Ordinanza n. 223 del 2011

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ORDINANZA N. 223

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Alfonso               QUARANTA            Presidente

-      Paolo                MADDALENA           Giudice

-      Alfio                  FINOCCHIARO             "

-      Franco              GALLO                            "

-      Luigi                  MAZZELLA                    "

-      Gaetano            SILVESTRI                     "

-      Sabino              CASSESE                        "

-      Giuseppe          TESAURO                       "

-      Paolo Maria      NAPOLITANO               "

-      Giuseppe          FRIGO                             "

-      Alessandro       CRISCUOLO                  "

-      Paolo                GROSSI                           "

-      Giorgio             LATTANZI                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di Firenze con tre ordinanze del 6 febbraio 2008 e con una ordinanza del 13 febbraio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 9, 10, 11 e 12 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che con quattro ordinanze identiche nella parte motiva – tre emesse il 6 febbraio 2008 (r. o. nn. 9, 11 e 12 del 2011) e una il 13 febbraio 2008 (r. o. n. 10 del 2011), pervenute alla Corte il 7 gennaio 2011 – il Giudice di pace di Firenze, nell’ambito di distinti procedimenti penali, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della corresponsione della retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’art. 369-bis del codice di procedura penale;

che il rimettente premette di essere consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha collocato la previsione di cui all’art. 369-bis cod. proc. pen. nelle attività del pubblico ministero finalizzate «al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere» ma, ciò nonostante, ritiene che l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 sia illegittimo in quanto non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che, secondo il Giudice di pace di Firenze, risulterebbe violato l’art. 24 Cost. in quanto «la norma costituzionale garantisce espressamente ai non abbienti (comma 3), i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione» e il mancato obbligo di informazione vanificherebbe il chiaro dettato costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della questione per difetto di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, essendo i parametri costituzionali invocati apoditticamente;

che, in ogni caso, la questione sollevata sarebbe infondata perché l’omissione dell’avviso circa l’obbligatorietà del pagamento degli onorari del difensore d’ufficio e la facoltà di presentare domanda di ammissione al gratuito patrocinio non inciderebbero sui diritti di difesa dell’imputato;

che, in particolare, la mancanza dell’avviso della facoltà di presentare domanda di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcuna perdita irrimediabile di tale facoltà che può essere esercitata dall’imputato non solo nel corso dell’udienza di comparizione, prima dell’apertura del dibattimento, ma anche successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che, infine, l’assistenza obbligatoria dell’imputato nell’udienza di comparizione, a norma dell’art. 20, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 274 del 2000, da parte di un difensore, di fiducia o d’ufficio, garantirebbe pienamente la difesa tecnica e l’informazione dello stesso;

che la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, infine, come analoghe questioni siano già state ritenute manifestamente infondate con le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, nn. 56 e 11 del 2004.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che il Giudice di pace di Firenze dubita, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’art. 369-bis del codice di procedura penale;

che le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni;

che, in particolare, non è specificata la fase processuale in cui si trova il giudizio a quo, essendosi il rimettente limitato a dire (in tre delle quattro ordinanze) che nel corso dell’udienza il difensore ha sollevato eccezione di costituzionalità dell’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000;

che in tre della quattro ordinanze non si chiarisce neanche se il difensore che ha sollevato l’eccezione di costituzionalità sia un difensore di ufficio oppure di fiducia e nella quarta restante non si dice alcunché sulla presenza del difensore;

che, infine, non vi è alcuna motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ex plurimis: sentenza n. 197 del 2010; ordinanze nn. 99 e 6 del 2011; nn. 343 e 318 del 2010; nn. 211, 202 e 191 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.