ANNO
2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA ''
- Franco GALLO ''
- Luigi MAZZELLA ''
- Gaetano SILVESTRI ''
- Sabino CASSESE ''
- Maria
Rita SAULLE ''
- Giuseppe TESAURO ''
- Paolo
Maria NAPOLITANO ''
- Giuseppe FRIGO ''
- Alessandro CRISCUOLO ''
- Paolo GROSSI ''
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come
modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, promossi: con ordinanza depositata
il 15 maggio 2009, dalla Corte di cassazione nel giudizio per regolamento
preventivo di giurisdizione promosso da Gino Miele nei confronti della s.p.a.
Azienda Consorzio del Mirese - Gruppo Veritas, iscritta al numero 239 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell’anno 2009; con ordinanza depositata il 12 maggio 2009,
dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel giudizio tributario di
appello vertente tra la s.r.l. Elettrocantini di
Cantini Roberto & C., il Comune di Grosseto e la s.p.a. Monte dei Paschi di
Siena, iscritta al numero 252 del registro ordinanze
2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell’anno 2009; con ordinanza depositata il 31 luglio
2009, dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, nel
giudizio civile vertente tra la s.r.l. Anico e la
s.p.a. Publiambiente, iscritta
al numero 260 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso
di un giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione promosso
da Gino Miele nei confronti della s.p.a. Azienda Consorzio del Mirese - Gruppo Veritas,
che il giudice a
quo osserva che: a) il regolamento di giurisdizione trae origine da una
controversia pendente di fronte al Giudice di pace di Dolo e concernente
l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale la società convenuta ha
agito per il mancato pagamento di una serie di fatture relative alla Tariffa
d’igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005; b) l’opponente ha
proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sul rilievo che,
trattandosi di debiti di natura tributaria, la giurisdizione spetta non al
giudice ordinario, bensí al giudice tributario;
che, quanto alla ricostruzione del quadro normativo, il
giudice a quo riferisce che
che lo stesso giudice a quo precisa, altresí, che la tariffa
«deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali,
o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei
locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale» (art. 49, comma 3) ed «è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio» (art. 49, comma 4);
che – prosegue la rimettente –
che la stessa Corte rimettente sottolinea che, nella
nuova disciplina, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è «commisurata
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali» (art. 238, comma 2) ed è «composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché
da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio» (art. 238, comma 4);
che il giudice a
quo premette di non condividere il presupposto interpretativo su cui si
fonda la sua precedente ordinanza n. 4895 del 2006, secondo cui il legislatore
– aggiungendo, con l’art. 3-bis,
comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 203 del 2005, un secondo periodo al comma 2 dell’art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1992 – avrebbe inteso risolvere la controversa questione
circa la natura, tributaria o no, della TIA, affermandone per via processuale
il carattere tributario sostanziale;
che, a tale proposito, la rimettente rileva che
che, a sostegno della natura non tributaria della TIA, la rimettente afferma
che: a) la considerazione che un prelievo sia diretto – come
che, sulla premessa della natura non tributaria della TIA, il giudice
rimettente deduce che la disposizione denunciata, attribuendo la cognizione
delle controversie sulla debenza di tale prelievo ai
giudici tributari, comporterebbe la creazione di un giudice speciale, vietata
dall’evocato parametro costituzionale;
che, a sostegno della rilevanza della prospettata
questione,
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che la difesa erariale richiama, al riguardo, la sentenza della
Corte costituzionale n. 238 del 2009, successiva all’ordinanza di
rimessione, con la quale un’analoga questione è stata dichiarata infondata,
perché le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata
dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 «rendono evidente che tale prelievo
presenta tutte le caratteristiche del tributo» e che esso «costituisce una mera
variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507
del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo
propria di quest’ultima»;
che, nel corso di un giudizio tributario di appello
promosso dalla s.r.l. Elettrocantini di Cantini
Roberto & C. nei confronti del Comune di Grosseto e (quale agente della
riscossione) della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena,
che la rimettente riferisce che
che il giudice a
quo rileva che
che, a sostegno della prospettata censura, il giudice
rimettente rileva che l’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 costruisce la
prestazione di cui si tratta come tariffa, cioè come un corrispettivo
privatistico che copre «i costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico» (comma 2), e stabilisce al
comma 4 che essa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio e da una ulteriore quota
«rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione», al fine di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che all’accoglimento della
questione «conseguirebbe il difetto di giurisdizione di questa commissione
tributaria a conoscere della controversia»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, sul rilievo
che
che, nel corso di un giudizio civile vertente tra la
s.r.l. Anico e la s.p.a. Publiambiente
ed avente ad oggetto l’opposizione della prima ad un decreto ingiuntivo emanato
a favore della seconda per il mancato pagamento della TIA relativa all’anno
2003, il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con
ordinanza depositata il 31 luglio 2009 (r.o. n. 260
del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992 – come modificato
dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 248 del
2005 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione
tributaria [...] le controversie relative alla debenza
del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani»;
che, in punto di non manifesta infondatezza, quanto al
parametro dell’art. 102, secondo comma, Cost., il giudice a quo svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nelle
ordinanze r.o. n. 239 del 2009 e n. 252 del 2009 e
rileva, altresí, che «all’art. 77-bis n. 30 del decreto-legge
n. 112/2008 il legislatore ha confermato il blocco dei tributi per il triennio
2009-2011 introducendo una deroga per
che, quanto al parametro dell’art. 25, primo comma,
Cost., il Tribunale afferma che la disposizione censurata víola
il principio del giudice naturale;
che in punto di rilevanza della sollevata questione, il
rimettente osserva che l’opponente ha eccepito, proprio in forza della norma
censurata, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
giudice tributario e che di tale norma, pertanto, deve farsi applicazione ai
fini della decisione su tale eccezione.
Considerato
che
che i rimettenti lamentano che la norma censurata «si
risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale», vietata dall’evocato
parametro, perché attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie le
controversie relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, che
non ha natura tributaria;
che il solo Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di
Monsummano Terme, dubita della legittimità dello stesso articolo anche in
riferimento all’art. 25, primo comma, Cost.;
che i giudizi di legittimità costituzionale promossi
dalle suddette ordinanze vanno riuniti, perché hanno ad oggetto analoghe
questioni, relative alla stessa norma;
che, preliminarmente, deve essere dichiarata la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana;
che, infatti,
che la questione sollevata da detta Commissione non è,
dunque, rilevante nel giudizio a quo,
perché esso ha per oggetto un prelievo tributario (
che deve essere dichiarata manifestamente inammissibile
anche la questione sollevata dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di
Monsummano Terme, in riferimento all’art. 25, primo comma, Cost., perché tale
questione è priva di motivazione, essendosi il rimettente limitato ad affermare
genericamente che la disposizione censurata víola il
principio del giudice naturale;
che le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e
dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, in
riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
che, infatti, questa Corte,
con la sentenza
n. 238 del 2009, ha già dichiarato non fondata identica questione di
legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Prato, sul rilievo che
che, al riguardo, i rimettenti non hanno
prospettato, nel merito, argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già
esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad indurre
ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di legittimità
costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi
1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2
dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis,
comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 2 dicembre
2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale del medesimo secondo periodo del comma 2
dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 – come modificato dall’art. 3-bis,
comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art.
1 della legge n. 248 del 2005 –, sollevata, in riferimento al primo comma
dell’art. 25 Cost., dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano
Terme, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale del medesimo secondo periodo del comma
2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 – come modificato dall’art. 3-bis,
comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1
dell’art. 1 della legge n. 248 del 2005 –, sollevate, in riferimento al secondo
comma dell’art. 102 Cost., dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di
Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.