ORDINANZA N. 296
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2268,
comma 1, numero 297, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare) e dell’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), promosso
dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. L. ed altri con
ordinanza del 10 dicembre 2010, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010 (r.o. n. 82 del 2011), il Tribunale di Verona ha sollevato,
in riferimento agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero
297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto
delle associazioni di carattere militare);
che, con la medesima ordinanza, il
giudice a quo ha sollevato, in via
subordinata, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art.
76 Cost., dell’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per l’effetto,
dell’art. 2268 del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero
297 del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il giudice a quo procede nei confronti di più persone imputate del reato
previsto dall’art. 3 (rectius:
dall’art. 1) del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento all’azione
dell’associazione denominata “Camicie verdi”, poi confluita nell’associazione
denominata “Guardia Nazionale Padana”;
che, ricorda il rimettente, il d.lgs. n. 43 del 1948, entrato in
vigore il 17 febbraio 1948, è stato confermato nella sua vigenza dal decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali
anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
adottato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 28 novembre
2005, n. 246, per individuare le norme anteriori al 1970 da mantenere in
vigore;
che il successivo d.lgs. n. 66 del 2010,
con il quale è stato introdotto il Codice dell’ordinamento militare, all’art.
2268, comma
che il d.lgs. n. 66 del 2010 trova la
propria legittimazione nella legge delega n. 246 del 2005 e, in particolare, nei commi
14 e 15 dell’art. 14, che non attribuirebbero al Governo il potere abrogativo
esercitato;
che, infatti, il potere delegato
conferito dall’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 si sarebbe già
esaurito con l’emanazione del d.lgs. n. 179 del 2009, che aveva mantenuto in
vigore il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il comma 15 dell’art. 14 della
medesima legge attribuirebbe al Governo solamente una delega alla
semplificazione o al riassetto delle norme mantenute in vigore, anche al fine
di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970;
che, inoltre, la norma incriminatrice
abrogata detterebbe una disposizione direttamente attuativa dell’art. 18 Cost.,
perché se il precetto costituzionale «non impone la previsione di una sanzione
e, men che meno, di una sanzione penale», tuttavia
l’abrogazione della norma che ne costituisce la concreta attuazione farebbe sì
che la condotta vietata dalla Costituzione diventerebbe «lecita per
l’ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali»;
che il rimettente propone, in via
subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 14,
della legge n. 246 del 2005 per violazione dell’art. 76 Cost., con conseguente
illegittimità costituzionale della norma abrogatrice
impugnata in via principale, perché la legge delega sarebbe «totalmente muta in
ordine al settore nel quale il Governo è chiamato a legiferare, in quanto a
fronte di una deliberata abrogazione di tutte le norme anteriori ad una certa
data senza distinzione di materie, il Governo è stato delegato a scegliere
quali pregresse discipline normative mantenere in vigore»;
che inoltre, secondo il giudice a quo, i criteri e principi direttivi
della legge delega sarebbero del tutto privi del requisito della
determinazione, risolvendosi in gran parte «in prospettazioni prive di
contenuto concreto ed effettivamente delimitante del potere delegato»;
che la questione sarebbe rilevante nel
giudizio principale, perché se la norma impugnata fosse legittima «il presente
procedimento dovrebbe concludersi con una sentenza immediata di improcedibilità
per intervenuta abrogazione», laddove, in caso contrario, «dovrebbe proseguire
per pervenire ad una pronuncia di merito, anche eventualmente in applicazione
dell’art. 2 cod. pen.»;
che, muovendo dall’analisi della
giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato di legittimità sulle norme
penali di favore, il giudice a quo rileva
come non possa escludersi, nel caso di una norma direttamente e integralmente
abrogativa di una fattispecie di reato, il sindacato costituzionale, in quanto
altrimenti verrebbero a residuare aree dell’ordinamento ad esso sottratte;
che in ogni caso, anche «ritenendo che
la riserva di legge di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., precluda alla
Corte costituzionale un sindacato sulle leggi abrogative di reati», tale
orientamento non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in cui «la
pronuncia che è richiesta alla Corte è diretta espressamente a riaffermare il
principio della riserva di legge di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.,
violato proprio dall’illegittimo intervento di un organo diverso dal
Parlamento»;
che diversamente si produrrebbe
l’effetto di legittimare «la violazione del medesimo principio ad opera del
Governo in carenza assoluta del relativo potere».
Considerato che il Tribunale di Verona dubita, in riferimento
agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’art. 2268, comma 1, numero 297, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui abroga il decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere
militare), e in via subordinata, in riferimento all’art. 76 Cost., della
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo
per l’anno 2005) e, per l’effetto, dell’art. 2268, comma 1, numero 297,
del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui abroga il d.lgs. n. 43 del
1948;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), adottato anch’esso, secondo quanto precisato nel suo preambolo, in attuazione della delega conferita con «la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, e successive modificazioni»;
che detto decreto delegato, all’art. 1, stabilisce che «Ai fini e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni (…) b) dall’Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell’Allegato B al presente decreto», tra cui è inserito il d. lgs. n. 43 del 1948;
che il comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, come modificato dall’art. 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), stabilisce che «fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 [che individua le categorie di disposizioni legislative destinate a rimanere in vigore], decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate»;
che di conseguenza l’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nel prevedere che dall’Allegato 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 – con cui il Governo ha esercitato la delega conferita dall’art. 14, comma 14 e seguenti, della legge n. 246 del 2005, individuando le disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore – è espunto il d.lgs. n. 43 del 1948, ne determina l’abrogazione;
che, insomma, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, è stata emanata una disposizione che reitera l’effetto abrogativo del d. lgs. n. 43 del 1948, già realizzato con la norma censurata nel presente giudizio di costituzionalità (l’art. 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);
che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo (ex multis, ordinanze n. 239 e n. 237 del 2011).
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre
2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.