ORDINANZA N.
220
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo
1, comma 1, lettera c), numero 1, del
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
2009, n. 141, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, nel procedimento vertente tra O.L. e il Procuratore regionale
presso la sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 27
aprile 2010, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2010
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di O.L. nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che
che il giudice a quo premette che
che, essendo stato prosciolto in sede
penale, il ricorrente ha chiesto alla Corte remittente di dichiarare nulli gli
atti istruttori e processuali posti in essere dalla Procura;
che il giudice a quo assume che il censurato comma 30-ter dell’art. 17 – nella parte in cui sancisce la nullità degli
atti istruttori e processuali salvo il caso in cui sia stata già pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione – si applica a tutti i procedimenti pendenti, con la conseguenza
che sarebbe necessario declinare la giurisdizione e dichiarare la nullità degli
atti compiuti;
che, con riferimento alla non manifesta
infondatezza, si assume che il principio generale valevole in materia di
successione di leggi processuali è quello della irretroattività;
che, con riguardo alla giurisdizione e
alla competenza, l’art. 5 del codice di procedura civile prevede che esse si
determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda;
che rientra nella discrezionalità del
legislatore regolare i rapporti pendenti e stabilire che la legge sopravvenuta
si applica ad essi, purché ciò non vada a ledere il legittimo affidamento del
cittadino;
che tale lesione non si ha soltanto nel
caso in cui la scelta legislativa sia ragionevole e sorretta da una esigenza
inderogabile;
che, nella specie, la norma censurata
lederebbe il legittimo affidamento della Procura contabile che «non può ricevere
danno dal cambiamento delle regole del processo» che inibiscono «poteri e
garanzie processuali» che spetterebbero alla Procura stessa in base alla legge
abrogata;
che tale compromissione di «posizioni
soggettive processuali acquisite e consolidate», si aggiunge, non troverebbe
«alcuna giustificazione in relazione ad altre esigenze di ordine
costituzionale»;
che tale conclusione sarebbe
contraddetta dal fatto che un affidamento qualificato potrebbe sorgere soltanto
in presenza di una sentenza anche non definitiva;
che venendo in rilievo atti «che si
compiono in modo istantaneo, l’affidamento nasce, e si consolida, nello stesso
istante in cui l’atto viene ad esistenza»;
che, sotto altro aspetto, la norma
censurata violerebbe l’art. 3 Cost., se si assume come tertium comparationis l’art. 59 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile);
che, infatti, la disposizione in esame
impedirebbe il funzionamento dei meccanismi propri della traslatio iudicii, atteso che «la nullità
dell’atto di citazione importa la mancata conservazione degli effetti
processuali della domanda» (si cita la sentenza n. 77 del
2007 di questa Corte);
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 24
e 103 Cost. per mancata indicazione delle ragioni della loro violazione;
che, sempre in via preliminare, si
assume la inammissibilità della questione per irrilevanza, atteso che «quale
che sia la sorte degli atti processuali compiuti prima dell’entrata in vigore
della norma della cui costituzionalità si dubita», resta fermo che, alla luce
di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche),
non oggetto di censura, «non è comunque possibile pervenire alla condanna per
danno all’immagine dell’amministrazione laddove, come nel caso in esame, è
pacifico, che il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito in sede
penale»;
che, in definitiva, si sottolinea come
una eventuale pronuncia di incostituzionalità non potrebbe avere alcun riflesso
sul processo in corso;
che, nel merito, si precisa,
innanzitutto, come la nullità non colpirebbe tutto il procedimento ma soltanto
gli atti relativi alla contestazione del danno all’immagine;
che, secondo la difesa statale, ciò che
in astratto potrebbe ritenersi lesivo delle prerogative della parte pubblica è
la limitazione della risarcibilità di determinati danni e non la nullità degli
atti che «ne è inevitabile conseguenza»;
che, infatti, anche se l’atto non fosse
nullo non potrebbe comunque intervenire una condanna;
che, nell’ultima parte dell’atto
difensivo, si richiama la sentenza n. 371 del
1998 con cui questa Corte ha escluso l’illegittimità della previsione di
limiti alla configurazione della responsabilità contabile sotto il profilo
soggettivo;
che si conclude affermando che
«l’intervento del legislatore, tutt’altro che illogico attese le peculiari
caratteristiche del danno di cui si chiede il risarcimento, non comporta (…)
una limitazione del diritto di difesa ovvero una limitazione della
giurisdizione (…). Le norme censurate non escludono la astratta azionabilità di un’azione di risarcimento del danno
all’immagine, ma ne individuano l’area regolamentando in maniera equilibrata i
tempi e le modalità attraverso le quali può giungersi al risarcimento»;
che si è costituita in giudizio la parte
attrice del giudizio a quo chiedendo
che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato che
che la questione è manifestamente
inammissibile;
che la norma censurata prevede che le
Procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il
risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’articolo
7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale
e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
che il richiamato art. 7 della legge n.
97 del 2001, a sua volta, allo scopo di delimitare l’ambito applicativo
dell’azione risarcitoria, fa riferimento alle sentenze irrevocabili di condanna
pronunciate nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del
codice penale;
che la norma in esame – al fine di
disciplinare il periodo transitorio di passaggio dal previgente sistema al
nuovo – prevede la nullità di ogni atto istruttorio e processuale compiuto dalla
Procura contabile, al di fuori dei casi previsti dal citato art. 7, prima
dell’entrata in vigore della legge di conversione;
che il giudice a quo censura la disposizione in esame nella parte in cui è sancita
tale nullità, in quanto sarebbe leso, senza una ragionevole giustificazione,
l’affidamento della Procura «al mantenimento di posizioni soggettive
processuali acquisite e consolidate»;
che il remittente, nella prospettazione della questione, non motiva adeguatamente in
ordine alla rilevanza della questione stessa;
che, infatti, pur risultando
esplicitamente dal contenuto dell’ordinanza che il dipendente è stato
prosciolto con sentenza definitiva, sia dal reato di corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio, sia dal reato di concorso in falso ideologico,
non si indicano in alcun modo le ragioni per le quali l’eventuale accoglimento
della questione, con consequenziale salvezza degli atti processuali e
istruttori posti in essere nel corso delle indagini contabili, possa incidere
sulla fattispecie concreta oggetto di giudizio;
che, in altri termini, il giudice a quo avrebbe dovuto esplicitare le
motivazioni per le quali la prosecuzione eventuale del giudizio – in ragione
della conservazione della valenza processuale dell’attività realizzata dalla
Procura, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale –
avrebbe potuto condurre, nonostante l’intervenuta adozione di una sentenza
penale di proscioglimento per i fatti contestati al dipendente,
all’accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente stesso per
lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;
che tale difetto motivazionale impedisce
a questa Corte una valutazione nel merito della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo
1, comma 1, lettera c), numero 1, del
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 103 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio
2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.