SENTENZA N. 179
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
12 e 54, commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8], promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 agosto 2009, depositato
in cancelleria il 25 agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso, in riferimento agli artt. 3,
81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e
2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8].
1.1. – Circa l’art. 12, il ricorrente
afferma che tale norma autorizza la spesa di 37 milioni di euro
al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e completamento di opere
di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e
adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettività e la fruibilità
per sostenerne gli scopi, con allocazione all’unità previsionale di base
3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.
Questa unità previsionale di base si
riferisce agli interventi di edilizia pubblica
residenziale nell’àmbito della funzione obiettivo
volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono presenti anche i fondi ex
GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di
edilizia residenziale pubblica a loro destinata.
Il ricorrente deduce che l’art. 12,
comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco
tassativo degli interventi che verranno realizzati,
nessuno dei quali attiene ad edilizia pubblica residenziale.
Il ricorrente richiama le pronunce con
le quali questa Corte ha affermato che non è ammissibile lo storno dalle
finalità proprie dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla
realizzazione di interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989
e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato art. 12, disponendo
interventi di avvio e completamento di opere di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione delle spese
all’unità di previsione di base 3.2.02.01, violerebbe sia l’art. 117, terzo
comma, Cost., contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia l’art. 81, quarto comma,
Cost., che dispone l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte
a nuove spese.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri censura anche l’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria
n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della
Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di
stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui
al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino
i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009; b) il rimanente
personale che maturi i requisiti di legge successivamente
al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato; c) il piano deve
tenere conto anche del personale contrattualizzato a
seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente, tale norma
violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché
dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi 90 e 94, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta
al contenimento della spesa, detta principi in materia di coordinamento della
finanza pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la menzionata disciplina
statale stabilisce, in primo luogo, che, ferma restando la subordinazione
dell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione all’espletamento di
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per gli anni 2008 e 2009 le
amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di
stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche
il personale che consegua i requisiti di anzianità di
servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la stessa disciplina
statale dispone che, fatte salve le intese stipulate, ai sensi dell’art. 1,
commi 558 e 560, della legge n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche
predispongono, entro il 30 aprile 2008, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la
progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale già utilizzato con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 e che alla
stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la
stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 529 e
560, della legge n. 296 del 2006 (art. 3, comma 94, della legge n. 244 del
2007).
L’art. 54, comma 1, della legge
calabrese, invece, nel prevedere termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla
legge statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Quanto al successivo comma 2
dello stesso art. 54, la difesa erariale espone che esso stabilisce che, anche
ai fini dell’attuazione dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008,
Ad avviso del ricorrente tale norma,
oltre ad essere suscettibile di censure analoghe a quelle svolte in riferimento al comma 1, sarebbe illegittima perché
prevede una generalizzata trasformazione a domanda dei suddetti contratti di
collaborazione in contratti di lavoro a tempo determinato, senza indicare
limiti e presupposti. Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando sia il riferimento a specifiche esigenze
organizzative, sia l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di
personale, in contrasto con i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
aggiunge che il legislatore statale, all’art. 17, comma 10, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, legge 3 agosto 2009, n.
2. –
2.1. – Ad avviso della difesa regionale,
il ricorso sarebbe irricevibile o inammissibile, perché notificato oltre il
termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge
regionale n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la questione sollevata in riferimento all’art. 12 della stessa legge regionale, la
resistente deduce che essa sarebbe inammissibile per inconferenza
dei parametri evocati.
Nel merito la questione sarebbe non
fondata, non essendovi prova della distrazione dei fondi ex GESCAL dalla
loro destinazione istituzionale, poiché nell’unità di previsione di base
3.2.02.01 sono allocati anche fondi di altra
provenienza e non risulta che questi ultimi sarebbero incapienti
rispetto agli stanziamenti disposti dalla norma impugnata.
Inoltre, non sarebbe possibile sostenere
che la norma stessa vìoli i principi fondamentali in materia di bilancio o che essa
sia priva di copertura finanziaria, poiché la legge regionale non ha omesso di
quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. –
3. – Con successivo atto depositato il
12 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato
all’impugnazione contenuta nel ricorso limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso, in riferimento agli artt. 3,
81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54,
commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8].
