CONSULTA
ONLINE
SENTENZA N. 216
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE
Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO
"
- Alfonso QUARANTA
"
- Franco GALLO
"
- Luigi MAZZELLA
"
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO
"
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO
"
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4
della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di
sviluppo), quale sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione
Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2 agosto 2007,
depositato in cancelleria il 7 agosto 2007 ed iscritto al n. 36 del registro
ricorsi 2007.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il
Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.
Ritenuto in fatto
1. – Con i ricorsi n. 91 del 2006 e
n. 36 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, nei
confronti della Regione Sardegna, questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sia nel testo
originario sia nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3
dell’art. 3 della legge reg. 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria
2007), nonché dell’art. 5 della citata legge reg. n. 2 del 2007. Ciascuno degli
articoli denunciati stabilisce e disciplina un particolare tributo regionale.
Viene qui in rilievo, in particolare, l’art. 4 della legge reg. n.
4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della
legge reg. n. 2 del 2007, istitutivo dell’imposta
regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto,
censurato con il ricorso n. 36 del 2007.
La norma denunciata disciplina l’imposta
regionale su aeromobili ed unità da diporto, applicabile, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, al
soggetto avente domicilio fiscale fuori
dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile o
dell’unità da diporto (con l’esenzione dall’imposta: delle imbarcazioni
che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di
barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non
agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità
marittima da parte degli organizzatori; delle unità da diporto che sostano
tutto l’anno nelle strutture portuali regionali; della sosta tecnica, limitatamente
al tempo necessario per l’effettuazione della stessa),
dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi del territorio regionale degli
aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al
numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo
scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio
regionale delle unità da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri.
La questione
proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, relativa alle imprese, è
stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali e, in
particolare, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione
delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei
servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81 «coordinato con gli
art. 3, lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di
Stato (art. 87): rispetto a tali parametri, il ricorrente ha richiesto che
fosse effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE.
Con la sentenza n. 102 del
2008, pronunziata nei due giudizi riuniti, la Corte costituzionale ha
deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 91
del 2006 e parte di quelle promosse con il ricorso n. 36 del 2007. In particolare,
quanto all’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle
unità da diporto denunciata con quest’ultimo ricorso, con la indicata
sentenza sono state dichiarate inammissibili o non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento a parametri costituzionali
diversi dal primo comma dell’art. 117 Cost.; con la stessa sentenza, è stata altresí disposta la separazione del giudizio concernente la
questione di legittimità costituzionale della suddetta imposta regionale sullo
scalo turistico promossa con riferimento al primo comma dell’art. 117 Cost. e
relativa all’assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o
unità da diporto. Quanto alle
violazioni del diritto comunitario denunciate dal ricorrente, la Corte ha ritenuto di
sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi
dell’art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alle violazioni
degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni
decisione sulla violazione dell’art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e
10», anche in relazione alla pertinenza di tale
combinato disposto con la norma censurata.
2. – Con l’ordinanza n. 103
del 2008, pronunziata nel giudizio separato, la Corte costituzionale ha
sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia CE in via
pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione
degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere
interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella
prevista dall’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo
sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l’imposta regionale
sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno
domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti
aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello
svolgimento di attività di aviazione generale d’affari; b) se lo stesso art. 4
della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito
dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel
prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava
sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della
Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il
trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale
d’affari, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato
alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio
della Regione Sardegna; c) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato
nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dallo
stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo
sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del
2007, secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da
diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal
territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività
imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità; d) se
lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo
sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del
2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unità
da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal
territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività
imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità,
configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese
che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della
Regione Sardegna.
