Ordinanza n. 275 del 2010

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ORDINANZA N. 275

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-        Francesco               AMIRANTE                  Presidente

-        Ugo                       DE SIERVO                  Giudice

-        Paolo                     MADDALENA                  "

-        Alfio                     FINOCCHIARO                "

-        Alfonso                 QUARANTA                     "

-        Franco                   GALLO                            "

-        Gaetano                 SILVESTRI                      "

-        Sabino                   CASSESE                         "

-        Maria Rita              SAULLE                           "

-        Giuseppe                TESAURO                        "

-        Paolo Maria           NAPOLITANO                 "

-        Giuseppe                FRIGO                              "

-        Alessandro            CRISCUOLO                    "

-        Paolo                     GROSSI                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 luglio/4 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6 agosto 2009 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009.

         Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

         udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

         uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto che con ricorso, notificato il 30 luglio/4 agosto 2009, depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), e delle disposizioni ad esso collegate, e dell’art. 14, comma 1, della legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;

che il ricorrente sostiene che l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 13 del 2009, nella parte in cui  individua tra i propri destinatari anche i «cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione» e le disposizioni ad esso collegate (fra le quali sono indicati, ad esempio, gli artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della medesima legge regionale) violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost. in quanto, disciplinando ed agevolando il soggiorno nel territorio nazionale degli stranieri non ancora regolarizzati, inciderebbero sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati, riservata allo Stato, ponendosi peraltro in contrasto con i principi fondamentali stabiliti agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che anche l’art. 14, comma 1, della citata legge regionale n. 13 del 2009, sarebbe lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in quanto, stabilendo che «la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall’ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani», interferirebbe con le attività di controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione assegna in via esclusiva alla competenza statale;

che nel giudizio si è costituita la Regione Marche, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili e comunque non fondate le richiamate questioni di legittimità costituzionale;

che, con atto depositato il 18 maggio 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto, come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri approvata nella riunione del 4 febbraio 2010, la Regione Marche, con legge 30 novembre 2009, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n.13 «Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati»), ha abrogato le norme impugnate, facendo venir meno le ragioni del ricorso;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 25 maggio 2010.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.