Ordinanza n. 204 del 2011

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ORDINANZA N. 204

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           MADDALENA                                           Presidente

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                           Giudice

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 25 novembre 2010, depositato in cancelleria il successivo 6 dicembre e iscritto al n. 119 del registro ricorsi 2010;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 novembre 2010 e depositato il successivo 6 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27 settembre 2010;

che l’art. 1, comma 1, dell’anzidetta legge, a valere sul bilancio di previsione 2010, destina a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 le somme (pari ad € 62.979.376,93) che si sono rese disponibili per effetto dell’applicazione della sanzione prevista per l’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 (art. 77-ter, comma 15, lettera a, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante  «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

che il comma 2 dell’art. 1, a valere sul bilancio di previsione 2011, finalizza alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011 le somme (pari ad € 22.770.000,00 e non ad € 12.593.000,00, come erroneamente riportato nel ricorso) derivanti dalla diminuzione sugli stanziamenti di spesa imposta dall’art. 77-ter, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, con riduzione corrispondente dei capitoli di spesa;

che il comma 3 dell’art. 1 della legge impugnata prevede infine che,  a valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi su mutui sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari ad € 12.593.000,00;

che tutte le suddette disposizioni, come riconosce lo stesso ricorrente, si conformano alla disciplina statale dettata dai commi da 2 a 19 del citato art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, i quali definiscono il cosiddetto “patto di stabilità interno” relativo agli anni 2008-2011, ossia il complesso delle disposizioni dirette al contenimento della spesa delle Regioni e alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011;

che l’Avvocatura generale dello Stato non contesta il contenuto precettivo dell’articolo 1 in sé e per sé, ma si duole che esso sia sostanzialmente vanificato dall’art. 2 della legge regionale impugnata;

che, in effetti, l’art. 2 dispone che la legge «cessa di avere efficacia» qualora nel termine di cui all’art. 2, comma 97, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 (termine fissato nel 15 aprile 2010, prorogato, limitatamente alla Regione Puglia, fino al 15 ottobre 2010 e ulteriormente prorogabile fino al 15 dicembre 2010), non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), che la Regione interessata deve siglare con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze al fine di individuare gli interventi necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico in materia sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell’intesa di cui all’art. 1, comma 173, della citata legge n. 311 del 2004;

che, secondo la difesa erariale, la Regione Puglia, disponendo la cessazione di efficacia della legge impugnata quando l’accordo non sopraggiunga entro il limite temporale sopra indicato, si sottrarrebbe agli obblighi derivanti dalla legislazione statale che definisce le regole del patto di stabilità interno e disciplina il rientro dal deficit sanitario, e con ciò violerebbe una normativa recante principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 2009 e n. 333 del 2010), «con lesione del combinato disposto dell’art. 117, comma 3, e dell’art. 119, comma 2, della Costituzione»;

che la Regione Puglia non si è costituita;

che l’art. 8 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 195, e dichiarata urgente al fine di disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha espressamente abrogato l’art. 2 della legge regionale impugnata;

che il ricorrente, preso atto che con l’abrogazione dell’art. 2 della legge regionale oggetto del presente giudizio «è venuta meno la ragione giustificativa dell’impugnazione», ha depositato, in data 7 aprile 2011, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, emessa in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2001 e notificata il 21 marzo ultimo scorso;

che, con successivo provvedimento, il Presidente di questa Corte ha revocato il provvedimento di fissazione della discussione in pubblica udienza ed ha convocato la Corte in camera di consiglio;

che, con memoria depositata in prossimità della data fissata per la decisione in camera di consiglio, la difesa erariale ha rilevato che «le stesse ragioni giustificative della rinuncia al ricorso in oggetto legittimano la declaratoria di cessazione della materia del contendere» ed ha chiesto, pertanto, alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere.

Considerato che il ricorrente, dopo aver depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto in via principale ed aver preso atto della mancata costituzione in giudizio della Regione resistente, ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere;

che la volontà delle parti di non dare ulteriore corso alla trattazione del giudizio – manifestata  tramite  atto di rinuncia depositato prima o in mancanza della costituzione della parte resistente, ovvero tramite dichiarazione, resa dalla parte resistente costituita, di accettazione della rinuncia – attiene al processo e non al suo oggetto;

che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere riguarda, invece, l’oggetto di un giudizio la cui trattazione sia voluta dalle parti;

che, pertanto, nel giudizio in via principale l’accertamento della perdurante volontà delle parti di coltivare l’impugnazione ha carattere logicamente preliminare rispetto alla valutazione circa l’oggettivo ricorrere delle circostanze normative o fattuali che inducono a dichiarare cessata la materia del contendere;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 110 del 2011; n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.