Ordinanza n. 110 del 2011

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ORDINANZA N. 110

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

- Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

- Alfio                            FINOCCHIARO                                     “

- Alfonso                       QUARANTA                                           “

- Franco                         GALLO                                                    “

- Luigi                            MAZZELLA                                            “

- Gaetano                       SILVESTRI                                             “

- Sabino                         CASSESE                                                “

- Giuseppe                     TESAURO                                               “

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       “

- Giuseppe                     FRIGO                                                     “

- Alessandro                  CRISCUOLO                                          “

- Paolo                           GROSSI                                                   “

- Giorgio                        LATTANZI                                              “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 maggio – 7 giugno 2010, depositato in cancelleria l’8 giugno 2010 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 maggio 2010 e depositato l’8 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato – in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 1° aprile 2010;

che la norma impugnata, avente come rubrica iniziale «Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni», disciplinava tale trattamento, prevedendo tra le componenti retributive la «retribuzione di posizione», (espressione che indica una o più voci retributive accessorie distinte dallo stipendio tabellare e riferibili alle attività concretamente svolte dal dirigente, integrate da altra voce variabile connessa ai risultati gestionali conseguiti), incrementata secondo valori percentuali stabiliti nella medesima norma;

che, come il ricorrente espone, «la materia retributiva, a mente della previsione degli artt. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, è regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale»;

che, ad avviso della difesa dello Stato, le disposizioni censurate sarebbero state in palese contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e quindi dei rapporti di lavoro regolati, come nella specie, mediante la contrattazione collettiva, con efficacia vincolante anche per le Regioni (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004);

che, nel caso in esame, la Regione Molise non si sarebbe limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte di sua competenza, ma avrebbe disposto direttamente della retribuzione dei dirigenti regionali, determinandone il quantum e prevedendo sensibili incrementi rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva;

che, inoltre, le disposizioni censurate sarebbero state in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), nonché con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione;

che, infatti, il restante personale appartenente al comparto di pertinenza (Regioni e autonomie locali), rispetto al personale della Regione Molise, si sarebbe trovato ad avere una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti, priva di razionale giustificazione e lesiva dei principi regolatori dell’operare della pubblica amministrazione;

che la Regione Molise non si è costituita nel presente giudizio;

che, con legge 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), la Regione Molise ha provveduto ad abrogare i commi oggetto di censure, nonché a modificare la rubrica e il comma 1 dell’art. 22, e a sostituire il comma 9 (art. 5, comma 1, lettere e, f, g, h, i della citata legge n. 16 del 2010);

che, successivamente, con legge 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), la detta Regione ha effettuato nuove rettifiche del comma 1 e del comma 9 (art. 1, comma 5, lettera a, della citata legge regionale n. 2 del 2011);

che, con delibera del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2010, è stata approvata la rinunzia all’impugnazione, comunicata in udienza dall’Avvocatura dello Stato.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione, la rinunzia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, tra le più recenti: ordinanze n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.