ORDINANZA N. 312
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con ordinanza del
13 novembre 2010 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 aprile 2011,
rispettivamente iscritte ai nn. 146 e 148 del
registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011
il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre
2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come
modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui «non
consente la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con
quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 575» del
codice penale (omicidio volontario);
che il giudice rimettente è investito della decisione
sull’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere o di
sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, proposta dal difensore
di una persona sottoposta a giudizio,
nelle forme del rito abbreviato, per il reato di omicidio volontario commesso
in danno della madre convivente;
che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la
custodia cautelare era stata disposta a seguito di arresto nella «quasi
flagranza» effettuato presso l’abitazione dell’imputato, il quale aveva
chiamato telefonicamente le forze dell’ordine affermando di aver soffocato poco
prima la madre premendole sul volto un cuscino;
che, nel corso dell’interrogatorio reso all’udienza di
convalida dell’arresto, l’imputato, nel rendere
ampia confessione, aveva dichiarato di avere commesso il fatto a causa dello
stato di angoscia e di frustrazione in lui indotto dalla demenza senile e dal
grave carcinoma da cui era afflitta la madre;
che, dopo la
richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero, il difensore
munito di procura speciale aveva chiesto la definizione del giudizio nelle
forme del rito abbreviato, subordinando la richiesta all’espletamento di una
perizia psichiatrica volta a verificare la capacità di intendere o di volere
dell’imputato al momento del fatto;
che, ammesso il
rito abbreviato e nelle more del deposito della relazione peritale, la difesa
aveva presentato richiesta di revoca o sostituzione della misura, evidenziando
che il fatto ascritto – pur grave – era «isolato rispetto al contesto di vita
dell’imputato», persona incensurata e dedita al volontariato, che aveva sempre
convissuto con la madre, negli ultimi tempi anche accudendola;
che, ad avviso del rimettente, le ragioni addotte dalla
difesa, unitamente alle particolarità della vicenda concreta – seppure inidonee
a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, connesse al pericolo di
commissione di reati della stessa specie – farebbero ritenere effettivamente
adeguata a soddisfarle la meno costrittiva misura degli arresti domiciliari;
che all’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la
preclusione, introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., in
forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie
di reati, tra cui quello di omicidio volontario, «è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari»;
che, secondo il giudice a quo, tale disposizione presenterebbe, però, profili di
illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e
27, secondo comma, Cost.;
che, al riguardo, il rimettente rileva come questa Corte,
con la sentenza
n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la
norma censurata, per contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati,
nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis
e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che, ad avviso del rimettente, le medesime considerazioni
svolte dalla Corte nella citata sentenza varrebbero anche in relazione al
delitto di omicidio volontario;
che, in questa prospettiva, la presunzione censurata si
porrebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3
Cost., per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare di
situazioni oggettivamente e soggettivamente differenti e per l’ingiustificata
disparità di trattamento connessa al fatto che, tra i reati a «custodia
carceraria necessaria», non figurano delitti puniti più gravemente di quello
oggetto del giudizio a quo, quali
quelli previsti dagli artt. 285 e 422 cod. pen.; sia con il principio di inviolabilità della libertà
personale, enunciato dall’art. 13 Cost., in forza del quale il sacrificio di
detto bene primario va contenuto nei limiti indispensabili a soddisfare le
esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto; sia, infine, con la
presunzione di non colpevolezza, espressa dall’art. 27, secondo comma, Cost.,
in quanto attribuirebbe alla misura cautelare tratti funzionali tipici della
pena;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
che, con ordinanza del 22 marzo 2011,
che il giudice a
quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso per cassazione
avverso un provvedimento del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice
distrettuale del riesame, che ha confermato un’ordinanza di custodia cautelare
in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone,
emessa nei confronti di una persona indagata per il delitto di omicidio
premeditato e aggravato dalla crudeltà (artt. 575 e 577 cod. pen.);
che, tra i motivi dedotti dal ricorrente, vi è la
censura di mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame,
dell’istanza difensiva di applicazione degli arresti domiciliari, in luogo
della misura carceraria: censura formulata sul presupposto che, alla luce di
una interpretazione «costituzionalmente orientata», la presunzione di
adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, stabilita dall’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen.,
dovrebbe ritenersi di carattere «relativo» anche in rapporto al delitto di
omicidio volontario, in applicazione dei principi affermati da questa Corte con
la sentenza n.
265 del 2010;
che, in subordine, il ricorrente eccepisce
l’illegittimità costituzionale della norma, in
parte qua;
che, ad avviso della Corte rimettente, l’univoco
dettato letterale della norma denunciata impedirebbe di accedere
all’interpretazione “adeguatrice” prospettata in via principale dal ricorrente,
donde la necessità di prendere in esame l’eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata in via subordinata;
che la questione sarebbe in effetti rilevante, giacché,
ove venisse escluso il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza
della sola misura carceraria anche per il delitto di omicidio volontario, il
provvedimento impugnato non si sottrarrebbe alla censura di omesso esame della
richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, formulata dal ricorrente
evocando l’incidenza limitativa sul grado delle esigenze cautelari della
costituzione dell’indagato, della sua confessione e della condotta di
collaborazione successiva al reato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza,
che, in particolare, la norma censurata si porrebbe in contrasto sia con il
principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., per l’irragionevole
equiparazione dei procedimenti relativi al delitto di omicidio a quelli
concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un
medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili al
paradigma punitivo considerato; sia con il principio di inviolabilità della
libertà personale, enunciato dall’art. 13, primo comma, Cost., in quanto
comporterebbe il sacrificio di detto bene primario sulla base di una
valutazione predeterminata che non tiene conto delle peculiarità dei casi
concreti; sia, infine, con la presunzione di non colpevolezza, espressa
dall’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla misura
cautelare tratti funzionali tipici della pena.
Considerato che le ordinanze
di rimessione sollevano questioni sostanzialmente identiche, onde i relativi
giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che i giudici rimettenti dubitano, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte
in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della
custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale;
che, al di là della formulazione del petitum, i giudici a quibus
chiedono, nella sostanza, di estendere al delitto di omicidio volontario la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata già
pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 265 del
2010, in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale: sentenza con la
quale la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a
soddisfare le esigenze cautelari relative a tali delitti, sancita dal novellato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
è stata trasformata in presunzione solo relativa, superabile in presenza di
elementi specifici che dimostrino l’idoneità allo scopo di altre misure;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa
Corte è già intervenuta nei sensi auspicati dai rimettenti con la sentenza n. 164 del
2011, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma censurata,
nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 cod. pen.,
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, giacché, a seguito della
sentenza da ultimo citata, la norma censurata dai giudici a quibus – ossia quella che impedisce,
per il delitto di omicidio volontario, di applicare misure diverse e meno
afflittive della custodia carceraria, in presenza di specifici elementi che ne
rivelino l’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari – è già stata rimossa
dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, sentenza n. 80 del
2011 e ordinanza
n. 306 del 2010, nonché ordinanza n. 225 del
2011, avente a oggetto identica questione di legittimità costituzionale
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Redattore
Depositata in