ORDINANZA
N. 342
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo
6, commi 3, da
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon
e Luigi Manzi per
Ritenuto che
che, in particolare,
che
che i commi 3, da
che il comma 20, primo periodo, dell’art. 6 stabilisce
che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento
della finanza pubblica»;
che il comma 21 dell’art. 6, dopo avere previsto il
versamento – in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato – delle
somme provenienti dalle riduzioni di spesa realizzate con il medesimo art.
che, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, le disposizioni richiamate – in particolare, i commi 3, da
che, in subordine, le norme statali impugnate sarebbero
illegittime, in quanto porrebbero limiti puntuali a minute voci di spesa che
esorbiterebbero dalla competenza legislativa statale di principio nella materia
del coordinamento della finanza pubblica, risultando la qualificazione
dell’art. 6 come norma di principio, operata dal comma 20, inidonea a mutare la
realtà normativa dei commi precedenti; che, inoltre, quelle previsioni lederebbero
la competenza legislativa della Regione autonoma in materia di autonomia
organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ordinamento degli enti
locali e delle camere di commercio (art. 4, numeri 3 e 8, dello statuto); che, infine,
ponendo precetti direttamente applicabili agli enti locali e agli enti ed
organismi appartenenti al sistema regionale, le disposizioni menzionate violerebbero,
altresì, l’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n. 266 del
1992);
che
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di
questa Corte il 4 novembre 2010, si è costituito in entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che la difesa dello Stato sostiene, innanzi tutto, che
la presunta violazione dell’art. 79 dello statuto non sussisterebbe, in quanto
riguarderebbe le sole misure amministrative da adottare per il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica e non quelle legislative, che rilevano nel
caso di specie; inoltre, che non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 2
del d.lgs. n. 266 del
che, dopo che le parti hanno depositato ulteriori
memorie difensive, in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011
fissata per la discussione dei ricorsi de
quibus, entrambe le ricorrenti hanno proposto un’istanza
di rinvio, alla quale la difesa dello Stato ha aderito;
che, in prossimità dell’udienza pubblica fissata a
seguito del rinvio accordato da questa Corte, dopo la presentazione di una
nuova memoria difensiva da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, entrambe
le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9
novembre 2011, hanno rinunciato all’impugnazione delle disposizioni contenute
nell’art. 6 per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
che, con distinti atti
depositati nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai
ricorsi nn. 104 e 105 del 2010.
Considerato che
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi
promossi con i ricorsi de quibus devono essere
riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che entrambe le ricorrenti,
con atti depositati nella cancelleria
di questa Corte il 9 novembre 2011,
hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti;
che, con atto depositato nella
cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato
di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn.
104 e 105 del 2010;
che, ai sensi dell’art. 25
delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al
ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l’estinzione
del processo.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
6, commi 3, da
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
6, commi 3, da
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.