ORDINANZA N. 269
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI
”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
promosso dalla Corte di appello di Bari nel procedimento penale a carico di L.A., con ordinanza del 13 dicembre 2010, iscritta al n. 67
del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Udito
nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe
Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 dicembre 2010,
che il
giudice a quo premette di dover decidere
sulla richiesta di revoca della misura cautelare in atto, o di sostituzione
della stessa con altra misura meno grave, formulata da una persona sottoposta a
custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 2,
del d.P.R. n. 309 del 1990);
che, al riguardo, il rimettente riferisce che, con
sentenza del 7 novembre 2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato,
l’interessato era stato condannato, in primo grado, per detto reato, alla pena
di otto anni di reclusione e assolto, invece, dalle restanti imputazioni di partecipazione ad associazione
mafiosa (art. 416-bis del codice
penale) e di detenzione illegale di
armi, aggravata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
che il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bari, con provvedimento del 16 marzo 2009, aveva quindi disposto
la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere – cui
l’imputato risultava sottoposto dal 30 novembre 2006 – con quella degli arresti
domiciliari;
che, nelle more del giudizio di appello, il
Procuratore generale aveva chiesto il ripristino della custodia in carcere alla
luce del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.:
richiesta che
che avverso tale provvedimento
che, con sentenza della Corte rimettente del 18
novembre 2010, l’imputato era stato dichiarato responsabile, oltre che del
reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 –
escluse, tuttavia, le aggravanti originariamente contestate e, in particolare,
quella relativa al carattere armato dell’associazione (comma 4 del citato art.
74) – anche dei delitti di associazione mafiosa e di detenzione illegale
aggravata di armi, e condannato, previo riconoscimento del vincolo della
continuazione, alla pena complessiva di nove anni e tre mesi di reclusione, con
applicazione, inoltre, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la
durata di due anni;
che, tutto ciò premesso, il giudice a quo osserva come le esigenze
cautelari poste a base delle misura coercitiva in atto non possano ritenersi
cessate, tenuto conto dei «precedenti penali non lievi benché non recenti»
dell’imputato, della gravità dei reati per i quali egli ha riportato condanna
in secondo grado e della ritenuta applicabilità, a pena espiata, di una misura
di sicurezza personale, che «presuppone
un positivo giudizio di pericolosità sociale»;
che l’avvenuta esclusione delle aggravanti relative
al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990 consentirebbe, peraltro, di applicare, in fase esecutiva, l’indulto
previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), il cui
art. 1, comma 2, lettera b), esclude
dal beneficio le sole ipotesi di cui ai commi 1, 4 e 5 del citato art. 74:
circostanza, questa, da ritenere rilevante ai fini del giudizio di
proporzionalità prefigurato dall’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., stante anche il periodo di custodia cautelare già
sofferto dall’imputato;
che, in questa prospettiva, il periculum libertatis potrebbe essere adeguatamente
fronteggiato con la misura degli arresti domiciliari, tenuto conto del fatto
che il reato è stato commesso «in epoca non recentissima» e che, nel periodo
trascorso agli arresti domiciliari, l’istante ha sempre rispettato le
prescrizioni, tant’è che la misura è stata aggravata solo per l’intervenuta
modifica normativa;
che all’accoglimento dell’istanza osterebbe,
tuttavia, la preclusione, introdotta dalla novella legislativa modificativa
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza
della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di
reati – tra cui quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (evocato tramite il rinvio all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.)
– «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»;
che il rimettente dubita, tuttavia, della
legittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento agli artt. 3,
13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;
che, al riguardo, rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del
2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma
censurata, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma,
Cost., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis
e 609-quater cod. pen.,
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure;
che nella citata sentenza si afferma che le
presunzioni assolute in materia di misure cautelari (quale, in specie, quella
di adeguatezza della sola custodia carceraria, sottesa alla previsione
normativa denunciata) si giustificano solo quando rispondono a dati di
esperienza generale, riassumibili nella formula dell’«id quod plerumque accidit»: il che avviene per i «delitti di mafia in
senso stretto» – implicanti «un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso
di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete
di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice», donde
l’inidoneità delle misure diverse dalla custodia carceraria a neutralizzare la
pericolosità dell’indiziato, troncando i suoi rapporti con l’ambiente
delinquenziale di appartenenza – ma non per i reati a sfondo sessuale oggetto,
nell’occasione, dello scrutinio;
che, ad avviso del giudice a quo, la situazione non sarebbe diversa in rapporto al delitto di
cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto
meno nelle ipotesi non escluse dalla concessione dell’indulto;
che – premesso che la concedibilità
di tale beneficio assumerebbe «un indubbio significato criminologico» – il
rimettente rileva come l’associazione finalizzata al narcotraffico costituisca
«un’attività imprenditoriale con oggetto illecito, l’adesione alla quale non è
correlata a una specifica subcultura e appartenenza personale, come è tipico
del sodalizio mafioso»;
che, in particolare, diversamente da quanto avviene
per l’adesione alla mafia – che è di regola irreversibile, salvi «i casi in cui
il sodalizio venga interamente sgominato, oppure l’aderente collabori con la
giustizia» – l’adesione al sodalizio finalizzato al narcotraffico è normalmente
reversibile, non essendo infrequente che un narcotrafficante abbandoni
l’associazione pur «senza avere iniziato a collaborare con la giustizia, e
senza che il sodalizio sia venuto meno»;
che, di conseguenza, la «pacifica» inclusione del
reato previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990 tra quelli di criminalità organizzata non potrebbe comportarne
l’automatica assimilazione ai delitti di mafia;
che, in questa prospettiva, il rimettente ritiene
che la presunzione censurata si ponga in contrasto sia con il principio di
uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., per
l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto in
questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale
assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete
riconducibili al paradigma punitivo considerato; sia con il principio di
inviolabilità della libertà personale, enunciato dall’art. 13, primo comma,
Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari
privative di detta libertà; sia, infine, con la presunzione di non
colpevolezza, espressa dall’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe
alla misura cautelare tratti funzionali tipici della pena, applicabile solo a
seguito di un giudizio definitivo di responsabilità.
Considerato che
che il giudice
a quo chiede, nella sostanza, di estendere a tale ipotesi criminosa la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata già
pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 265 del
2010, in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale: sentenza con la
quale la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a
soddisfare le esigenze cautelari relative a tali delitti, sancita dal novellato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è stata
trasformata in presunzione solo relativa, superabile in presenza di elementi
specifici che dimostrino l’idoneità allo scopo di altre misure;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione,
la disposizione denunciata è stata oggetto di altra pronuncia, comprensiva del petitum
dell’odierno rimettente: avendone questa Corte dichiarato, con la sentenza n. 231 del
2011, l’illegittimità costituzionale nella parte in cui – nel prevedere
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (senza
distinzione tra le diverse fattispecie in esso contemplate), è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì,
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure;
che, dunque, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto,
giacché, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata dal
giudice a quo – ossia quella che
impedisce, per la fattispecie criminosa avuta di mira, di applicare misure
diverse e meno afflittive della custodia carceraria, in presenza di specifici
elementi che ne rivelino l’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari – è già
stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, sentenza n. 80 del
2011 e ordinanza
n. 306 del 2010, nonché, con
riferimento ad altra questione avente ad oggetto il medesimo art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., ordinanza n. 225
del 2011).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma,
e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.