1.1. – L’art. 12 autorizza la spesa di
complessivi euro 37 milioni per interventi di avvio o
completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa,
con allocazione all’unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224)
dello stato di previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente, la norma
violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché
nella predetta unità previsionale di base sono presenti anche i fondi ex
GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di
edilizia residenziale pubblica a loro destinata, con inammissibile storno dei
predetti fondi dalle finalità loro proprie e conseguente contrasto con i
principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni
contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle Regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,
n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi
per far fronte a nuove spese.
1.2. – E’ impugnato anche l’art. 54,
comma 1, della legge calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art.
43, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15
[Provvedimento generale di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)],
dispone che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale
utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43)
riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre
2009 e che il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente
stabilizzato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
sostiene che la disposizione viola l’art. 117, terzo
comma, Cost., perché dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in
tema di stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008)], la quale, in
quanto diretta al contenimento della spesa, detta prìncipi
in materia di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina
molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere termini diversi,
allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legislazione statale per la
stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il ricorrente censura, infine,
l’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale
prevede che
La norma lederebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., per gli stessi motivi indicati a
proposito dell’analoga censura svolta rispetto al comma 1 dello stesso art. 54
e perché contrastante con l’art. 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102,
che detta norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto
dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi, con gli artt. 3 e 97
Cost., essendo priva del necessario riferimento a
specifiche esigenze organizzative, mancando l’individuazione e la
programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i principi di buon
andamento della pubblica amministrazione.
2. –
L’eccezione non è fondata.
Come ripetutamente affermato da questa
Corte, al fine della tempestività dell’impugnazione proposta in via principale,
rileva non già la data in cui il ricorso sia stato
ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in
cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato
della notificazione.
Nella fattispecie, il ricorso è stato
consegnato all’ufficio notifiche presso
3. – Deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere in relazione alla
questione sollevata avverso l’art. 12 della legge della Regione Calabria n. 19
del 2009.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è
stata integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della Regione Calabria
19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12
giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse
di cui all’unità previsionale di base 3.2.02.01
(capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate
per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi
abitativi di particolari categorie sociali».
A seguito di tale modificazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al proprio ricorso
limitatamente alla parte in cui esso si riferisce appunto all’art. 12 della
legge regionale n. 19 del 2009.
Questa Corte ha costantemente affermato
che la rinuncia non accettata dalla controparte può fondare, unitamente ad
altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere.
Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua
entrata in vigore, la norma censurata è stata modificata in conformità ai
rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione.
Sussistono dunque pienamente le
condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
4. – La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19
del 2009 non è fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell’art.
43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008.
Questo articolo, al comma 1, autorizza
Il comma 2 dell’art. 43 della legge
della Regione Calabria n. 15 del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto
della presente questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione.
Esso, invece, stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione
di cui al precedente comma 1, «riguarderà i dipendenti che matureranno i
requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo, che «Il
rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente
al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato».
La norma, quindi, indica tale data per
individuare i soggetti interessati in via immediata dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla maturazione dei
requisiti in epoca successiva alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo
della norma, non può certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo
dei requisiti che i lavoratori debbono possedere per
poter aspirare alla stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai
requisiti «di legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare un’ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che
ricorrano i presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Conseguentemente, nessuna stabilizzazione è possibile,
neppure in virtù dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n.
19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti
dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale
disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Così ricostruito il significato della
norma impugnata, essa non contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché rispetta i principi fondamentali enunciati
dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione e, in particolare, non
amplia il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come
definito dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19
del 2009, sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.,
è fondata.
Tale norma dispone che «Anche ai fini
dell’attuazione dell’art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale
interessato)
In sostanza, l’art.
54, comma 2, della legge calabrese non prevede l’assunzione come
lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l’indiscriminata
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in
rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di
personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né
infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero
state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in
virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò
induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze
dell’amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione
della norma ed a ritenere che è stato violato il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art.
97 della Costituzione.
4.1. – Restano assorbiti gli altri
profili di illegittimità costituzionale della norma
censurata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma
2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) -
Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8];
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge
della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge
della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010
F.to:
Luigi MAZZELLA,
Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in