Quanto al merito delle questioni
sollevate, la Corte
costituzionale ha evidenziato che l’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006
disciplina un tributo che, essendo applicabile alle persone fisiche e
giuridiche, riguarda le imprese che assumono l’esercizio di unità
da diporto e aeromobili dell’aviazione generale adibiti al trasporto privato di
persone. Ha sottolineato, inoltre, che la
disposizione, nell’assoggettare a tassazione le imprese non aventi domicilio
fiscale in Sardegna, sembra creare una discriminazione rispetto alle imprese
che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo
per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna e che, di conseguenza,
essa sembra dare luogo a un aggravio del costo dei servizi resi, a detrimento
delle imprese non residenti. La stessa Corte costituzionale ha sollevato, poi,
dubbi in ordine alle giustificazioni addotte dalla
Regione Sardegna e fondate, da un lato, sul fatto che tali imprese non
residenti fruirebbero, analogamente alle imprese aventi domicilio fiscale in
detta Regione, dei servizi pubblici regionali e locali, ma senza contribuire al
finanziamento di tali servizi, e, dall’altro, sulla necessità di compensare i
maggiori costi sostenuti, a causa delle peculiarità geografiche ed economiche
legate all’insularità della Regione Sardegna, dalle imprese domiciliate in
quest’ultima. In particolare, per quanto attiene alla lamentata violazione
dell’art. 87 CE, ha rilevato che si pone il problema
se il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese aventi
domicilio fiscale in Sardegna dal loro non assoggettamento all’imposta
regionale sullo scalo rientri nella nozione di aiuto di Stato, dato che detto
vantaggio deriva non dalla concessione di un’agevolazione fiscale, ma
indirettamente dal minor costo da esse sopportato rispetto a quelle stabilite
fuori dal territorio regionale.
3. – Con la sentenza 17 novembre
2009, C‑169/08, la
Corte di giustizia CE ha dichiarato
che: «1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una
norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di cui all’art. 4 della
legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie
in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di
sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della
Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007, la
quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili
adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava
unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori
dal territorio regionale. 2) L’art. 87, n. 1, CE deve
essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità
regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi
nella causa principale, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e
giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale,
costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su
questo stesso territorio».
3.1.
– Per giungere a tali conclusioni, la
Corte di giustizia CE esamina, in
primo luogo, la prima e la terza questione, relative all’art. 49 CE, con le
quali la Corte costituzionale aveva chiesto, in sintesi, se l’art. 49 CE dovesse
essere interpretato nel senso che osta a una norma tributaria di un’autorità
regionale, come l’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006, la quale istituisce
un’imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto
privato di persone nonché di unità da diporto, qualora tale imposta gravi
unicamente sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale.
3.1.1.
– Quanto ai presupposti per l’applicazione del citato art. 49 CE, la Corte di giustizia afferma
che occorre accertare anzitutto se la legge regionale n. 4 del 2006 rientri
nell’ambito di applicazione della libera prestazione
dei servizi ai sensi dell’art. 50 CE.
Osserva
la stessa Corte che l’imposta regionale sullo scalo non concerne le imprese di
trasporto civile di persone e di merci e si applica, in particolare, alle
imprese che eserciscono aeromobili per effettuare
operazioni di trasporto aereo senza remunerazione per motivi relativi alla loro
attività di impresa e alle imprese la cui attività consiste nel porre le unità
da diporto a disposizione di terzi dietro remunerazione. Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, la nozione di «servizi» ai
sensi dell’art. 50 CE implica che si tratti di
prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione e che quest’ultima
costituisce il corrispettivo economico della prestazione ed è pattuita fra il
prestatore ed il destinatario del servizio. L’imposta regionale in questione
riguarda gli esercenti di mezzi di trasporto che si recano sul territorio della
Regione e non le imprese di trasporto che esercitano la loro attività in detta
Regione. Tuttavia, dalla semplice circostanza che tale
imposta non riguarda le prestazioni di trasporto non può dedursi – secondo la Corte – che la normativa
tributaria di cui trattasi nella causa principale non presenti alcun nesso con
la libera prestazione dei servizi. Deve essere, infatti, dato rilievo
alla giurisprudenza consolidata secondo cui, sebbene l’art. 50, terzo comma, CE citi soltanto la libera prestazione dei servizi attiva –
nell’ambito della quale il prestatore si sposta verso il destinatario dei
servizi –, quest’ultima comprende altresí la libertà
dei destinatari di servizi, segnatamente dei turisti, di recarsi in un altro
Stato membro nel quale è stabilito il prestatore per fruire ivi di detti
servizi. Nel caso di specie, le persone che assumono l’esercizio di un mezzo di
trasporto nonché quelle che utilizzino tale mezzo
usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione Sardegna, quali i
servizi forniti negli aerodromi e nei porti; con la conseguenza che lo scalo
costituisce un presupposto necessario per fruire di detti servizi e l’imposta
regionale sullo scalo presenta un certo nesso con una tale prestazione.
