Ordinanza n. 330 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 330

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                  DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                MADDALENA                                  Giudice

-           Alfonso            QUARANTA                                           "

-           Franco              GALLO                                                    "

-           Luigi                MAZZELLA                                            "

-           Sabino              CASSESE                                                 "

-           Maria Rita       SAULLE                                                   "

-           Giuseppe          TESAURO                                               "

-           Paolo Maria     NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe          FRIGO                                                     "

-           Alessandro       CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                GROSSI                                                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric. n. 5 del 2009), ha impugnato gli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve);

che, ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata dalla legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche), come successivamente modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23 (Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare), e 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”), si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere e) e l), e 97 della Costituzione;

che nel giudizio si è costituita la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve»), hanno modificato le disposizioni impugnate sostituendo, in entrambe le ipotesi (impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto e piste da sci), il censurato rinvio alla disciplina della legge della Regione Veneto n. 27 del 2003 con un richiamo alla «normativa vigente in materia»;

che, nel corso dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha formulato richiesta di rinvio al fine di poter consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare, a seguito delle modifiche legislative intervenute, la persistenza dell’interesse al ricorso, e che la Regione Veneto ha aderito alla richiesta di rinvio, confermando che le disposizioni impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione;

che questa Corte, con ordinanza n. 90 del 2010, ritenendo la richiesta di rinvio, concordemente formulata dalle parti, meritevole di accoglimento, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al ricorrente di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso e di permettere, a entrambe le parti, di raccogliere ed eventualmente fornire a questa Corte ulteriori elementi probatori riguardanti la asserita mancata applicazione delle disposizioni impugnate nel periodo in cui esse sono state in vigore;

che la Regione Veneto, con nota n. 196952/SC.00 del 9 aprile 2010 sottoscritta dal segretario regionale ai lavori pubblici e dal segretario regionale alle infrastrutture e mobilità, ha reso noto che, nel periodo tra il 10 dicembre 2008, data di entrata in vigore della legge della Regione Veneto n. 21 del 2008, e il 27 gennaio 2010, data di entrata in vigore della legge della Regione Veneto n. 4 del 2010 (che ha modificato le disposizioni impugnate), l’amministrazione regionale, con riferimento agli interventi di realizzazione o revisione di impianti a fune, ovvero di realizzazione di piste da sci, non ha affidato alcun incarico di collaudo con le modalità previste dalle norme censurate;

che, con atto depositato il 28 aprile 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri approvata nella riunione del 16 aprile 2010, ne sono venute meno le motivazioni;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Veneto, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 9 giugno 2010.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.