Sentenza n. 29 del 2011

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SENTENZA N. 29

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                  Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                       "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», giudizio iscritto al n. 154 del registro referendum.

Vista l’ordinanza del 7 dicembre 2010 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta e l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da diciotto cittadini italiani, sul seguente quesito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2010, serie generale, n. 86): «Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?».

2. – L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 6 e il seguente titolo: «Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale».

3. – Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, dandone regolare comunicazione ai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970.

4. – In data 3 gennaio 2011, i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria, chiedendo che la richiesta stessa venga dichiarata ammissibile. Ad avviso dei promotori, tale richiesta «non urta contro alcuno dei divieti previsti dall’art. 75 Cost., nonché di quelli enucleati sulla base di esso dalla giurisprudenza» costituzionale.

5. – In data 7 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria, chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile la richiesta referendaria. Ad avviso della difesa statale, la richiesta sarebbe inammissibile, in particolare, in quanto l’abrogazione della legge che ne forma oggetto farebbe venir meno «quel livello minimo di disciplina che, secondo l’autorevole avviso [della Corte Costituzionale…] deve sempre essere assicurato allorché la materia, oggetto di formazione, coinvolga interessi costituzionalmente rilevanti». Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, è inammissibile un quesito referendario «avente ad oggetto l’abrogazione di una legge, la cui disciplina risulta, comunque, destinata a perdere efficacia quasi contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario».

Considerato in diritto

1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza».

La legge n. 51 del 2010 disciplina il legittimo impedimento a comparire in udienza, ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1) e dei ministri (art. 1, comma 2), in qualità di imputati. In particolare, in base all’art. 1, comma 3, di tale legge, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza quando ricorrono le ipotesi di impedimento a comparire individuate dal comma 1 (per il Presidente del Consiglio) e dal comma 2 (per i ministri) della medesima legge. In base a tali disposizioni, costituisce legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo». Inoltre, l’art. 1, comma 4, della medesima legge, dispone che «ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi». L’art. 1, comma 5, della legge n. 51 del 2010 chiarisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio». Tale disciplina si applica «anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della» medesima legge (art. 1, comma 6), e «fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge» (art. 2).

2. – La richiesta referendaria – dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – è ammissibile.

2.1. – L’oggetto del quesito referendario è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l’art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum (leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), né possono considerarsi ad esse collegate. La legge n. 51 del 2010, inoltre, non è una legge costituzionale o di revisione costituzionale, né una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né, infine, costituzionalmente necessaria.

2.2. – La formulazione del quesito presenta i requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità individuati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità del referendum.

La domanda referendaria risponde ad una matrice razionalmente unitaria: l’elettore è posto dinanzi all’alternativa di eliminare, ovvero di conservare, una disciplina differenziata del legittimo impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli titolari di cariche governative.

Il quesito è poi chiaro e univoco. Esso investe un’intera legge, che si compone di due soli articoli, e rivela chiaramente l’intento dei promotori di ripristinare l’applicabilità ai titolari di cariche governative della disciplina comune di cui all’art. 420-ter del codice di procedura penale, senza le integrazioni e specificazioni introdotte dalla disciplina che forma oggetto della richiesta referendaria.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.