Inoltre, i servizi sui quali l’imposta regionale sullo scalo ha un’incidenza
possono rivestire un carattere transfrontaliero poiché
tale imposta, da un lato, può incidere sulla possibilità delle imprese
stabilite in Sardegna di offrire servizi di scalo negli aerodromi e nei porti a
cittadini e ad imprese stabiliti in un altro Stato membro e, dall’altro, ha
un’incidenza sull’attività delle imprese straniere aventi la loro sede in uno
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana e che assumono l’esercizio di
unità da diporto in Sardegna.
Ne
deriva – secondo la Corte
– che la Regione
Sardegna ha istituito un’imposta che grava direttamente sulla
prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 50 CE.
3.1.2. – Quanto alla questione se la
normativa di cui trattasi nella causa principale costituisca una restrizione
alla libera prestazione dei servizi, la Corte rileva innanzi tutto che, nel settore della
libera prestazione dei servizi, un provvedimento fiscale nazionale che ostacoli
l’esercizio di tale libertà può costituire una misura vietata, sia che esso emani dallo Stato stesso sia che emani da un ente
locale.
Con riferimento al caso in esame –
osserva la Corte
– è pacifico che l’imposta regionale sullo scalo grava sugli esercenti degli
aeromobili e delle unità da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che il fatto generatore
dell’imposta è lo scalo dell’aeromobile o dell’unità da diporto in detto
territorio. L’imposta, anche se si applica soltanto in una parte circoscritta
di uno Stato membro, grava sugli scali degli aeromobili e delle unità da
diporto di cui trattasi senza distinguere a seconda che essi provengano da
un’altra regione d’Italia o da un altro Stato membro. L’applicazione di detta
normativa tributaria comporta che, per tutti i soggetti passivi dell’imposta
aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale e stabiliti in altri Stati membri, i servizi considerati sono resi piú onerosi di quelli forniti agli esercenti stabiliti su
tale territorio. E ciò perché tale normativa introduce un costo supplementare
per le operazioni di scalo degli aeromobili e delle imbarcazioni a carico degli
operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri e crea cosí un vantaggio per talune categorie di imprese stabilite
in tale territorio.
Quanto al trattamento differenziato
dei non residenti rispetto ai residenti nel caso in esame, la Corte – premesso di avere
affermato, nelle sue pronunce in tema di fiscalità diretta, che le due
posizioni non sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze
oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla capacità
contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della sua
situazione personale e familiare – rileva che occorre prendere in
considerazione le caratteristiche specifiche dell’imposta di cui è causa; con
la conseguenza che una disparità di trattamento tra residenti e non residenti
costituisce una restrizione alla libera circolazione vietata dall’art. 49 CE
qualora non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione, rispetto
all’imposta di cui è causa, tale da giustificare la disparità di trattamento
tra le varie categorie di contribuenti. Ciò vale in particolare per l’imposta
di cui trattasi nella causa principale, perché essa è dovuta
per effetto dello scalo degli aeromobili adibiti al trasporto privato di
persone e delle imbarcazioni da diporto e non in ragione della situazione
finanziaria dei contribuenti interessati. Ne consegue che, indipendentemente
dal luogo in cui risiedono o sono stabilite, tutte le persone fisiche o
giuridiche che fruiscono dei servizi di cui trattasi sono in una situazione
oggettivamente paragonabile con riguardo a detta imposta in
relazione alle conseguenze per l’ambiente. Il fatto che le persone
soggette all’imposta in Sardegna contribuiscano, attraverso il gettito generale
e, in particolare, le imposte sui redditi, all’azione della Regione Sardegna
per la tutela dell’ambiente è irrilevante ai fini del
raffronto della situazione dei residenti e dei non residenti con riguardo
all’imposta in questione, perché quest’ultima non ha la stessa natura e non
persegue gli stessi obiettivi delle altre imposte corrisposte dai contribuenti
sardi, che mirano segnatamente ad alimentare in modo generale il bilancio
pubblico e, pertanto, a finanziare l’insieme delle azioni regionali.
