SENTENZA N.
8
ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
-
- Luigi MAZZELLA ”
-
-
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42 (Disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi), promosso dalla Corte d’appello di Torino nel
procedimento vertente tra A. A. e l’Associazione Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali con ordinanza del 24
febbraio 2011, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2011 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visti gli atti di
costituzione di A.A., dell’Associazione Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli
avvocati
Ritenuto in
fatto
1. – Nel corso di un giudizio civile
promosso da A.A. contro l’Associazione Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali,
L’art. 4, comma 1, di tale decreto
legislativo dispone che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati
e il successivo comma 3 dello stesso art. 4 dispone che, per gli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n.
L’assicurato aveva quindi promosso il
giudizio a quo chiedendo che fosse
dichiarato il suo diritto alla liquidazione della quota di pensione provvisoria
di anzianità da totalizzazione maturata presso
Invece, le regole del sistema di calcolo
contributivo stabilite dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 si
discostano ampiamente da quelle dettate dal citato art. 53 del Regolamento di
esecuzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei
ragionieri e periti commerciali.
Il giudice a quo aggiunge che la conferma della volontà del legislatore
delegato di introdurre una disciplina generale difforme dalla delega si ricava
dal comma 5 dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, ove, sempre in riferimento
agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, è
prevista, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 3 e 4,
l’applicazione del «sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento
della gestione medesima», qualora il requisito contributivo maturato nella
gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi, ciò che nella
legge delega era indicato come principio generalizzato, nel decreto legislativo
risulta trasformato in eccezione rispetto ad un diverso principio che fa invece
riferimento alle «regole del sistema di calcolo contributivo».
Ad avviso della Corte rimettente, l’art.
4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 confligge anche con l’art. 3 Cost.,
poiché la norma censurata è fonte di un’irragionevole disparità di trattamento
con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita
dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n.
In ordine alla rilevanza della questione
di legittimità costituzionale, il giudice a
quo afferma che, se la quota a carico della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali fosse determinata
secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di esecuzione della Cassa stessa, all’assicurato
sarebbe attribuito un importo superiore rispetto a quello liquidatogli in
applicazione dei criteri stabiliti nella norma censurata.
2. – Nel giudizio di costituzionalità si
è costituito A.A., il quale chiede che la questione sia accolta.
La parte privata sostiene che l’art. 4,
comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 vìola l’art. 76 Cost., per gli stessi motivi
indicati nell’ordinanza di rimessione.
Aggiunge che la norma censurata
contrasta anche con l’art. 3 Cost., poiché introduce una disciplina disparitaria, da un lato, rispetto alle altre normative in
materia di totalizzazione e, in particolare, rispetto a quella prevista dal
comma 6 dello stesso art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006 (che, per la
determinazione della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali
privati costituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, fa rinvio al sistema di
calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti) e, dall’altro, rispetto al
principio di settore enucleato, in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, dalla sentenza n. 61 del
1999 di questa Corte e relativo al mantenimento delle regole di calcolo
proprie di ciascuna gestione previdenziale.
A conferma dell’esistenza di un generale
principio di salvaguardia delle quote pensionistiche maturate presso le varie
gestioni previdenziali, da calcolarsi secondo le regole applicabili a ciascuna
di esse, la parte privata menziona la sentenza della Corte di cassazione 6
maggio 2009, n. 10396, che ha ritenuto l’illegittimità dell’art. 3 del decreto
del Ministro del lavoro 2 maggio 1996, n. 282 (Regolamento recante la
disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del
rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995,
n. 335), anche nella parte in cui non prevedeva, ai fini della determinazione
dell’importo della pensione, il ricorso ai criteri di cui all’art. 16 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi), norma che rinvia ai criteri vigenti presso le differenti gestioni.
3. – Nel giudizio di costituzionalità si
è costituita anche l’Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
in favore dei ragionieri e periti commerciali che chiede che le questioni siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate.
Le questioni sarebbero inammissibili, in
primo luogo, perché il giudice a quo
non avrebbe indicato la ragione per la quale il giudizio principale non
potrebbe essere definito senza applicare la norma censurata.
