Ordinanza n. 162 del 2010

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ORDINANZA N. 162

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Ugo                             DE SIERVO                                          Presidente

-      Paolo                           MADDALENA                                        Giudice

-      Alfio                           FINOCCHIARO                                             "

-      Alfonso                       QUARANTA                                                  "

-      Franco                         GALLO                                                           "

-      Luigi                           MAZZELLA                                                   "

-      Gaetano                      SILVESTRI                                                     "

-      Sabino                         CASSESE                                                        "

-      Maria Rita                   SAULLE                                                          "

-      Giuseppe                     TESAURO                                                       "

-      Paolo Maria                NAPOLITANO                                               "

-      Giuseppe                     FRIGO                                                             "

-      Alessandro                  CRISCUOLO                                                  "

-      Paolo                           GROSSI                                                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 7 aprile 2009, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di reclamo avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in data 17 febbraio 2009, con il quale era stato concesso un permesso premio ad un condannato, detenuto per l’espiazione della pena di anni quattro di reclusione inflittagli dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone con sentenza del 13 maggio 2004 per il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all’art. 609-quater, primo comma, numero 2), cod. pen., il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza emessa il 7 aprile 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen., che, prima della entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto;

che, in punto di descrizione della fattispecie, il Tribunale rimettente riferisce che, in base ai dati di sviluppo della personalità e del livello di rieducazione maturato dal condannato, sussisterebbero le condizioni per l’ammissione al beneficio del permesso premio;

che il giudice a quo osserva tuttavia che, successivamente al reclamo avanzato dal pubblico ministero, è entrato in vigore l’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che, novellando l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), ha previsto che la condanna per il reato di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. rientra tra quelle che precludono a chi l’abbia subita la concessione di benefici premiali, salvo che il detenuto collabori con la giustizia ex art. 58-ter dell’Ordinamento penitenziario e sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che il rimettente osserva che, pur risultando in atti dimostrata l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, non emerge invece dalla sentenza di condanna né dal comportamento successivo del reo la sussistenza di “collaborazione” finalizzata alla cessazione dell’attività delittuosa posta in essere od alla ricostruzione dei fatti od alla individuazione dei colpevoli, né questa si appalesava inesigibile, impossibile o irrilevante, stante la dinamica dei fatti come ricostruiti in sentenza ed il ruolo svolto nella vicenda dal condannato;

che il Tribunale di sorveglianza rileva che la novella legislativa – in mancanza di disposizioni transitorie – integra un precetto immediatamente applicabile in materia di esecuzione della pena, non versandosi in ipotesi di norme penali sostanziali;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata contrasterebbe con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27 Cost.;

che, secondo il giudice a quo, pur nella ragionevolezza delle scelte del legislatore volte a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittività e retributività della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilità della pena e risocializzazione del reo), il primo obiettivo non potrebbe spingersi sino ad autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena;

che, in particolare, la preclusione alla fruizione di benefici scaturente dalla novella legislativa sopravvenuta, ove applicata nei confronti di quanti abbiano già raggiunto, all’atto della relativa entrata in vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei permessi premio, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell’iter trattamentale, in violazione dell’art. 27 Cost., senza che ricorra alcun comportamento colpevole del condannato, che subirebbe pertanto una regressione trattamentale incompatibile con la logica della progressività che ispira il percorso rieducativo del detenuto;

che il rimettente esclude che sia possibile avanzare un’interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata della norma denunciata, in quanto essa presupporrebbe l’applicabilità del principio di irretroattività ex art. 2 cod. pen. in subiecta materia, che invece è già stata negata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne motiva la sussistenza, osservando che dalla disposizione del novellato art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’Ordinamento penitenziario discende, nell’applicazione al caso concreto, che sia precluso l’accesso al beneficio premiale per il condannato, che ha invece maturato un grado di percorso rieducativo adeguato al beneficio medesimo, beneficio al quale lo stesso potrebbe essere ammesso nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

che la difesa erariale rileva che, in sede di conversione ad opera della legge 23 aprile 2009, n. 38, l’art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2009 è stato modificato;

che, secondo il testo risultante dalla legge di conversione, i benefici penitenziari possono essere concessi anche ai detenuti per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater cod. pen. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che, per effetto delle modifiche apportate dall’art.3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), comprende i condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, cod. pen. tra coloro che non possono accedere ai permessi premio, salvo che collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter dell’Ordinamento penitenziario e purché sussistano le ulteriori condizioni (esclusione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e simili) previste nel secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis;

che questa disposizione è denunciata nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima della entrata in vigore del citato decreto-legge n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto;

che, ad avviso del rimettente, la preclusione introdotta violerebbe l’art. 27 della Costituzione, per contrasto con la finalità rieducativa della pena;

che la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, ha modificato la disciplina recata dall’art. 3 del decreto-legge, procedendo ad una integrale riformulazione di questa disposizione;

che, infatti, i detenuti per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. non sono più compresi tra quelli assoggettati alla disciplina restrittiva in tema di permessi premio dettata dal comma 1 dell’art. 4-bis, essendosi previsto, con il nuovo comma 1-quater del citato art. 4-bis, che tale beneficio può essere concesso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 dell’Ordinamento penitenziario;

che la disciplina sopravvenuta ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo interessato dall’odierna censura, di talché si rende necessaria, con ogni evidenza, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.