Se ne conclude
che la normativa tributaria di cui trattasi costituisce una restrizione alla
libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava unicamente sugli operatori
esercenti aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e imbarcazioni da
diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, senza
assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti in quest’ultimo.
3.1.3. – La Corte di giustizia CE passa poi a trattare dell’eventuale giustificazione della
normativa in esame, sotto i profili delle esigenze di tutela dell’ambiente e
della sanità pubblica e della coerenza del sistema tributario.
3.1.3.1. – Quanto al primo profilo, la Corte richiama il suo
orientamento, secondo cui, a prescindere dall’esistenza di uno scopo legittimo
che corrisponda a motivi imperativi di interesse
generale, la giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali
garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in questione sia idonea a
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è
necessario per il suo raggiungimento.
Nel caso di specie – rileva la stessa
Corte –, ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto che fanno
scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento,
questo si produce indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e
imbarcazioni e non presenta, in particolare, alcun legame con il domicilio
fiscale degli esercenti stessi, perché gli aeromobili e le imbarcazioni dei
residenti contribuiscono al degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non
residenti. Ne consegue che la restrizione alla libera prestazione di servizi,
quale essa risulta dalla normativa tributaria di cui
trattasi nella causa principale, non può essere giustificata da motivi relativi
alla tutela dell’ambiente, in quanto l’applicazione dell’imposta regionale
sullo scalo che essa istituisce si basa su una differenziazione tra le persone
priva di relazione con detto obiettivo ambientale. Né una restrizione del
genere può essere giustificata da motivi sanitari, non avendo la Regione Sardegna
fornito alcun elemento che consenta di constatare che
tale normativa mira a tutelare la sanità pubblica.
3.1.3.2. – Quanto al secondo profilo,
relativo ad un’eventuale giustificazione della disciplina in esame fondata
sulla coerenza del sistema tributario, la Corte premette che, in linea di principio,
l’esigenza di salvaguardare la coerenza del sistema tributario può giustificare
una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, ma siffatto argomento giustificativo esige un
nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di
tale beneficio con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il
carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa
di cui trattasi. L’imposta regionale sullo scalo – prosegue la Corte – non persegue gli
stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in
Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico della
Regione Sardegna e, perciò, il non assoggettamento a tale imposta di detti
residenti non può essere considerato come una compensazione delle altre imposte
cui questi sono soggetti.
Ne deriva che la restrizione alla libera
prestazione dei servizi, quale risulta dalla normativa
tributaria di cui trattasi nella causa principale, non può essere giustificata
da motivi relativi alla coerenza del sistema tributario della Regione Sardegna.
3.2.
– La Corte di
giustizia CE esamina, poi, la seconda e la quarta
questione, relative all’art. 87 CE, con le quali la Corte costituzionale aveva chiesto se l’art. 87 CE dovesse essere
interpretato nel senso che la normativa tributaria di un’autorità regionale che
istituisca un’imposta regionale sullo scalo, quale quella prevista all’art. 4
della legge regionale n. 4 del 2006, che grava unicamente sugli esercenti
aventi il loro domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisca
una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite sullo stesso
territorio.