In secondo luogo,
Un terzo motivo di inammissibilità delle
questioni risiederebbe, ad avviso della Cassa, nel fatto che esse sono state
sollevate nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare
l’intervento di questa Corte.
Infine, specificamente inammissibile
sarebbe la censura formulata in riferimento all’art. 3 Cost., perché la
remittente non avrebbe motivato sulla ragione per la quale una, anziché
l’altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta (non ad oggetto della
questione, ma) quale tertium comparationis.
Nel merito,
Infatti, in virtù dell’ampia
formulazione dell’art. 1, comma 1, lettera d),
della legge n. 243 del 2004, il legislatore delegato era facoltizzato a dettare
una disciplina organica della totalizzazione che doveva necessariamente
coniugare le esigenze di tutela dei diritti previdenziali dei singoli con
quelle di sostenibilità delle gestioni previdenziali. Ne consegue che l’opzione
in favore del sistema di calcolo contributivo costituisce un ragionevole punto
di equilibrio fra tutte le esigenze in gioco. Al riguardo,
Né, ad avviso della Cassa, si potrebbe pervenire
a diversa conclusione facendo leva sul rinvio alle regole di calcolo proprie
dei singoli enti previdenziali contenuto nell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004.
Infatti, tra le fonti legittimate a definire quelle regole di calcolo rientra
anche il decreto legislativo emanato in esecuzione della stessa legge n. 243
del 2004.
Quanto alla pretesa violazione del
principio di eguaglianza,
4. – Nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa dello Stato sostiene che non
sussiste alcuna violazione dell’art. 76 Cost., perché quando, come nel caso di
specie, la delega legislativa ha ad oggetto il riassetto e il riordino di norme
preesistenti, tali finalità giustificano un adeguamento della disciplina al
nuovo quadro normativo complessivo risultante dal sovrapporsi nel tempo di
disposizioni emanate in vista di situazioni diverse.
La questione sollevata in riferimento
all’art. 3 Cost. sarebbe invece inammissibile per omessa motivazione sulla
rilevanza e comunque infondata perché il d.lgs. n. 42 del 2006 non ha previsto
una disciplina differente per i diversi enti previdenziali, bensì regolato in
maniera uniforme le modalità di computo della prestazione in caso di totalizzazione
dei periodi assicurativi.
5. – In prossimità dell’udienza di
discussione, A.A. ha depositato una memoria nella quale insiste per
l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale e contesta la
fondatezza delle eccezioni sollevate e delle argomentazioni svolte dalla Cassa
e dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. – In particolare, per quel che
concerne le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Cassa, la parte
privata deduce, in primo luogo, che
Con riferimento alle deduzioni svolte
dalla Cassa in ordine al merito della questione, la parte privata contesta che
la delega legislativa contenuta nella legge n. 243 del 2004 legittimasse il
legislatore delegato ad un intervento di riforma organica dell’istituto della
totalizzazione e sottolinea che comunque la delega legislativa includeva lo
stringente criterio direttivo che rinviava, per la liquidazione delle quote
dovute da ciascun ente previdenziale, alle regole proprie di ogni ente, in
questa maniera precludendo al legislatore delegato la possibilità di imporre
unilateralmente il sistema contributivo, nel rispetto dell’autonomia delle Casse
privatizzate.
La parte privata aggiunge che quella
proposta dalla difesa della Cassa è una interpretatio abrogans dell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, nella
parte in cui questo prevede che gli enti previdenziali dovranno liquidare le
quote di trattamento pensionistico a loro carico secondo le proprie regole di
calcolo.
Quanto, poi, alla violazione dell’art. 3
Cost., la difesa di A.A. sostiene che, fermo restando il principio della non
confrontabilità dei vari ordinamenti previdenziali, il carattere disparitario del trattamento cui la norma censurata ha
assoggettato gli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 emerge
dal confronto con la disciplina invece riservata agli enti istituiti ai sensi
del d.lgs. n. 103 del 1996 per i quali vige il sistema del mantenimento delle
«proprie regole di calcolo».
