ORDINANZA N. 292
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
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- Luigi MAZZELLA "
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- Sabino CASSESE "
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- Giuseppe FRIGO
"
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010,
n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato
presso la cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi
2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il
Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e
depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 15 del 2011) il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge
finanziaria per l’anno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione;
che la disposizione impugnata al comma 1
stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle
prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei
contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per
eventi eccezionali, quali:
a) azioni tecnico-amministrative o di
monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli
abitati e delle infrastrutture;
b) eventi calamitosi per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni
subiti da soggetti privati e imprese e per l’attivazione della sala operativa
di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c) attività relative all’evento Italia
150.»;
che il comma 2 aggiunge: «È autorizzato
il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del
Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute
dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente
costituiti.»;
che il ricorrente ritiene invasa la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, poiché, in
contrasto con gli artt. da 40 a 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il legislatore regionale avrebbe «inciso sulla
misura degli importi delle retribuzioni» in deroga alla contrattazione
collettiva, cui sarebbe invece riservata tale determinazione nel quadro del
rapporto privatizzato di pubblico impiego;
che sarebbero altresì lesi gli artt. 3 e
97 Cost. «in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una
diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede
di contrattazione»;
che si è costituita la Regione Piemonte,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;
che, secondo la difesa regionale, la
disposizione impugnata costituirebbe applicazione dell’art. 14 del contratto
collettivo nazionale relativo al personale del comparto Regioni ed enti locali,
siglato il 1° aprile 1999, e delle successive modifiche intervenute, sfuggendo
così a censura.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della
Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011),
in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
che la disposizione impugnata è stata
sostituita dall’art. 36 della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n.
10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011);
che, a seguito di ciò, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha
rinunciato al ricorso;
che la Regione, con delibera della
Giunta, ha accettato la rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, accettata dalle parti costituite, estingue il processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre
2011.