Ordinanza n. 160 del 2011

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ORDINANZA N. 160

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           MADDALENA                     Presidente:

-           Alfio                           FINOCCHIARO                   Giudice

-           Alfonso                      QUARANTA                                    “

-           Franco                         GALLO                                             “

-           Luigi                           MAZZELLA                                     “

-           Gaetano                      SILVESTRI                                      “

-           Sabino                         CASSESE                                         “

-           Giuseppe                     TESAURO                                        “

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                “

-           Giuseppe                     FRIGO                                              “

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                   “

-           Paolo                           GROSSI                                            “

-           Giorgio                       LATTANZI                                       “

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali concernenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 – 30 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 – 30 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali concernenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;

che l’impugnato art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 31 del 2010 prevede che «in caso di fognature in cui recapitano acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso allegato»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che questa disposizione violi l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nome in materia ambientale) ed alle norme tecniche contenute nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza dello stesso, che stabiliscono i limiti massimi di emissione in acque superficiali e in fognature per tutti i parametri ivi considerati;

che, per il ricorrente, dalla disposizione regionale censurata discenderebbe che lo scarico finale delle fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali debba rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai soli parametri indicati nella successiva tabella 5 della legge regionale stessa ovvero limitatamente alle sole sostanze indicate nella predetta tabella 5;

che per la difesa erariale, in sostanza, la disposizione impugnata avrebbe eliminato ogni limite di emissione per tutte quelle sostanze pericolose che, pur previste nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, non siano anche inserite nell’elenco di cui alla tabella 5 della legge della Regione Abruzzo n. 31 del 2010;

che, in questo senso, la legge regionale avrebbe derogato in peius alle disposizioni contenute nella legge statale di riferimento ed avrebbe così violato la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

che la Regione Abruzzo si è costituita con una memoria nella quale sostiene la infondatezza del ricorso, sull’assunto che la disposizione impugnata, se sistematicamente intesa nel complessivo tessuto normativo introdotto dalla legge regionale n. 31 del 2010, non derogherebbe affatto alla disciplina statale, ma si limiterebbe a prevedere, nel pieno rispetto della stessa, una disciplina integrativa per il controllo degli scarichi, come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006;

che per la difesa regionale, dalla lettura della complessiva disciplina introdotta dall’art. 6 della legge regionale impugnata, emergerebbe, infatti, che in caso di comuni inferiori a duemila abitanti, laddove le fognature ricevano anche reflui industriali, lo scarico finale debba rispettare anche i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006, «previa emanazione di specifico regolamento (ex art. 107 d.lgs. 152/06) che stabilisca che tutti gli scarichi industriali debbano preventivamente essere autorizzati in forma espressa, al rispetto della tabella 3, colonna “scarico in rete fognaria” dell’Allegato 5 alla parte del d.lgs. 152/06 e abbiano previsto un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, sia a proprio carico che a carico del titolare dell’attività industriale»;

che, pertanto, solo laddove il gestore assicuri che i limiti di cui a tale tabella 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 siano già rispettati in ingresso alla pubblica fognatura dai titolari degli scarichi industriali autorizzati, lo scarico finale potrebbe essere autorizzato al rispetto dei limiti della tabella 3 per i soli parametri della tabella 5 della legge regionale n. 31 del 2010;

che per la difesa regionale, in sostanza, la disciplina impugnata si risolverebbe in una «calendarizzazione» delle verifiche del rispetto dei limiti, ma non eliminerebbe affatto gli stessi, imponendo anzi una più rigorosa verifica degli stessi ove non sia presente il regolamento statale citato;

che in prossimità dell’udienza pubblica la Regione Abruzzo ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce gli argomenti già svolti.

Considerato che la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 62 [Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)»], che ha sostituito il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 31 del 2010 disponendo che «Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato»;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto che alla luce delle modifiche apportate siano venute meno le ragioni che avevano portato alla proposizione del ricorso, ha depositato il 14 marzo 2011 un formale atto di rinuncia allo stesso;

che la Regione Abruzzo con atto depositato il 1° aprile 2011 ha aderito alla richiesta;

che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

Paolo MADDALENA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2011.