Ordinanza n. 313 del 2011

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ORDINANZA N. 313

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Alfonso                         QUARANTA                                    Presidente

-          Franco                          GALLO                                               Giudice

-          Gaetano                        SILVESTRI                                                "

-          Sabino                          CASSESE                                                  "

-          Giuseppe                      TESAURO                                                 "

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                         "

-          Giuseppe                      FRIGO                                                       "

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                            "

-          Paolo                            GROSSI                                                     "

-          Giorgio                         LATTANZI                                                "

-          Aldo                             CAROSI                                                    "

-          Marta                           CARTABIA                                               "

-          Sergio                           MATTARELLA                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009, di accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che dichiara il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli, Ministro pro-tempore, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso depositato in cancelleria il 24 giugno 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso del 5 maggio 2011, la Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009, con la quale dichiarava il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli ai danni dell’onorevole Oliviero Diliberto in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva Telecamere, trasmessa il 21 marzo 2004, e la sussistenza, in ordine a tali reati, della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione);

che, a tal proposito, la Corte ricorrente riferisce di essere stata investita a seguito di ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 6 novembre 2009, con la quale il senatore Castelli è stato assolto dai reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo ai danni dell’onorevole Diliberto, in quanto «non punibile, trattandosi di opinioni espresse per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo»;

 che, nel riferire le complesse vicende che avevano contrassegnato l’iter processuale, la Corte ricorrente ha sottolineato che il pubblico ministero aveva preliminarmente investito il Tribunale dei ministri della questione relativa al carattere ministeriale del reato contestato, trasmettendo gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ma l’apposito Collegio aveva declinato la propria competenza, ritenendo che i fatti integrassero un reato comune;

che il procedimento aveva subito, poi, una sospensione, essendo emerso che il Senato, con deliberazione del 30 giugno 2004, aveva dichiarato la insindacabilità, ex art. 68 della Costituzione, delle espressioni usate dal senatore Castelli, affermando la estensibilità della deliberazione pronunciata in riferimento alla causa civile promossa dall’onorevole Diliberto al procedimento penale avente il medesimo oggetto;

che, sollevato conflitto di attribuzione da parte del Giudice per le indagini preliminari, il ricorso stesso era stato accolto da questa Corte, con sentenza n. 304 del 2007;

che, tuttavia, disposto il rinvio a giudizio del senatore Castelli, quest’ultimo aveva richiesto al Presidente del Senato della Repubblica che la vicenda venisse riesaminata alla luce dell’art. 96 Cost., trattandosi di dichiarazioni connesse alla funzione di Ministro della giustizia, all’epoca esercitata;

che, a seguito di tale richiesta, l’Assemblea del Senato aveva adottato la deliberazione del 22 luglio 2009, con la quale erano state accolte le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità, dichiarando, appunto, il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Castelli, quale Ministro pro tempore, e la sussistenza, in ordine ai medesimi reati, della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che tali conclusioni erano state poi recepite dal Tribunale, davanti al quale il processo era ripreso fino alla pronuncia della sentenza avverso la quale il Procuratore generale aveva proposto ricorso, denunciando «la violazione dell’art. 96 Cost. in relazione alla corretta interpretazione della categoria del reato ministeriale; la violazione della l. cost. n. 1 del 1989, in relazione alla individuazione dell’organo cui spetta stabilire la ministerialità dei reati; la erronea applicazione dell’art. 134 Cost. sulla individuazione dell’organo cui è riconosciuta la competenza a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato»;

che, tanto premesso in punto di fatto, la Corte rileva come il giudice a quo abbia errato nel ritenere nella specie applicabile la guarentigia dell’art. 96 Cost., dovendosi reputarsi esclusi, dalla categoria dei reati ministeriali, quelli per i quali sia ravvisabile soltanto un nesso di mera occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l’esercizio delle funzioni, come chiaramente emergerebbe dallo stesso tenore delle espressioni contestate al senatore Castelli;

che la conseguenza diretta di ciò, vale a dire l’annullamento della sentenza impugnata, comporterebbe però – ad avviso della Corte ricorrente – la necessità di esaminare la deliberazione del Senato con la quale è stato parimenti dichiarato il carattere ministeriale dei reati: delibera sulla quale si è poi fondata la ulteriore decisione relativa alla applicazione della finalità esimente prevista dall’art. 9, comma 3, della richiamata legge costituzionale n. 1 del 1989;

che al riguardo – sottolinea la Corte, aderendo alle deduzioni poste a base del ricorso del Procuratore generale – verrebbe, nella specie, in considerazione il fatto che sarebbe stata «formalizzata dal Senato una delibera di diniego di autorizzazione a procedere, ossia di una condizione di procedibilità del processo penale in corso, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 96 Cost. per l’esercizio di tale prerogativa, dal momento che, in base a tale norma ed alla disciplina prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, non spettava all’Organo parlamentare la valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato, rimessa invece in modo esclusivo all’Autorità giudiziaria»;

che quest’ultimo assunto sarebbe stato avallato non soltanto dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche dalla sentenza n. 241 del 2009 di questa Corte, ove si è affermato che, qualora il Tribunale dei ministri abbia espresso la propria determinazione escludendo il carattere ministeriale del reato oggetto di indagini, la Camera competente ha solo la possibilità, nel dissenso, di sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, assumendo di essere stata menomata dalla autorità giudiziaria nella prerogativa riconosciutale dall’art. 96 Cost.

che, pertanto – conclude la Corte ricorrente – il Senato non aveva il potere di negare l’autorizzazione a procedere, né risulta che tale aspetto sia stato in alcun modo considerato, posto che dai lavori parlamentari emerge solo che è stato valutato e censurato il merito del provvedimento adottato dal Tribunale dei ministri;

che la deliberazione impugnata, dunque, sarebbe illegittima ed invasiva delle attribuzioni del potere giudiziario, così da indurre la medesima Corte ricorrente a sollecitare direttamente attraverso il conflitto – senza far luogo a giudizio di rinvio, reputato superfluo – la rimozione della deliberazione stessa, chiedendo conclusivamente a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell’esercizio della prerogativa di cui all’art. 96 Cost., che le frasi pronunciate dall’allora Ministro della giustizia Roberto Castelli nel corso della predetta trasmissione, oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione, integravano un reato avente natura ministeriale in quanto commessi nell’esercizio delle funzioni.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare, da parte del Senato della Repubblica, il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli in riferimento a talune espressioni profferite nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto nel corso di una trasmissione televisiva e la sussistenza, in ordine a tali reati, della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)             dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica;

2)             dispone:

a)               che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della  presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione;

b)             che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.