5.2. – Con riferimento alle difese
svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la parte privata contesta
che, avendo la delega legislativa una funzione di riassetto e riordino di norme
preesistenti, tali finalità potessero giustificare un adeguamento della
disciplina previgente tale da consentire l’introduzione della norma censurata.
Né si potrebbe sostenere che
quest’ultima sarebbe destinata a garantire l’applicazione di un unico sistema
di computo, poiché il d.lgs. n. 42 del 2006 non detta una disciplina uniforme.
Infine, sarebbe erroneo individuare la ratio della norma censurata nell’intento
del legislatore di evitare effetti onerosi per la finanza pubblica, considerato
che le Casse previdenziali privatizzate sono estranee al sistema della finanza
pubblica.
6. – Anche l’Associazione Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali ha depositato una memoria nella quale ripete le eccezioni di
inammissibilità già sollevate nell’atto di costituzione.
Circa il merito della questione,
Inoltre, l’intera legge di delegazione
ribadiva la necessità che tale organica disciplina coniugasse le esigenze di
tutela dei diritti previdenziali dei singoli con quelle di sostenibilità delle
gestioni previdenziali, tanto più evidenti nel caso delle Casse privatizzate
che operano in regime di integrale autofinanziamento. Pertanto, tra le varie
possibilità attuative della delega, l’opzione a favore del calcolo contributivo
era quella maggiormente rispondente alla volontà del legislatore delegante di
rispettare il vincolo delle risorse disponibili.
La necessità della scelta operata dal
Governo è, poi, confermata, ad avviso della Cassa, dall’ultimo suo bilancio
tecnico, dal quale risulta che, in difetto di opportune misure di riequilibrio,
già a partire dal 2029
Quanto alla pretesa violazione dell’art.
3 Cost., la difesa della Cassa ricorda l’orientamento della Corte che nega la
possibilità di comparare tra loro i vari sistemi previdenziali.
Considerato
in diritto
1. –
Ad avviso della rimettente, la norma
censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del
2006 violerebbe, poi, l’art. 3 Cost., poiché sarebbe fonte di un’irragionevole
disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali
privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995, n.
2. – L’Associazione Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali ha
sollevato alcune eccezioni di inammissibilità delle questioni.
2.1. – Queste sarebbero inammissibili,
in primo luogo, perché il giudice a quo
non avrebbe indicato la ragione per la quale il giudizio principale non
potrebbe essere definito senza applicare la norma censurata.
L’eccezione non è fondata, perché
2.2. – In secondo luogo,
Neppure tale eccezione è fondata.
La rimettente aveva l’onere di spiegare,
nella propria ordinanza, le ragioni
della rilevanza delle questioni ai fini della decisione della
controversia e, nel fare ciò, non aveva affatto l’onere di controbattere
specificamente agli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado.
2.3. – Un terzo motivo di
inammissibilità delle questioni risiederebbe, ad avviso della Cassa, nel fatto
che esse sono state sollevate nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo
di sollecitare l’intervento di questa Corte.
Neppure tale deduzione può essere
condivisa. Dall’ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente ha proposto
il giudizio principale allo scopo di ottenere la riliquidazione della quota di
pensione erogatagli dalla Cassa di previdenza dei ragionieri. Pertanto la
controversia ha ad oggetto un preciso e concreto bene della vita, vale a dire
un incremento dell’importo del trattamento pensionistico, e quella della
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 è
solamente una delle questioni che debbono essere risolte per pervenire
all’accertamento del diritto rivendicato dalla parte attrice.
2.4. – Infine, ad avviso della Cassa,
specificamente inammissibile sarebbe la censura formulata in riferimento
all’art. 3 Cost., perché la remittente non avrebbe motivato sulla ragione per
la quale una, anziché l’altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta
(non ad oggetto della questione, ma) quale tertium comparationis.
L’eccezione non è fondata, poiché è
evidente che
3. – Nel merito, la questione sollevata
in riferimento all’art. 76 Cost. non è fondata.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n.
