Ordinanza n. 226 del 2011

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ORDINANZA N. 226

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Alfio                            FINOCCHIARO                               Giudice

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                         "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                            "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23 del disegno di legge n. 520 – 144 bis/A (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 29 marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 aprile 2011 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 marzo 2011 e depositato il successivo 7 aprile, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23 del disegno di legge n. 520 – 144bis/A (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale) approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011;

            che la norma impugnata (intitolata «Norme relative al Consorzio per le autostrade siciliane») prevede quanto segue: «1. Il Consorzio per le Autostrade siciliane assume natura di “ente pubblico economico” mantenendo le proprie finalità istituzionali. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consorzio provvede alle conseguenti modifiche dello Statuto e del regolamento di organizzazione. 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente del Consorzio continua ad essere disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro e dalle successive modifiche ed integrazioni degli predetti contratti, nel rispetto dell’articolo 2103 del codice civile. Analogo trattamento si applica al personale dipendente dal Consorzio all’esito di procedure di mobilità concluse alla data del 31 dicembre 2010. 4. È autorizzata, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, la trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro costituiti alla data del 31 dicembre 2010. 5. Ove il Consorzio proceda alla copertura dei posti della dotazione organica che risultino vacanti dopo la definizione dei provvedimenti di cui al comma 4, il 50 per cento dei posti disponibili è coperto da personale che sia stato assunto dal Consorzio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni, anche per periodi non consecutivi»;

che – premesso che oggetto dell’intervento legislativo è il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ente pubblico non economico sottoposto al controllo della Regione, che ha come scopo sociale l’esercizio della rete autostradale rilasciata in concessione dall’ANAS, e che tale concessione è stata revocata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 luglio 2010, protocollo 457, che ha dichiarato la decadenza del Consorzio Autostrade Siciliane – il Commissario ricorrente rileva, innanzitutto, come l’intervenuta decadenza dalla concessione renda la norma contenuta nel comma 1 affetta da intrinseca irragionevolezza in quanto dispone la trasformazione in ente pubblico economico di un consorzio ormai sostanzialmente privo di scopo sociale, essendo le sue attività ridotte all’amministrazione ordinaria dell’esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze;

            che inoltre – poiché nel corso degli anni la gestione del personale del consorzio è stata oggetto di ispezioni amministrative, indagini ed esposti, e sono state rilevate numerose irregolarità relativamente all’applicazione dei trattamenti economici al personale in servizio, anche a seguito di procedure di mobilità, non conformi al contratto collettivo di lavoro di pertinenza, tali da indurre l’amministrazione regionale a chiedere parere prima all’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione e successivamente al Consiglio di giustizia amministrativa, che ha anche trasmesso gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti – il ricorrente osserva che appare evidente che il fine perseguito dal legislatore con il combinato disposto dei commi 1 e 3 della norma censurata è quello di sanare l’illegittimità di singoli atti adottati dal consorzio e, soprattutto, di prevenire e/o paralizzare il giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, eventualmente già avviato dalla Corte dei conti, con ciò violando (senza giustificazione) i principi di parità di trattamento e di salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell’esercizio della funzione giurisdizionale;

            che, quanto al comma 4 (che autorizza ope legis la trasformazione dei contratti a tempo parziale, costituiti alla data del 31 dicembre 2010, in contratti a tempo pieno), il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 97 Cost., in quanto esso non tiene nel debito conto le ormai ridotte attività del consorzio e della necessaria conseguente rideterminazione della dotazione organica privilegiando piuttosto le aspettative dei lavoratori;

            che, infine, il Commissario dello Stato censura – in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. – il comma 5, che realizza una ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso e di uguaglianza dei cittadini nell’accesso al pubblico impiego, nella parte in cui prevede l’automatica copertura del 50 per cento dei posti disponibili nella dotazione organica con personale precario che abbia maturato almeno 4 anni di servizio senza il ricorso ad alcuna procedura selettiva;

            che, con memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato – rilevato che, successivamente alla impugnazione, l’anzidetta delibera legislativa è stata promulgata dal Presidente della Regione come legge 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), con omissione integrale dell’impugnato articolo 23 – ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

            Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23 del disegno di legge n. 520 – 144bis/A (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale) approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011;

            che, come rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che questa Corte – pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996) – ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.