La Corte conclude – come
visto al punto 3. – che una normativa tributaria come quella di cui trattasi
nella causa principale costituisce una misura di aiuto
di Stato a favore delle imprese stabilite in Sardegna e che è compito del
giudice a quo trarre da tale
constatazione le opportune conseguenze.
La stessa Corte CE
premette che la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato
presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali
si fonda l’art. 87, n. 1, CE. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento
dello Stato ovvero effettuato mediante risorse
statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra
gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo
beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la
concorrenza.
Nella fattispecie – prosegue la Corte – è pacifico che
l’imposta di cui trattasi nella causa principale risponde al secondo
e al quarto criterio in quanto essa incide sui servizi forniti in relazione
allo scalo di aeromobili e di unità da diporto, che riguardano il commercio
intracomunitario, e che siffatta imposta, attribuendo un vantaggio economico
agli operatori stabiliti in Sardegna, come è stato rilevato al punto 32 della
sentenza, può falsare la concorrenza. Ne deriva che le questioni relative all’interpretazione dell’art. 87 CE riguardano, nel
caso di specie, l’applicazione degli altri due criteri di qualificazione
dell’imposta regionale sullo scalo come aiuto di Stato, posto che la Commissione conclude,
nelle sue osservazioni scritte, che detta imposta risponde a tutti i quattro
criteri enunciati.
3.2.1. – Quanto all’uso delle risorse pubbliche, la Corte ricorda che la nozione
di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive,
come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle
imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che
di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere
sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici
effetti.
Una normativa tributaria come quella
controversa nella causa principale, che conceda a
talune imprese un non assoggettamento all’imposta di cui trattasi, costituisce,
dunque, un aiuto di Stato, pur non comportando un trasferimento di risorse
statali, in quanto consiste nella rinuncia da parte delle autorità interessate
al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere.
3.2.2. – Quanto alla selettività della
normativa tributaria in esame, la
Corte premette che, nel caso di una misura adottata non dal
legislatore nazionale, ma da un’autorità infrastatale,
tale misura non è selettiva ai sensi dell’art. 87, n.
1, CE solo perché concede vantaggi esclusivamente nella parte del territorio
nazionale nella quale la misura si applica. Tuttavia, al fine di valutare la
selettività di una misura adottata da un ente infrastatale
avente uno statuto autonomo rispetto al governo centrale, come quello di cui
gode la Regione
Sardegna, occorre esaminare se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta misura, questa costituisca un vantaggio
per talune imprese rispetto ad altre imprese che si trovino, all’interno
dell’ordinamento giuridico nel quale l’ente esercita le sue competenze, in una
situazione fattuale e giuridica analoga. Occorre, cioè,
stabilire se, tenuto conto della caratteristiche dell’imposta regionale sullo
scalo, le imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale
siano, rispetto all’ambito giuridico di riferimento, in una situazione fattuale
e giuridica paragonabile a quella delle imprese stabilite sullo stesso
territorio.
Come già rilevato – conclude
la Corte – si
deve constatare che, tenuto conto della natura e della finalità di detta
imposta, tutte le persone fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di
scalo in Sardegna sono in una situazione oggettivamente paragonabile
indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite; con la
conseguenza che la misura non può essere considerata generale, perché essa non
si applica a tutti gli esercenti di aeromobili e di imbarcazioni da diporto
facenti scalo in Sardegna.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), quale sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), che disciplina l’imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, applicabile, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile o dell’unità da diporto (con l’esenzione dall’imposta: delle imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; delle unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali; della sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa), dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri.
Secondo il ricorrente, la disposizione censurata contrasta con l’art. 117, primo comma, Cost., perché víola: a) l’art. 49 del Trattato CE, «introducendo una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato sardo dei servizi nautici e aerei, che costituisce una parte rilevante del mercato europeo»; b) l’art. 87 del Trattato CE, perché istituisce un aiuto alle imprese con sede in Sardegna; c) l’art. 81 del Trattato CE, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», perché ha l’effetto di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
1.1.
