto speciale, per l’illegittima
applicazione nei suoi confronti delle misure di contenimento della spesa e di
coordinamento finanziario, dalle quali la Regione è esonerata in ragione del
regime specifico per essa stabilito;
che la norma censurata violerebbe la competenza regionale nella materia
dell’ordinamento degli enti locali (art. 4, primo comma, numero 3, dello
statuto speciale);
che, infine, sarebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del
che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il
successivo 6 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di
legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 122 del 2010;
che,
tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 8,
primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10
della legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale),
ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992;
che la ricorrente precisa di non aver impugnato la norma di cui al primo
periodo del comma 24-bis, in quanto
connessa a quella dell’art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n. 78 del 2010,
rispetto alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un regime di favore per le Regioni speciali e per gli
enti territoriali facenti parte di esse;
che, secondo la ricorrente, l’ultimo periodo del comma 24-bis limiterebbe la possibilità di scelta
in merito alle assunzioni, violando in modo evidente l’autonomia primaria della
Provincia nella materia del personale, stabilita dall’art. 8, primo comma,
numero 1), dello statuto speciale;
che, ad avviso della difesa provinciale, in termini analoghi, ma meno
specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all’art. 117, quarto comma,
Cost., applicabile in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che la norma impugnata violerebbe anche l’autonomia finanziaria della
Provincia, ed in particolare l’art. 79 dello statuto speciale, per
l’illegittima applicazione nei suoi confronti delle misure di contenimento
della spesa e di coordinamento finanziario, dalle quali la Provincia è esonerata
in ragione del regime specifico per essa stabilito;
che la norma censurata violerebbe, con il suo contenuto dettagliato, la
competenza provinciale nella materia della finanza locale (art. 80 dello
statuto speciale e art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del
che, infine, sarebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in
tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate
inammissibili o infondate;
che la difesa statale svolge argomentazioni
analoghe in entrambi gli atti di costituzione, i quali, pertanto, possono
essere esaminati congiuntamente;
che, secondo il resistente, il comma 24-bis dell’art. 14 non violerebbe lo
statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in quanto porrebbe
un principio di riforma economico-sociale, a favore dei lavoratori precari,
difficilmente contestabile nella situazione sociale attuale;
che, in prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, la Regione autonoma
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato istanza
di rinvio a nuovo ruolo, comunicando l’esistenza di contatti con la Presidenza
del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di una
composizione consensuale del contenzioso;
che alle suddette istanze ha aderito l’Avvocatura generale dello Stato;
che, in data 9 novembre 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la
Provincia autonoma di Trento hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, in
relazione alle questioni prospettate nei confronti dell’art. 14, comma 24-bis, del d.l. n. 78 del 2010;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta
rinuncia.
Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso
questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i
ricorsi de quibus
devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione autonoma
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato atto di rinuncia
al ricorso, in relazione alle questioni prospettate nei confronti dell’art. 14,
comma 24-bis, ultimo periodo, del
d.l. n. 78 del 2010;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta
rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle
norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso,
accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 14, comma 24-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 4, primo comma,
numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117,
quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed
all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento);
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 14, comma 24-bis,
ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promosso
dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt.
8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R.
n. 670 del 1972, all’art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 17,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale),
ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio
2012.
F.to:
Depositata in