ORDINANZA N.
256
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2
della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche –
Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010, depositato in
cancelleria il 23 febbraio 2010 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il
Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R.
10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche – Provvedimenti urgenti a tutela
della costa teatina), per violazione: a) dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, che riserva alla potestà concorrente di Stato e Regioni la
disciplina della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia”, in quanto la competenza legislativa concorrente deve esplicarsi
con spirito di leale collaborazione all’interno del quadro di riferimento
tracciato dalla legislazione statale “di cornice”, e in particolare dalla legge
23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia) e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi); b) dell’art.117, primo comma, della Costituzione,
ponendosi in contrasto con i principi comunitari della libertà di circolazione
e di stabilimento di cui agli artt. 49 (ex
art. 43) e 56 (ex art. 49) del Trattato
del 25 marzo 1957 (Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea); c) dell’art. 41 Cost. che
afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata; d) e
ancora, dell’art. 118 Cost., considerato che le funzioni amministrative in
materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, eccezion fatta per
quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere
sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la
sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti;
che in data 29 marzo 2010 si è
costituita la Regione Abruzzo, chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o comunque infondato;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato l’8 febbraio 2011 atto di rinuncia al ricorso notificato alla
Regione Abruzzo l’1 febbraio 2011;
che la Regione Abruzzo ha depositato l’1
aprile 2011 atto di accettazione della rinuncia.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio
2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.