– Con la sentenza
n. 102 del 2008 questa Corte ha
ritenuto di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia
CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alle
violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del
giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 81 «coordinato con gli art.
3, lett. g) e 10», anche in relazione alla pertinenza
di tale combinato disposto con la norma censurata.
1.2.
– Di conseguenza, la Corte,
con l’ordinanza n.
103 del 2008, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di
giustizia CE, in via pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione
degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere
interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella
prevista dall’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo
sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l’imposta regionale
sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno
domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti
aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello
svolgimento di attività di aviazione generale d’affari; b) se lo stesso art. 4
della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito
dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel
prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava
sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della
Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il
trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale
d’affari, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato
alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel
territorio della Regione Sardegna; c) se l’art. 49 del Trattato debba essere
interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella
prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006,
nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna
n. 2 del 2007, secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico delle
unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal
territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività
imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità; d) se
lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo
sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del
2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unità
da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio
della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività
imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità,
configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese
che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della
Regione Sardegna.
2.
– Con la sentenza
17 novembre 2009, C-169/08, la
Corte di giustizia CE, pronunciando sulle questioni
pregiudiziali ad essa sottoposte, ha dichiarato, in
primo luogo, che l’art. 49 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso
che detta disposizione osta ad una norma tributaria di un’autorità regionale,
quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006
– nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del
2007 – la quale istituisce un’imposta regionale sullo
scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché
delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche
aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
In
particolare, la Corte
di giustizia ha rilevato che: a) l’imposta sullo scalo rientra nell’àmbito di applicazione della
libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 50 del Trattato CE, perché le
persone che assumono l’esercizio di un mezzo di trasporto, nonché quelle che
utilizzano tale mezzo usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione
Sardegna, che possono rivestire un carattere transfrontaliero, quali i servizi
forniti negli aerodromi e nei porti; b) la normativa regionale di cui trattasi
costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa
grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale, che esercitano sia aeromobili adibiti al trasporto
privato di persone sia imbarcazioni da diporto, senza assoggettare alla stessa
imposta gli operatori stabiliti nel suddetto territorio; c) la normativa in
esame non trova giustificazione sotto il profilo della tutela dell’ambiente,
perché, ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto che fanno
scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questo non presenta
alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi, contribuendo gli
aeromobili e le imbarcazioni dei residenti al degrado dell’ambiente tanto
quanto quelli dei non residenti; d) la normativa in esame non trova
giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza del sistema tributario,
perché l’imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle
imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad
alimentare in generale il bilancio pubblico della Regione Sardegna, con la
conseguenza che il non assoggettamento a tale imposta dei residenti non può
essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono
soggetti.
3.
– Dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di
giustizia con tale pronuncia consegue la declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione censurata.
Infatti, con la sentenza n. 102
e l’ordinanza n.
103 del 2008, questa Corte ha sollevato davanti alla Corte di giustizia CE le suddette questioni pregiudiziali,
sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale – come quello in
esame – in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme
comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime
fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione
di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost.
(sentenze n. 129
del 2006; n.
406 del 2005; n.
166 e n. 7
del 2004). Poiché il denunciato art. 4 della legge
della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3,
comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con
la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte
di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
4.
– Restano assorbiti gli ulteriori profili di
illegittimità costituzionale della norma censurata prospettati dal ricorrente e
relativi alla violazione: a) dell’art. 87 del Trattato CE; b) dell’art. 81 del
Trattato CE, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10».
5.
– Le indicate ragioni di contrasto dell’impugnato art.
4 con l’art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo nella sua
formulazione originaria – precedente alla modifica introdotta dall’art.
3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 – il quale
stabiliva, al pari della successiva formulazione
oggetto del ricorso in esame, che il soggetto passivo dell’imposta dovesse
avere domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità
costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione
della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art.
3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione – Legge finanziaria 2007);
2) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario.
Cosí deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 17 giugno 2010.