42 del 2006 contrasterebbe con il principio direttivo dettato dall’art. 1,
comma 2, lettera o), della legge
delega n. 243 del
In particolare, secondo la rimettente,
sarebbe violato il secondo periodo della norma, dal quale dovrebbe desumersi
che, per l’aspetto concernente i criteri di calcolo della quota di pensione
gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione, il legislatore
delegato non avesse facoltà di dettare un’autonoma disciplina, dovendosi
limitare a rinviare a quanto già previsto dagli ordinamenti dei singoli enti
interessati.
Tale assunto non è condivisibile. Il
riferimento alle «proprie regole di calcolo» contenuto nell’art. 1, comma 2,
lettera o), della legge n. 243 del
2004 non escludeva di prevedere criteri di calcolo per le singole gestioni
previdenziali al fine di consentire un ampliamento progressivo dell’ambito di operatività
dell’istituto della totalizzazione.
La necessità, quindi, di disciplinare
anche tale fondamentale aspetto era direttamente connessa e implicita
nell’attribuzione al Governo del compito di «rivedere il principio della
totalizzazione dei periodi assicurativi» (art. 1, comma 1, lettera d, della legge n. 243 del 2004) e di
«ridefinire la disciplina in materia » al fine di allargare progressivamente
«le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente» (art. 1, comma 2, lettera o,
della legge delega). É evidente che per estendere l’applicazione dell’istituto
della totalizzazione il legislatore poteva precisare anche i criteri di calcolo
delle prestazioni che sarebbero spettate agli assicurati in virtù della nuova
disciplina.
In altre parole, per aumentare il novero
dei casi in cui gli assicurati potevano ricorrere all’istituto della
totalizzazione, il legislatore delegato poteva anche apportare a quella
disciplina gli adattamenti conseguenti all’ampliamento delle ipotesi in cui si
poteva ricorrere alla totalizzazione. Non a caso la legge n. 243 del 2004
definiva con termini ampi il compito che essa delegava al Governo.
In definitiva, la prescrizione secondo
la quale «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento
pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo» dev’essere, certamente,
intesa nel senso di una riaffermazione del principio generale secondo cui le
quote di trattamento pensionistico a carico di ogni gestione previdenziale
interessata dalla totalizzazione debbono essere calcolate in base ai criteri
specifici della singola gestione, non escludendosi, però, che il legislatore
delegato fosse autorizzato dalla delega a determinare esso stesso in base a quali
criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria
spettanza.
Si consideri, altresì, che i criteri di
calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del
sistema contributivo, vale a dire di quello che è il criterio di determinazione
delle prestazioni previdenziali che ormai ha assunto una valenza generale nel
sistema previdenziale italiano. La scelta operata dal legislatore, pertanto, è
coerente con le generali linee evolutive dell’ordinamento.
4. – Neppure la questione sollevata in
riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.
Ad avviso della Corte rimettente, l’art.
4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 sarebbe fonte di un’irragionevole
disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali
privati costituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996; per costoro, infatti,
il successivo comma 6 dello stesso art. 4 stabilisce che la misura del
trattamento pensionistico sia determinata sulla base del sistema di calcolo
vigente nell’ordinamento degli enti medesimi.
Al riguardo occorre ricordare, in primo
luogo, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i vari sistemi
previdenziali non possono essere comparati tra loro (sentenze n. 34 del
2011, n. 202
del 2008, n.
83 del 2006).
In secondo luogo, la differenza
segnalata dal giudice a quo è
apparente, più che reale. Infatti, gli enti costituiti a seguito del d.lgs. n.
103 del 1996 – essendo successivi alla svolta in favore del sistema
contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) – hanno tutti dovuto adottare il
predetto sistema di calcolo (v., in particolare, l’art. 2, comma 2, del d.lgs.
n. 103 del 1996). Ne consegue che sia gli iscritti agli enti privatizzati in
virtù del d.lgs. n. 509 del 1994, sia gli iscritti agli enti di cui al d.lgs.
n. 103 del 1996, si vedono liquidare la quota di trattamento pensionistico
dovuta, in virtù della totalizzazione dei periodi assicurativi secondo regole
proprie del sistema contributivo.
per questi motivi
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 76 della
Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino con l’ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio
2012.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in